Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11965 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorsoì
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo di impugnazione, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 546, lett. e), del medesimo codice poiché la Corte territoriale avrebbe emesso una sentenza nulla in quanto totalmente priva di motivazione atteso che, sebbene nell’intestazione e nel dispositivo fosse i indicato il nominativo del ricorrente, la motivazione era riferita alla vicenda che aveva interessato un altro soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre premettere che non vi è dubbio, dall’esame della pronuncia impugnata, che la Corte d’appello di Palermo abbia pronunciato correttamente all’udienza il dispositivo nei confronti del ricorrente e che, tuttavia, la sentenza documento completa della motivazione abbia fatto riferimento ad un’altra imputata e a un diverso processo.
Inoltre, risulta dal fascicolo che, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la Corte territoriale, con ordinanza del 6 ottobre 2023, ha disposto la correzione del provvedimento, peraltro nel contraddittorio con il difensore del ricorrente che nulla ha eccepito.
Ciò premesso in termini generali, occorre evidenziare in via preliminare che, a prescindere da ogni valutazione sulla natura del vizio della decisione, il ricorrente aveva dedotto in appello la mancanza della querela e dunque l’improcedibilità del furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen.
Effettivamente non è presente agli atti la querela sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché, stante le modifiche al regime di procedibilità del delitto di furto introdotte nell’art. 624 cod. pen. d d.lgs. n. 150 del 2022, l’azione penale non può essere proseguita in assenza della querela per difetto della condizione di procedibilità.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può
essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore