Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49689 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA •
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME DATA_NASCITA,aPALERMO
avverso la sentenza in data04/10/2022 dellaCORTE DI APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lettala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Corra° NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/10/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 15/07/2021 del G.u.p. del Tribunale di Termini Imerese, nella parte in cui ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato di danneggiamento.
Con l’unico motivo di ricorso deduce la sopravvenuta improcedibilità del reato per difetto di querela, in quanto il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (cd, riforma Cartabia) ha reso il reato procedibile a querela di parte e non più d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ha proposto l’impugnazione al solo fine di far verificare l sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela, in ragione delle modifiche apportate dalla c.d. riforma Cartabia, che ha reso il reato di danneggiamento
procedibile a querela.
Per poter verificare quanto assunto dalla difesa, però, è necessaria la previa instaurazione del rapporto processuale che, nel caso in esame, manca, non essendo state dedotte censure alla sentenza di appello.
Va ribadito, infatti, il principio di diritto cui si intende dare continui secondo il quale «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.)», (Sez. 5 Sentenza n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 11229 del 10/01/2023, Rv. 284542 – 01).
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME conducekalla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2023