Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA in riferimento alla sentenza n. 1422 del 25/09/2024 della Corte di cassazione udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, ha impugnato la sentenza in data 28/02/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, per quello che qui interessa, aveva confermato la sentenza in data 20/12/2022 del Tribunale di Taranto nella parte in cui lo aveva condanna per il reato di sequestro di persona, commesso in danno di NOME.
Con il quarto motivo d’impugnazione il ricorrente eccepiva che il reato di sequestro di persona era diventato improcedibile per effetto della c.d. riforma Cartabia, che aveva reso il reato procedibile a querela che, nel caso in esame, era mancante. Aggiungeva che risultava oramai spirato il termine fissato dall’art. 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022 per proporre querela.
La trattazione del ricorso veniva fissata all’udienza del 25/09/2024 e, all’esito, veniva rigettato.
L’eccezione di improcedibilità per difetto di querela, in particolare, veniva ritenuta infondata alla luce del principio di diritto a mente del quale per i reati divenuti perseguibili a querela per effetto della cd. riforma “Cartabia”, la costituzione di parte
civile non revocata deve ritenersi equivalente alla querela (da ultimo, Sez. 1 – , Sentenza n. 26575 del 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286741 – 01).
Tale principio si riteneva applicabile al caso di specie per la presenza della costituzione di parte civile.
In realtà, le parti civili costituite nel procedimento erano le compagnie assicuratrici RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma non anche la persona offesa del reato di sequestro di persona, ossia NOME COGNOME.
In ciò è consistito l’errore di fatto, ritenendosi presente una costituzione di parte civile in realtà riferito u ad altri soggetti del processo.
Peraltro, dall’esame del fascicolo neanche risultava esposta alcuna querela dallo stesso NOME.
Da ciò la necessità di emendare l’errore di fatto -in quanto errore percettivo- ora descritto, che veniva rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., quando non erano ancora decorsi novanta giorni dalla deliberazione.
Rimane da evidenziare che, da quanto fin qui esposto, emerge la fondatezza dell’eccezione difensiva, mancando sia la querela, sia la costituzione di parte civile da parte di NOME, con la conseguenza che il reato di sequestro di persona risulta a oggi improcedibile.
Il dispositivo pronunciato all’esito dell’udienza del 25/09/2024, quindi, va sostituito con quello che va a indicarsi nel dispositivo della presente ordinanza, dovendosi disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena per il residuo reato di tentativo di estorsione, al cui riguardo l’accertamento della responsabilità ha acquisito i crismi della definitività.
P.Q.M.
Corregge il dispositivo della sentenza emessa da questa Corte in data 25/9/2024 nel procedimento NRG 18924/2024 introdotto con il ricorso di COGNOME, sostituendolo con il seguente “annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 605 cod. pen., perchè improcedibile per mancanza di querela e rinvia per la riderterminazione della pena per il reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen. ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce. ichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l’accertamento di responsabilità per la residua imputazione”; manda alla Cancelleria di eseguire le comunicazioni e l’annotazione della correzione sull’originale del ruolo di udienza del 25/9/20024.
Così è deciso, 09/10/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
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