Improcedibilità penale: il limite temporale della riforma
La recente decisione della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale riguardante l’improcedibilità penale introdotta dalla Riforma Cartabia. Molti imputati hanno tentato di invocare i nuovi termini di durata massima del processo per reati risalenti nel tempo, ma la giurisprudenza è ferma nel delimitare l’ambito di applicazione di questa norma.
Il caso di specie e l’improcedibilità penale
Il caso riguarda un uomo condannato in appello per il reato di furto aggravato. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale. Secondo la tesi difensiva, il processo avrebbe dovuto concludersi per sopravvenuta improcedibilità penale, a causa del superamento dei termini temporali previsti per il giudizio di secondo grado.
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno analizzato attentamente la cronologia dei fatti. Il reato in questione era stato commesso nell’aprile del 2012. Questa data si è rivelata decisiva per le sorti del ricorso, portando alla sua immediata bocciatura.
La disciplina transitoria e l’improcedibilità penale
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione delle norme transitorie. La legge stabilisce chiaramente che l’istituto dell’improcedibilità penale per superamento dei termini di impugnazione non ha efficacia retroattiva illimitata. Essa trova applicazione esclusivamente per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020.
Per tutti i fatti reato avvenuti precedentemente a tale data, continua a trovare applicazione il regime ordinario della prescrizione del reato. Non è possibile, dunque, invocare la “ghigliottina” processuale della Riforma Cartabia per processi che riguardano fatti datati, i quali restano ancorati alle vecchie regole sostanziali e procedurali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di legalità e sulla chiara volontà del legislatore di scindere i regimi giuridici. L’articolo 344-bis c.p.p. è una norma processuale con riflessi sostanziali che non può essere estesa a condotte antecedenti alla sua entrata in vigore, se non nei limiti espressamente previsti dalle norme di attuazione. Poiché il fatto contestato risaliva al 2012, il ricorrente non poteva beneficiare di una norma pensata per i fatti successivi al 2020. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato e inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il nuovo regime dell’improcedibilità non è una sanatoria universale per la lentezza dei processi passati. Gli imputati per reati commessi prima del 2020 devono fare affidamento esclusivamente sulla prescrizione. Il tentativo di forzare l’applicazione dell’art. 344-bis c.p.p. a casi non previsti comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali, come avvenuto nel caso in esame con il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando si applica l’improcedibilità per superamento dei termini di appello?
L’improcedibilità prevista dall’articolo 344-bis c.p.p. si applica esclusivamente ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020.
Cosa succede ai processi per reati commessi prima del 2020?
Per i reati commessi prima del 1° gennaio 2020 continua ad applicarsi il regime ordinario della prescrizione e non quello dell’improcedibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso basato su norme inapplicabili?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8436 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8436 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 28 gennaio 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis cod. pr pen. – è manifestamente infondato perché l’improcedibilità postulata trova applicazione esclusivamente con riferimento ai reati commessi successivamente al primo gennaio 2020. Dagli atti risulta, invece, che il fatto oggetto di giudizio è stato commesso in data 15 aprile 2012, conseguente assoggettamento al regime della prescrizione e non a quello dell’improcedibilità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consigliere e COGNOME nsore