Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6010 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6010 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 26/03/2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo gradL e condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.R.R. 309/1990 alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione alla detenzion sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 1,243, in data 04/07/2018.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato affidando il ricorso ad u unico motivo con il quale lamenta violazione dell’art. 344 bis cod. proc. pen., come novell dalla I. 134/2021, essendo decorsi inutilmente decorsi oltre due anni tra la sentenza d Tribunale di Roma del 05/02/2020 e la sentenza emessa dalla Corte di appello in data 26/03/2025.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Si precisa che l’art. 2 comma 3 della legge n. 134 del 27 settembre 2021, ha stabilito ch l’art. 344 bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020.
Nel caso in disamina, il procedimento di impugnazione ha ad oggetto fatti commessi in data 04/07/2018.
Pertanto, la disciplina dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei temini durata massima del giudizio di impugnazione, non essendo definito il giudicio di appello entro termine di due anni, non è applicabile.
2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all’udienza del 09/01/2026
Il Consigliere estensore
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Il Presidente