Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9192 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9192 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Piraino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte di Appello di Messina
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, l’improcedibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato il giudizio di responsabilità, pronunciato in rito abbreviato dal Giu dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti, nei confronti di NOME COGNOME, imputato del delitto di cui agli artt. 56, 317 cod. pen., riducendo la pena principale inflitta e confermando le ulteriori statuizioni.
NOME COGNOME è stato ritenuto colpevole per avere, in qualità di direttore dei lavori nominato nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica indetta dal Commissario straordinario per l’emergenza idrogeologica della regione Sicilia,
tentato di costringere NOME COGNOME, titolare dell’impresa aggiudicataria di un appalto per l’esecuzione di opere di consolidamento di un costone roccioso sito nel comune di San Marco D’Alunzio, a consegnargli una somma di denaro pari alla metà del risparmio di spesa che l’imprenditore avrebbe ottenuto tramite l’esecuzione di “tiranti” in acciaio di lunghezza inferiore a quella prevista dal progetto, offrendosi di contabilizzare falsamente le opere come eseguite per l’intero. Il tempus commissi delicti indicato in contestazione risale al mese di settembre 2021.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo con il quale censura la qualificazione giuridica dei fatti, che, in carenza di un abuso costrittivo proprio del delitto concussione, dovrebbero essere ricondotti nell’alveo del combinato disposto degli artt. 56 e 319 -quater cod. pen.
I giudici di appello hanno ritenuto sussistente il delitto di tentat concussione valorizzando, da un canto, la minaccia esercitata dal pubblico agente di ritardare lo stato di avanzamento dei lavori e, dall’altro, avendo l’istruttoria comprovato che l’imprenditore non aveva conseguito alcun indebito , vantaggio. La sintesi che i giudici di appello hanno reso sul primo dato è, però, erronea, risultando incontrovertibilmente che l’imputato, all’atto della proposta, non aveva avanzato alcuna minaccia, né esplicita né implicita, nei confronti dell’imprenditore. Quest’ultimo aveva riferito in denuncia di essere rimasto turbato e di essersi determinato a fingere di acconsentire al fine di evitare eventuali ripercussioni, per poi sporgere denuncia ed eseguire le opere regolarmente, come da progetto. Solo nel corso delle indagini, svolte attraverso intercettazioni e videoriprese, quando i lavori erano stati già in gran parte contabilizzati e pagati, l’imputato aveva assunto un atteggiamento insistente per ottenere la consegna della quota di denaro di cui all’accordo che egli riteneva di avere concluso. Di converso, l’imprenditore, in accordo con gli inquirenti, al fine di consolidare il quadro probatorio raccolto nei confronti del funzionario infedele, aveva più volte rinviato la consegna, sicché al privato sarebbe imputabile un contributo causale all’intervento, paventato dal direttore dei lavori, atto a ritardare gli stati di avanzamento dei lavori, in ogni caso, solo accennato e poi immediatamente dallo stesso ritirato.
Il procedimento si è svolto con trattazione orale in pubblica udienza e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. La parte civile ha depositato una memoria in cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, evidenziando, a supporto della correttezza della qualificazione
giuridica, la sussistenza di una progressione criminosa coartante posta in essere dal funzionario, richiamando, in particolare, la motivazione resa dalla sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale, ai sensi dell’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen., essendo decorso interamente il termine previsto dalla citata disposizione.
Dispone la norma suddetta che la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. Detto termine, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza di quello previsto, per il deposito della motivazione della sentenza, dall’art. 544 cod. proc. pen., come eventualmente prorogato ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen.
Deve altresì rammentarsi che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, le disposizioni in parola si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, rispetto ai quali non sarà, d’altro canto, più possibile che la prescrizione maturi nel corso del giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 161-bis cod. pen., anch’esso introdotto dalla legge n. 134 del 2021, cessando il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Ancora, ex art. 2, comma 5, stessa legge, nel caso in cui l’impugnazione sia proposta entro la data del 31 dicembre 2024, il termine di un anno è elevato, per il giudizio di cassazione, ad un anno e sei mesi.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, a fronte di un fatto commesso in epoca successiva al 1 gennaio 2020, il ricorso per cassazione è stato presentato dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, in data 7 ottobre 2025, sicché il termine per la definizione del giudizio di cassazione è quello di un anno.
Lo stesso decorre dal 12 ottobre 2024, posto che il dispositivo della sentenza di appello è stato emesso il 15 aprile 2024, con riserva del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Quest’ultima è stata però depositata solo in data 7 agosto 2025, oltre un anno dopo la scadenza del termine che il collegio aveva indicato al fine. Né risultano proroghe ovvero cause di sospensione rilevanti ai sensi dell’art. 344-bis, comma 6, cod. proc. pen.
Il termine previsto dall’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen. è pertanto
spirato in data 12 ottobre 2025.
Secondo la giurisprudenza oramai consolidata, la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima previsto per lo svolgimento del giudizio di cassazione non può essere dichiarata in caso di inammissibilità del ricorso, atteso che, in tale ipotesi, è preclusa l costituzione di un valido rapporto processuale (Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 – 01; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 – 01).
Nel caso in esame, deve tuttavia escludersi che il ricorso, con cui si deduce esclusivamente l’erronea applicazione della legge penale, sia inammissibile. 3.1. Nel definire i confini fra i delitti di concussione e di induzione indebita dare o promettere utilità, la giurisprudenza consolidata, muovendo dall’assunto che le due fattispecie condividono fra loro tanto l’evento (la dazione o la promessa indebita) quanto un aspetto modale della condotta del pubblico agente (connotata, in entrambi i casi, dall’abuso delle qualità o dei poteri), ha posto in rilievo che, mentre la costrizione di cui all’art. 317 cod. pen. si risolve nella coercizione della volontà dell’extraneus, attraverso l’induzione di cui all’art. 319quater cod. pen., il privato, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva più ampi margini decisionali. Mentre la costrizione, solitamente attuata con minaccia, anche implicita, pone la vittima di fronte all’alternativa secca di aderire all’indebita richiesta oppure di subire il male minacciato, l’induzione, espressa mediante la persuasione, la suggestione, l’allusione, il silenzio, l’inganno (sempre che quest’ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della promessa, diversamente configurandosi il reato di truffa), pur alterando il processo volitivo del privato, non lo annulla, sicch quest’ultimo finisce col prestare acquiescenza in quanto motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, giustificandosi in tal modo la previsione della sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. In giurisprudenza non si dubita che il delitto di cui all’art. 319-quater cod. pen. possa configurarsi anche in forma tentata.
Precisando l’indicazione, espressa dalle citate Sezioni Unite Maldera, circa la struttura plurisoggettiva a concorso necessario del delitto in parola, la giurisprudenza, in seguito, ha puntualizzato che lo stesso non integra, comunque, un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente e in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l’evento non si
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verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblic agente (Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, COGNOME, Rv. 267986 – 01; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265901 – 01; Sez. 6, n. 46071 del 22/07/2015, COGNOME,.Rv. 265351 – 01).
Si è anche chiarito che, in tal caso, per la configurabilità del tentativo, non è necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte del privato, poiché tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata, in un’ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell’art. 27 Cost., la punibilità del privato (Sez. 6, n. 32246 de 11/04/2014, Sorge, Rv. 262075 – 01).
Quanto all’ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui il privato simuli accondiscendere alla richiesta, promettendo la dazione indebita con la riserva mentale di non adempiere, la giurisprudenza si è assestata nel senso di ritenere che, anche in tali casi, sia configurabile l’ipotesi tentata e non quella consumata del delitto di cui all’art. 319 -quater cod. pen.
Quel che conta, ai fini della consumazione del delitto, è che il privato indotto formuli un’effettiva promessa al soggetto pubblico inducente, perfezionando un reale accordo tra loro, a nulla rilevando che lo stesso si sia successivamente risolto a non dar seguito all’accordo; viceversa, si configura l’ipotesi tentata nel caso in cui l’accordo sia solo apparente, in quanto il privato ha simulatamente promesso la dazione JSez. 6, n. 37509 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282178 – 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 32825 del 08/07/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 14856 del 15/03/2021, COGNOME, non mass. e, da ultimo, Sez. 6, n. 41484 del 04/11/2025, Donno, Rv. 289004 – 01).
3.3. Così delineate le coordinate esegetiche in cui si colloca la censura avanzata dal ricorrente, osserva la Corte che la conforme e incontestata ricostruzione della vicenda eseguita dai giudici di merito dà conto dell’assenza, al momento dell’originaria proposta del pubblico agente, di elementi significativi di una carica coartante della volontà del privato. La proposta, connotata da abuso di poteri e foriera, così per come formulata, di indebiti vantaggi anche per il privato, non risulta avere posto il predetto in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa fra accettazione o male ingiusto, quest’ultimo, invero, neppure implicitamente prospettato. Solo nella fase successiva all’accordo che l’imprenditore aveva simulato di accettare, al procrastinarsi dei tempi funzionali a raccogliere le prove nei confronti del funzionario, l’imputato aveva esercitato indebite pressioni, atte a pretendere l’esecuzione dell’accordo illecito che egli riteneva, a torto, perfezionato. D’altro canto, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello per confermare la più grave qualificazione giuridica, non
rileva la circostanza che la parte civile non abbia conseguito alcun effettivo vantaggio, trattandosi di ipotesi tentata.
A fronte di siffatta dinamica, osserva la Corte che la censura del ricorrente in punto di corretta applicazione della legge penale non possa essere qualificata in termini di manifesta infondatezza.
4. La pronuncia impugnata ha confermato altresì il capo civile della sentenza di primo grado, con cui l’imputato è stato condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti della parte civile NOME COGNOME.
Trova applicazione ; nella specie, il disposto dell’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2), legge 27 settembre 2021 n. 134, poi sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 10 ottob 2022 n. 150, secondo il quale, in presenza di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche agli effetti civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiar l’improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., accertata l’ammissibilità dell’impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Mette conto segnalare che Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, occupandosi dell’ipotesi di devoluzione del giudizio impugnatorio al giudice civile prevista, nel caso in cui la sentenza sia impugnata ai soli effetti civi dall’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha stabilito che detta norma s applica alle impugnazioni relative ai giudizi nei quali la costituzione di parte civil sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della stessa disposizione.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, a seguito della trasmissione, il giudizio prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, sicché la parte civile deve essere posta in condizione di prevedere l’eventualità di un tale epilogo sin dal momento della sua costituzione e di potervi far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile. In tal senso si leggono le modifiche, introdotte anch’ess dal d.lgs. n. 150 del 2022, all’art. 78 cod. proc. pen., relativo alle formalità del costituzione di parte civile, ove, al primo comma, lett. d), si è previsto che, tra requisiti formali della dichiarazione di costituzione, l’esposizione delle ragioni che
giustificano la domanda debba essere specificamente svolta «agli effetti civili».
Siffatti principi, sebbene dettati per la diversa ipotesi di devoluzione del giudizio impugnatorio prevista per il caso in cui la sentenza sia impugnata ai soli effetti civili, paiono estensibili anche all’ipotesi in esame, nella quale la translatío iudicii segue alla declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.
Sussistono, infatti, le medesime ragioni, affermate dalle Sezioni Unite, di tutela dell’affidamento della persona offesa o del danneggiato dal reato sull’esistenza di un determinato quadro normativo sul quale orientare la sua scelta nonché le modalità tecniche del suo intervento, nel momento in cui si determina ad esercitare l’azione civile nel processo penale.
Tanto premesso, osserva la Corte che, nel caso in esame, la costituzione della parte civile risale al 1 febbraio 2023, epoca successiva sia all’entrata in vigore della legge n. 134 del 2021 (19 ottobre 2021), alla quale si deve l’introduzione della prima versione dell’art. 578, comma 1 -bis, cod. proc. pen., sia alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022).
Si impone, pertanto, la devoluzione alla Sezione civile competente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di cui al comma 2 dell’art. 344-bis cod. proc. pen.
Visto l’art. 578, comma 1 -bis, cod. proc. pen. rinvia per la prosecuzione alla competente sezione civile di questa Corte.
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione.
Così deciso il 12/02/2026.