Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37802 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Pakistan il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, per la parte civile RAGIONE_SOCIALE ed anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese;
AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di RAGIONE_SOCIALE di Bologna, in esito a giudizio abbreviato ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Forlì,
emessa il 15 aprile 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in relazione ai reati di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod.pen.), truffa tentata estorsione ascrittigli ai capi 1) 2) e 3) della imputazione.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse per lungo tempo commesso un’attività illecita di reclutamento e organizzazione del lavoro in condizioni di sfruttamento di cittadin pakistani suoi connazionali; nell’ambito di tale attività erano da ascriversi anche specifiche condotte di truffa e tentata estorsione contestategli.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge avuto riguardo alla improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle condotte commesse nel corso del 2020 al punto D) del capo 1), nonché con riguardo al capo 3) per quelle commesse il 12 e 20 gennaio 2020.
Le condotte descritte risulterebbero colpite da improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis c proc. pen., tenuto conto che la sentenza di primo grado era stata emessa il 19 ottobre 2021 e la sentenza di RAGIONE_SOCIALE il 29 novembre 2024, oltre il termine massimo di tre anni previsto dalla norma richiamata.
violazione di legge e nullità della sentenza impugnata conseguente alla nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di RAGIONE_SOCIALE.
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di RAGIONE_SOCIALE era avvenuta in INDIRIZZO a Carpi, luogo ove l’imputato aveva dichiarato domicilio.
Tale notificazione non era andata a buon fine per assenza del destinatario, sicché il decreto era stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pe Tuttavia, tale notifica al difensore non era stata preceduta dagli accertamenti che l’ufficia giudiziario avrebbe dovuto eseguire presso il domicilio dichiarato, onde evitare una momentanea irreperibilità.
violazione di legge per avere il primo giudice rigettato la richiesta di abbrevia condizionato finalizzata alla acquisizione di indagini difensive, ritenendola tardiva rispe alla richiesta di abbreviato “secco” formulata in sede di giudizio immediato.
La richiesta di abbreviato condizionato avrebbe dovuto ritenersi tempestiva, assimilando la disciplina prevista in sede di giudizio immediato a quella dell’udienza preliminare.
Il ricorrente si sofferma sulle importanti ragioni probatorie che militavano a favo dell’accoglimento della richiesta di abbreviato condizionato, avuto riguardo anche al fatto che le indagini difensive erano sopravvenute rispetto alla originaria richiesta di giudi
abbreviato e non erano di intralcio rispetto alle finalità di economia processuale del rito.
Una diversa soluzione ermeneutica violerebbe le prerogative difensive ed il ricorrente chiede, sul punto, la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte rilevando un contrasto giurisprudenziale sul punto.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell’istruz dibattimentale finalizzata alla acquisizione delle indagini difensive, tenuto conto della l rilevanza probatoria siccome delineata nel ricorso e nell’atto di RAGIONE_SOCIALE e della mancanza di idonea motivazione sul punto;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il re di sfruttamento del lavoro di cui al capo 1).
La Corte di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe offerto alcuna argomento idoneo a rappresentare la sussistenza del concorso dell’imputato nel reato e del dolo.
Il ricorrente non avrebbe offerto alcun contributo giuridicamente apprezzabile al coimputato separatamente giudicato COGNOME, autore delle condotte di cosiddetto caporalato contestate.
Proprio l’informativa finale dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, citata dalla Co RAGIONE_SOCIALE, escluderebbe la responsabilità del ricorrente.
L’unica fonte di accusa sarebbe, pertanto, la persona offesa COGNOME, ingiustamente ritenuta attendibile senza adeguato giudizio volto a mettere in luce le contraddizioni del suo racconto, in primo luogo con riguardo alla oggettiva circostanza che l’imputato non si trovava nel territorio romagnolo ove venivano commesse le condotte incriminate, sicché non potrebbero essergli attribuiti, a meno di non violare il principio di correlazione accusa e sentenza, altri comportamenti compiuti in territorio modenese, così come è avvenuto.
La Corte non avrebbe valorizzato, ai fini di saggiare l’attendibilità della persona offesa, circostanza che nessuno dei numerosi dichiaranti e denuncianti aveva accusato l’imputato. L’unico accusatore non sarebbe vittima ma concorrente nel reato insieme al COGNOME; avrebbe denunciato l’imputato solo al fine di toglierlo di mezzo come concorrente nella attività illecita, secondo un tipico schema pakistano di utilizzare la denuncia p neutralizzare un avversario.
Il ricorso, a fg. 16, si sofferma su particolari aspetti del narrato della persona offesa a di evidenziarne il mendacio;
5) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa di cui al capo pur in assenza di un danno patrimoniale patito dalla vittima, che la Corte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe evidenziato solo in termini potenziali e non effettivi, riconducendolo alla mera esistenza bollette RAGIONE_SOCIALE a nome della persona offesa, senza prova che costei le avesse pagate.
Si dà atto che nell’interesse delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono state depositate memorie corredate da note spese;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
1. Il primo motivo è fondato.
Dal controllo degli atti, reso possibile dalla natura processuale della questione, risulta c la sentenza di primo grado è stata emessa il 15 aprile 2021 e depositata il 16 aprile 2021 senza fissazione di termine ulteriore.
Il termine per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, n. 2) e 544, comma 1, n. 2) cod. proc. pen., era pari a trenta giorni e scadeva il 16 maggio 2021.
Ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., che prevede l’improcedibilità dell’azione superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione – nel caso di specie pari a tre anni, ai sensi dell’art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134, trattandosi di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024 – i termini per calcolare l’improcedibilità decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, pertanto, il termine decorreva dal 14 agosto 2021; il giudizio di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di cause di sospensione che non sono state rilevate, si doveva concludere entro il 14 agosto 2024, mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 29 novembre 2024.
Orbene, la norma che prevede l’improcedibilità di cui si discute, è applicabile ai rea commessi a far data dall’i gennaio 2020 ed, in effetti, alcuni segmenti dei reati continua di cui ai capi 1 e 3 per cui si procede, sono stati commessi oltre tale data.
In particolare, quanto al reato di sfruttamento del lavoro di cui al capo 1), esso ris commesso, come da imputazione, da dicembre 2018 al 2 gennaio 2020, sicché risultano colpite da improcedibilità le condotte commesse Il ed il 2 gennaio 2020.
Quanto al reato di tentata estorsione cui al capo 3), esso risulta commesso dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020, sicché risultano non procedibili le condotte verificatesi dall’ gennaio 2020 in poi e, segnatamente, quelle indicate nel capo di imputazione, commesse il 12 e 20 gennaio 2020.
L’autonomia reciproca dei singoli reati continuati, non può lasciare dubbi sulla circostanza che anche ad essi ed, in particolare, a quelli iniziati in data antecedente all’i gennaio 20 ma commessi anche successivamente, debba applicarsi, sia pure “parzialmente” e con riguardo al segmento interessato, l’art. 344-bis cod. proc. pen.
D’altra parte, la mancanza, in tema di improcedibilità, di una disposizione che regola la decorrenza del termine dal giorno in cui è cessata la consumazione, così come è previsto per la prescrizione ai sensi dell’art. 158, primo comma, cod.pen., conforta l’assunto qui sostenuto.
Entrambi i due istituti, infatti, sono accomunati dal fatto di regolare, a determin condizioni, l’impossibilità di procedere ulteriormente nell’azione penale nei confronti di imputato.
L’improcedibilità dell’azione per i segmenti prima citati relativi ai reati continuati di capi 1 e 3, comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili, che non possono essere nuovamente rivisitate in questa sede in quanto ciò comporta valutazioni di merito sottratte al giudi di legittimità.
Il secondo motivo, sempre di ordine processuale, è infondato.
Il decreto di citazione per il giudizio di RAGIONE_SOCIALE era stato notificato al ricorrente pre domicilio da egli dichiarato in INDIRIZZO.
La notificazione non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, sicché si e proceduto ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. con la notifica, regolarmente eseguita, al difensore di fiducia, AVV_NOTAIO.
Il ricorrente si duole della circostanza che l’ufficiale giudiziario non aveva effettuato alc ricerca e non aveva valutato la condizione di assenza temporanea del destinatario; tuttavia, a tutto concedere, tanto non comporta una nullità assoluta del procedimento di notificazione ma, semmai, una nullità a regime intermedio che il difensore di fiducia, presente all’udienza del processo di RAGIONE_SOCIALE del 29 maggio 2024, avrebbe dovuto eccepire, circostanza che non era avvenuta, con consequenziale sanatoria della presunta nullità ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. (in questo senso, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539-01).
Anche il terzo motivo, sempre di ordine processuale, è infondato.
3.1. Sotto un primo profilo, dal controllo degli atti risulta che il ricorrente, dopo la n del decreto di giudizio immediato, aveva effettuato una prima richiesta di abbreviato condizionato all’esame dell’ex coimputato NOME COGNOME.
Tale richiesta era stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari con provvediment del 14 ottobre 2014, non venendo ritenuta necessaria ai fini della decisione e confacente alle ragioni di speditezza del rito, segnalandosi anche che agli atti era contenut l’interrogatorio del coimputato NOME COGNOME.
Alla successiva udienza utile, era stata nuovamente presentata una seconda richiesta di abbreviato, condizionato, questa volta, alla acquisizione di indagini difensive, posto che l’interrogatorio del coimputato era agli atti.
Il primo giudice non poteva accogliere tale richiesta, a prescindere da ogni altr considerazione giuridica, per l’insuperabile ed assorbente ragione che la disciplina che regola la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato all’interno della procedura di giu immediato, non richiama, all’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., l’art. 438, comma 4, cod. proc. pen., il quale inerisce proprio al caso della richiesta di abbreviato effettuata dopo deposito delle indagini difensive, ipotesi che, ad evidenza, il legislatore ha inteso escluder nel caso di giudizio immediato, attese le esigenze di particolare celerità del rito.
3.2. Per altro verso, le indagini difensive, intese a confutare l’attendibilità della per offesa, non sono state ritenute necessarie dalla Corte tanto da procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata alla loro acquisizione; ciò, sulla base del sempli quanto veritiero, presupposto che le dichiarazioni della vittima NOME COGNOME, non risultavan l’unica fonte di prova a carico del ricorrente ed erano state ampiamente riscontrate nei termini più avanti evidenziati a proposito del successivo motivo di ricorso.
La motivazione è conforme al principio di diritto secondo il quale, la rinnovazion dell’istruttoria nel giudizio di RAGIONE_SOCIALE, attesa la presunzione di completezza dell’istrut espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricors esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decider allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820).
Inoltre, in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in RAGIONE_SOCIALE dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza nell’appar motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione di determinate prove in RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; Sez, 6, n.1400 del 22/10/2014, dep.2015, PR., Rv. 261799).
Anche il quarto motivo, volto a censurare il giudizio di responsabilità per il reato sfruttamento del lavoro di cui al capo 1), è infondato.
4.1. Deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione dell sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti pri di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di m quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro, presenti – possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qua possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
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4.2. Ciò posto in termini generali, nel caso in esame, il ricorso, censurando il giudizio attendibilità conferito da entrambi i giudici di merito alle dichiarazioni della persona off NOME COGNOME, omette di prendere in considerazioni una serie di elementi dimostrativi della verità delle sue affermazioni, siccome volte a tratteggiare il concorso del ricorrente nell condotta commessa dal nipote, coimputato separatamente giudicato e condannato, COGNOME.
In questo senso, si richiamano i fgg. 4,5,6,14,15, 16,17 ed anche a proposito della estorsione i fgg. 18 e 19 della sentenza impugnata.
Secondo la vittima, che era stata assunta proprio dall’imputato, era stato il ricorrente a istruire il nipote nella attività illecita, rimanendo sottotraccia al vertice dell’at “capolarato”.
Tanto si evinceva, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa:
dai servizi di localizzazione GPS messi in correlazione con il positioning installato sul telefono dell’imputato, dimostrativi del fatto che entrambi i coimputati si muovevano insieme alla ricerca di lavoratori presso aziende agricole;
dall’esito della perquisizione presso l’abitazione del ricorrente, che portava rinvenimento di numerosi documenti di cittadini pakistani, permessi di soggiorno e libretti postali;
dalle dichiarazioni di altro lavoratore, che confermava le indicazioni della persona offesa sul ruolo dell’imputato;
dalle intercettazioni delle conversazioni tra i due artefici della condotta illeci coimputato in una di esse chiamava il ricorrente “capo”), con il diretto coinvolgimento del COGNOME sia nella gestione dei lavoratori impiegati in RAGIONE_SOCIALE, che nelle minacce estorsive finalizzate a convincere la vittima a ritirare la denuncia nei confronti del nipote;
dalla diretta compromissione del ricorrente nei reati di truffa e di estorsione di cui ai c 2) e 3), connessi al primo reato, non rilevando, nella attuale prospettiva, la qualificazio giuridica della truffa come reato consumato o tentato in ragione di quanto si dirà con riguardo al successivo motivo di ricorso;
delle intimidazioni effettuate dal ricorrente nei confronti della madre della persona offesa documentate da fotografie;
La Corte, inoltre, ai fgg. 15 e segg. della sentenza impugnata, ha affrontato il tema, dell attendibilità della persona offesa valutando anche le censure difensive ancora riproposte in ricorso, le quali, tuttavia, non tengono conto, dimostrandosi generiche, di tutto il nugo di riscontri esterni prima elencati né, tantomeno, della loro convergenza in senso accusatorio.
Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore considerazione difensiva.
Il quinto motivo è fondato.
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La sentenza impugnata, a proposito del reato di truffa di cui al capo 2) (fgg. 17 e 18), h fatto riferimento ad un danno meramente potenziale, non dando atto che le bollette intestate alla persona offesa fossero state da costei pagate ovvero fossero state effettivamente avviate nei di lei confronti procedure volte al recupero coatto della somma portata, con correlativo e concreto danno economico.
La ricostruzione operata, considerando la necessità che il danno nel reato di truffa debba avere una sua consistenza anche minima ma effettiva, alla quale consegue la piena consumazione del reato, può configurare, al più, un’ipotesi di tentata truffa.
Si ritiene necessario, sul punto, un ulteriore accertamento di merito, che terrà conto del principio di diritto secondo cui, nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto può comprendere in sè qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212080-01).
6. Si rinvia al definitivo la liquidazione delle spese in favore delle parti civili an relazione al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità del presente giudizio di impugnazione limitatamente ai reati di cu al capo 1), relativamente agli episodi verificatisi in data 01/01/2020 e 02/01/2020 ed a capo 3), relativamente agli episodi verificatisi in data 12/01/2020 e 20/01/2020.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica come tentato o consumato del reato di cui al capo 2) e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili ad altra sezio della Corte di RAGIONE_SOCIALE di Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabili le residue affermazioni di responsabili
Spese al definitivo.
Così deciso, il 08/10/2025.