Improcedibilità: i termini della Riforma Cartabia
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale sul tema dell’improcedibilità nel sistema penale italiano. La questione ruota attorno alla disciplina transitoria introdotta dalla Riforma Cartabia, che ha ridefinito i tempi massimi di durata dei processi per garantire una giustizia più rapida ed efficiente.
Il contesto normativo e i fatti di causa
Un imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte contestando una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il fulcro della difesa riguardava la presunta estinzione del reato o del processo per il superamento dei termini previsti dalla legge. La vicenda analizza come debbano essere calcolati i periodi di tempo necessari affinché scatti l’improcedibilità dell’azione penale in fase di gravame.
La disciplina transitoria della Riforma Cartabia
La legge 27 settembre 2021 n. 134 ha introdotto regole specifiche per i processi in corso. In particolare, per le impugnazioni presentate entro la fine del 2024, il legislatore ha previsto un regime di favore che estende i termini ordinari per consentire agli uffici giudiziari di smaltire l’arretrato senza pregiudicare la tenuta dei procedimenti.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. La Corte ha precisato che il termine di tre anni previsto per il giudizio di appello, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della citata legge, non era ancora interamente decorso al momento della decisione impugnata. Questo calcolo è essenziale per determinare se un processo debba essere interrotto o se possa procedere verso una sentenza definitiva.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla corretta individuazione del dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere il termine per l’improcedibilità. Per i procedimenti che rientrano nella fase transitoria, la decorrenza è fissata al 24 novembre 2022. Poiché la sentenza della Corte d’Appello è stata emessa il 31 marzo 2025, il lasso di tempo intercorso è inferiore ai tre anni previsti dalla normativa speciale. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dei termini di durata ragionevole del processo, rendendo legittima la prosecuzione dell’azione penale e la successiva condanna.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che l’improcedibilità non opera in modo automatico se non sono rispettate le finestre temporali stabilite dalla Riforma Cartabia. Il ricorrente, avendo presentato un ricorso basato su un calcolo errato dei termini, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica rigorosa dei tempi processuali prima di intraprendere la via del ricorso per cassazione, al fine di evitare sanzioni per colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Quando si applica il termine di tre anni per l’improcedibilità in appello?
Il termine di tre anni si applica ai giudizi di appello relativi a impugnazioni presentate prima del 31 dicembre 2024, come previsto dalla disciplina transitoria della Riforma Cartabia.
Da quale data iniziano a decorrere i termini della Riforma Cartabia?
Per i procedimenti già pendenti, il termine per l’improcedibilità inizia a decorrere dal 24 novembre 2022.
Quali sono le conseguenze di un ricorso basato su termini errati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5264 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5264 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, trattandosi di impugnazione presentata prima del 31 dicembre 2024, il termine previsto ai fini dell’improcedibilità, riferita al giudizio di appello, era di anni tr sensi dell’art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134, termine decorrente dal 24 novembre 2022 e non interamente decorso al momento della decisione impugnata in questa sede, risalente al 31/03/2025;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna dell ‘ a ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ul ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il P esidente