Improcedibilità per Guida in Stato di Ebbrezza: La Cassazione Fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso di improcedibilità per guida in stato di ebbrezza, offrendo importanti chiarimenti sull’applicazione delle nuove norme processuali e sui criteri di valutazione della pena. La vicenda riguarda un automobilista condannato per essersi messo al volante con un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al limite massimo consentito, in orario notturno.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
L’imputato, ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. L’intervenuta prescrizione del reato: La difesa sosteneva che fosse trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per poter perseguire il reato.
2. Un vizio di motivazione sulla pena: Si contestava sia l’entità della sanzione applicata sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tutte le doglianze sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte.
La Nuova Disciplina della Improcedibilità Sostituisce la Prescrizione
Il primo e più significativo punto affrontato dalla Corte riguarda la prescrizione. I giudici hanno chiarito che, per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, trova applicazione il nuovo regime della improcedibilità, disciplinato dall’articolo 344-bis del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce che, superati determinati limiti di tempo (due anni per il giudizio d’appello e un anno per quello di cassazione), l’azione penale non può più proseguire. Di conseguenza, l’invocazione della vecchia disciplina sulla prescrizione è stata giudicata del tutto irrilevante e non pertinente al caso di specie. Questo segna un cambiamento fondamentale nella gestione dei tempi processuali.
La Valutazione della Pena e delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato respinto. La Corte ha ritenuto adeguata e ben motivata la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
La motivazione si fonda su elementi concreti:
* La personalità negativa dell’imputato, gravato da un precedente specifico per lo stesso reato.
* L’assenza di elementi positivi di valutazione a suo favore.
* La gravità oggettiva del fatto, evidenziata da un tasso alcolemico elevatissimo (2,46 g/l e 2,50 g/l), pari al valore massimo della fascia più grave prevista dalla legge.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: per escludere le attenuanti, il giudice può basarsi anche su un solo elemento che ritenga prevalente, come la personalità del colpevole o l’entità del reato.
Chiarimento su un Errore Materiale
La Cassazione ha anche risolto un’apparente incongruenza nella sentenza di primo grado, dove un refuso indicava un aumento della pena detentiva che in realtà non era avvenuto. I giudici hanno specificato che l’aggravante notturna (art. 186, comma 2-sexies) prevede l’aumento della sola pena pecuniaria (l’ammenda) e non di quella detentiva (l’arresto), confermando la correttezza del calcolo finale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e rigorose. In primo luogo, viene sancita in modo netto l’applicazione del nuovo istituto della improcedibilità per i fatti-reato recenti, mettendo un punto fermo sull’abbandono del precedente sistema della prescrizione per le fasi di impugnazione. Questo principio, introdotto dalla Riforma Cartabia, mira a garantire la ragionevole durata del processo stabilendo termini perentori per la definizione dei giudizi di secondo grado e di legittimità.
In secondo luogo, la Corte riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti generiche. Se la motivazione è logica, congrua e non contraddittoria, come nel caso esaminato, non è censurabile in sede di legittimità. La decisione di negare i benefici è stata ritenuta ampiamente giustificata dalla pericolosità della condotta, manifestata dal tasso alcolemico eccezionalmente alto, e dalla presenza di un precedente specifico, indicativo di una certa inclinazione a violare le norme del Codice della Strada.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ha due importanti implicazioni pratiche. Da un lato, consolida l’applicazione delle nuove regole sulla improcedibilità per guida in stato di ebbrezza e altri reati, rendendo fondamentale per la difesa concentrarsi sui nuovi termini processuali piuttosto che sulla vecchia prescrizione. Dall’altro, ribadisce che una condotta di guida estremamente pericolosa, unita a precedenti penali, costituisce un ostacolo quasi insormontabile per ottenere benefici come le attenuanti generiche. La decisione sottolinea come la gravità del comportamento e la personalità dell’imputato siano elementi centrali che guidano il giudice nella definizione di una pena equa e proporzionata.
Perché è stato respinto l’argomento sulla prescrizione del reato?
La prescrizione è stata ritenuta non applicabile perché, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, vige la nuova disciplina della improcedibilità, che fissa termini massimi per la durata dei processi di appello e cassazione, sostituendo in questo ambito la vecchia normativa.
Quali elementi hanno portato alla mancata concessione delle attenuanti generiche?
La decisione di non concedere le attenuanti si è basata sulla valutazione negativa della personalità dell’imputato, che aveva un precedente specifico per lo stesso reato, e sull’assenza di elementi positivi a suo favore. Secondo la Corte, anche un solo elemento negativo può essere sufficiente a giustificare tale diniego.
Come è stata giustificata la severità della sanzione accessoria della sospensione della patente?
La durata della sospensione della patente è stata ritenuta adeguata in ragione della complessiva gravità del fatto. In particolare, ha pesato il tasso alcolemico riscontrato, che era pari al valore massimo previsto dalla fascia più grave dell’art. 186 del Codice della Strada, indicando un’altissima pericolosità della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 05/11/1990
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4-t
Motivi della decisione
Visti gli atta e !a sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOMECOGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada, fatto commesso il 2/11/2020.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violaziorie dell’art. 157 cod, pen. per intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale; 2. Vizio di motivazione con riferimento ai trattamento sanzionatorio ed aiia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che tutte le ragioni di doglianza sono destituite di fondamento.
Quanto al primo motivo, occorre rimarcare come per fatti commessi a partire dai l gennaio 2020 trovi applicazione il regime dell’improcedibilità’ disciplinato dall’art. 344-bis cod. proc. pen., a mente del quale, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544 codice di rito, la mancata definizione del giudizio di appello entro i termine di due anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscono causa di improcedibilità dell’azione penale.
Pertanto’ l’invocata estinzione del reato con applicazione del regime della prescrizione è dei tutto inc.onferente.
Dei pari manifestamente infondate si appalesano le doglianze riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata.
li Tribunale ha condannato l’imputato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda: nel calcolo indicato in sentenza, il primo giudice: ha stabilito la pena base in mesi 8 di arresto ed euro 1500,00 di anamenda; nei successivo passaggio si legge che la pena è aumentata a mesi 6 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda per effetto della riconosciuta aggravante dell’avere commesso li fatto in orario notturno. Il riferimento contenuto nel c.aitiolo a men i 5 di arresto è chiaramente frutto di un refuso: diversamente dalla interpretazione offerta dalla Corte di appello, è evidente che ii Tribunale , abbia inteso aumentare, corne dovuto, la sola pena pecuniaria. Invero, ai sensi dell’art. 186, comma 2sexies, cod. strada è la sola pena dell’ammenda prevista dai COMITia 2 a dovere essere aumentata da un terzo alla metà.
Circa l’entità della pena concretamente inflitta (prossima al minimo edittaie) e !a mancata conce.ssione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici dell’appello hanno offe.rto una congrua motivazione, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da altro prece dente specifico, e l’assenza di positivi elementi di valutazione deponenti in suo favore. Si tratta di adeguata motivazione, conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 e 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può !imitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità dei reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Quanto all’entità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, dal complesso argomentativo delle sentenze di merito si evince come sia stata attribuita rilevanza alla contiplessiva gravità del fatto, resa evidente dal tasso alcolernico (2,46 g/I e 2.50 g/i), pari ai valore massimo della più grave previsione di cui alla lettera c) dell’art. 186 cod. strada. Rispetto a tale in conseguenza di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il residente