Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’Appello di Bologna confermava la condanna dell’imputato per il delitto di furto aggravato di energia elettrica.
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, gestore dell’RAGIONE_SOCIALE “Le Siepi”, sito in INDIRIZZO a San Lazzaro di INDIRIZZO, commissionava a COGNOME NOME la manomissione del contattore di energia elettrica apponendo calamite sui cavi di collegamento tra i riduttori di misura e il gruppo di misura, impedendo così la registrazione dell’effettivo consumo per la quota del 70% e si impossessava dell’energia elettrica sottraendola alle società erogatrici.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2022, 624, terzo comma, e 625, comma 1, cod. pen., deducendo che la Corte territoriale, anche in assenza di querela, avrebbe ritenuto il delitto procedibile d’ufficio per la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7-bis dell’art. 625 cod. pen., che, tuttavia, non era stata oggetto di contestazione e non era peraltro vigente alla data della commissione del fatto, come evidenziato in un’altra parte della motivazione della decisione impugnata.
2.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME denuncia manifesta contraddittorietà della motivazione risultante dal provvedimento impugNOME quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 7-bis dell’art. 625 cod. pen., che la medesima sentenza, in un’altra parte della decisione, aveva considerato non vigente all’epoca dei fatti.
2.3. Con il terzo motivo l’imputato assume inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 625, comma primo, n. 7-bis cod. pen., non ricorrendo i presupposti della sottrazione dell’energia ad un’infrastruttura effettivamente destinata all’erogazione di un pubblico servizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere accolto.
Vi è infatti che la sentenza impugnata ha ritenuto il delitto procedibile d’ufficio per la sussistenza della circostanza aggravante contemplata dall’art. 625, primo comma, n. 7-bis), cod. pen., ossia “se il fatto è commesso su
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componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica”.
Senonché tale circostanza aggravante è stata introdotta nel codice penale solo dall’art. 8, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla I. 15 ottobre 2013 n. 119, mentre i fatti sono stati commessi, secondo quanto indicato nel capo di imputazione, prima di tale momento, ossia nel periodo ricompreso dal settembre 2011 al 5 agosto 2013.
Ne deriva che il delitto, rispetto al quale è stata peraltro contestata la sola circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen., è procedibile a querela per effetto delle modifiche all’art. 624, terzo comma, cod. pen. compiute dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2022.
Atteso che la querela non è stata presentata dalla società erogatrice dell’energia elettrica, neppure nel termine indicato dall’art. 85 del predetto d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024 Il Consigliere COGNOME
Il Presldente