Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2776 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a VILLARICCA il 19/05/1957
avverso la sentenza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG Cons. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli Nord con sentenza del 21 marzo 2024 ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di NOME COGNOME imputata del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica, sottraendola alla rete Enel mediante manomissione del misuratore, dal 21 settembre 2014 al 23 giugno 2019.
Nella parte motiva della decisione il Tribunale, premesso essere stata l’imputata citata a giudizio con decreto del P.M. del 21 dicembre 2020, ha dato atto: di non avere accolto la richiesta avanzata dal P.M. all’udienza del 21 marzo 2024 di contestare l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen., in ragione del dovere, incombente sul giudice, di immediata declaratoria delle causa di improcedibilità; di avere invitato le Parti a concludere; di non avere la società persona offesa presentato querela entro il termine di tre mesi a decorrere dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; ed ha escluso la sussistenza di un dovere in capo all’Autorità giudiziaria ovvero alla polizia giudiziaria di consentire, ad esempio attraverso avvisi, l’esercizio di tale facoltà di querela.
Richiamato, quindi, l’orientamento di legittimità (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, COGNOME e altri, Rv. 245163, e Sezioni semplici successive) secondo cui l’accertato difetto, originario o sopravvenuto, di una condizione di procedibilità preclude lo svolgimento di qualsiasi attività processuale di parte e di qualsiasi ulteriore accertamento in punto di fatto, comportando quindi l’obbligo in capo al giudice, ai sensi di articolo 129 cod. proc. pen., di dichiarare l’immediata improcedibilità, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per difetto di querela.
Ricorre per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 625, n. 7, cod. pen. e 552, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), sotto il profilo della inosservanza e della erronea applicazione della stessa.
Rammenta avere il P.M. di udienza chiesto di contestare l’aggravante della esposizione alla pubblica fede (art. 625, n. 7, cod. pen.) ma avere il giudice disatteso la richiesta, ritenendo essere doverosa la immediata declaratoria della sussistenza di una causa di non procedibilità, per poi, sulle conclusioni delle Parti, ritirarsi in camera di consiglio e adottare la decisione che si impugna.
Richiama, poi, il ricorrente il precedente di Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 285422-02, secondo cui «In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l’energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio», e quello delle Sezioni Unite della S.C., n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, in tema di natura, valutativa ovvero oggettiva, delle circostanze aggravanti, per concludere, in adesione al ragionamento svolto da Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, P.G. in proc. Marcì, Rv. 285422-01 («In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta»), nel senso della natura oggettiva dell’aggravante della destinazione dell’energia elettrica (sottratta) ad un pubblico servizio e, dunque, della ammissibilità di una contestazione in fatto.
Infine, anche alla stregua della motivazione, che in parte si riferisce, del decreto con cui il Primo presidente della Corte di cassazione il 3 gennaio 2024 ha restituito gli atti ex art. 172-bis disp. att. cod. proc. pen. alla Sez. 5 della S.C., che aveva investito della questione le Sezioni Unite, il ricorrente censura la sentenza, ritenendo che il Tribunale non abbia fatto buon governo delle norme di riferimento e degli approdi giurisprudenziali richiamati, in quanto nel caso di specie nel capo di imputazione è chiaramente indicato sia l’oggetto del furto, cioè energia elettrica sottratta alla rete Enel, che le modalità di esecuzione del reato, non potendo residuare dubbi, ad avviso del Pubblico Ministero, che la circostanza aggravante contestata in fatto sia oggettiva e non abbia carattere valutativo, dovendosi escludere incertezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
In conseguenza, anche a prescindere dalla successiva contestazione eseguita dal P.M. all’udienza del 21 marzo 2024, ai sensi dell’articolo 517 cod. proc. pen., l’esistenza nel caso di specie ab origine dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., renderebbe il reato procedibile di ufficio ed erronea ed illegittima la declaratoria di improcedibilità, di cui si chiede l’annullamento.
4. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 16 ottobre 2024 ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
richiamando espressamente gli approdi giurisprudenziali di Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 285422-02 («In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l’energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio») e di Sez. 4, n. 17455 del 27/03/2024, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 286344 («In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all’art. 85 del d.lgs. citato, modificare l’imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell’imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d’ufficio)»).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2.Questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 4, n. 27181 del 21/02/2024, PM in proc. COGNOME, non mass. sullo specifico punto, sub n. 3.6 del “considerato in diritto”, pp. 18-19) che in casi come quello in esame, che si sono presentati nella pratica con relativa frequenza, occorre verificare se «il P.M. abbia avuto o meno la possibilità di operare la contestazione suppletiva prima del 30.3.2023 . Al riguardo, giova rammentare che le modifiche della contestazione ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate una volta dichiarato aperto il dibattimento. Infatti, secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212757, “In tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari”»; con la conseguenza che «Ove la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva al 30.3.2023 non si può ipotizzare nemmeno in linea astratta un uso sleale del potere di contestazione, perché il P. M. non ha avuto altra occasione per emendare l’errore nell’originaria contestazione» e che, «Diversamente, ove tale occasione ci sia stata, deve ritenersi che la contestazione sopraggiunta all’inutile spirare del termine accordato alla persona offesa per proporre querela abbia il solo scopo di ovviare a tale mancanza».
3.Ebbene, facendo applicazione nel caso di specie del richiamato indirizzo interpretativo, che appare opportuno ribadire, il Collegio prende atto che il decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. il 21 dicembre 2020 reca come prima data di udienza dibattimentale (indicata ex art. 132, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.) il 21 marzo 2024, cioè ben oltre il 30 marzo 2023: ne discende che il P.M. aveva come prima udienza utile per fare – legittimamente – impiego del potere di contestazione integrativa quella in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, che risulta, in definitiva, non corretto perché adottato in violazione del principio secondo cui è affetta da nullità, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso in cui il giudice abbia consentito l’interlocuzione delle Parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante la modifica dell’imputazione da parte del P.M. mediante la contestazione di un’aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d’ufficio (Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 285682).
Risultano assorbite le ulteriori questioni.
Discende dalle considerazioni precedenti l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli Nord per il giudizio.
Così decLso il 20/11/2024.