Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24761 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che chiesto annullarsi la sentenza impugnata “limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen”. e dichiararsi il ricorso avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato KupBilbil colpevole del reato di porto senza giustificato motivo due picconi utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.
Avverso la sentenza il difensore di fiducia dell’imputato, con atto del 30 maggio 2022 ha interposto appello che la Corte di appello eli Ancona con
provvedimento depositato in data 7 dicembre 2023, preso atto che la condanna avendo inflitto solo la pena dell’ammenda era ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità
KibBilbil deduce tra motivi. ,-
2.1. Con il primo deduce assenza di prove dimostrative della sua penale responsabilità.
Lamenta che il Tribunale abbia attributo decisiva rilevanza ad un solo elemento indiziario ovvero il rinvenimento degli oggetti indicati nel capo di imputazione all’interno dell’autovettura intestata alla sua compagna. Neanche il testimone di accusa ha riferito che fosse lui il conducente del veicolo al momento del rinvenimento dei picconi.
2.2. Con ii secondo motivo denunzia mancanza di motivazione in merito all’applicazione della causa di proscioglimento prevista dall’art. 131-bis cod. pen. Evidenzia che né il Tribunale si è pronunciato espressamente sulla richiesta formulata dalla difesa in sede di conclusioni né le ragioni del rigetto sono implicitamente ricavabili dal corpo della motivazione, in cui, al contrario, è stata sottolineata la tenuità della condotta e la condizione di incensuratezza dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Il ricorrente, lungi da denunciare un vizio motivazionale, sollecita, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella non manifestamente illogica del Tribunale i che ha desunto la responsabilità dell’imputato dalle dichiarazioni dell’ispettore della Polizia di Stato che aveva eseguito il controllo. La testimone ha riferito di avere personalmente identificato l’ c dérno imputato mentre era alla guida del veicolo dove erano custoditi i picconi. La circostanza è annotata nel verbale di sequestro ed è stata confermata dall’altro operatore di polizia COGNOME.
Il secondo motivo è fondato ed assorbente di quello successivo.
Il Tribunale, così come denunciato dal ricorrente, non ha preso in esame la richiesta difensiva di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. avanzata in sede di discussione, come si desume dal verbale di udienza del 18 ottobre 2022. Trattasi
di un’omissione che giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, Questa Corte di legittimità ha precisato che il giudice, ai fini dell’applicabilità della caus di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen, è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile» (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940,). Nel formulare il giudizio sulla tenuità dell’offesa devono essere considerati tutti i criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., anche se è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (fra le molte, Sez. 6, 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). E’, quindi, sempre necessaria una motivazione, se non esplicita, comunque effettiva e non limitata a formule prive di riferimenti specifici alla fattispecie considerata ed utilizzabili per un numero indefinito di situazioni.
Nel caso di specie, la motivazione è del tutto assente graficamente e non è, neppure, evincibile dal complessivo contenuto della sentenza. Trova pertanto applicazione l’orientamento secondo cui «nell’ipotesi di sentenza inappellabile, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività. (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801, che ha annullato una sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda sul rilievo che il giudice procedente non si pronunciato sulla richiesta, formulata in sede di discussione, di applicabilità al fatto dell’art 131 bis cod. pen.).
A fronte di un ricorso ammissibile, va rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 344-bis cod. pen. che l’azione penale è divenuta improcedibile ai sensi dell’art. 344 bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 2, comma 2, lettera a), della L. 27 settembre 2021, n. 134 ed applicabile, ai sensi del comma 3 ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. (cfr. Sez.7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 – 01)
Nel caso in esame, infatti:
il reato è stato commesso il 2 maggio 2020;
la sentenza impugnata, emessa il 21 gennaio 2022, è stata depositata entro il termine di novanta giorni indicato dal giudice ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen.;
dai novanta giorni successivi alla scadenza di tale termine è decorso il termine massimo per la celebrazione del giudizio di cassazione fissato;n un anno
e sei mesi dall’art. 2,comma 5 della legge n. 134 del 2021 per i procedimenti / quali l’impugnazione è stata proposta entro la data del 31 dicembre 2024 Precisamente il termine di cui alla’rt. 344-bis cod. proc. pen. è venuto a sca il 21 gennaio 2024.
per le indicate ragioni si impone l’annullamento ttnn rinvio della senten impugnata per essere l’azione penale improcedibile ai sensi dell’art. 344-bis co Proc. Pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l’azione penale improcedibile ai sensi dell’art. 344-bis cod. Proc. Pen.
Così deciso, in Roma 12 Marzo 2024.