Improcedibilità per difetto di querela e Danni a Beni Pubblici: L’Analisi della Cassazione
L’ordinamento giuridico italiano prevede che per alcuni reati l’azione penale possa essere avviata solo su impulso della persona offesa. Questa condizione è nota come procedibilità a querela. Tuttavia, esistono importanti eccezioni, specialmente quando sono coinvolti beni di interesse collettivo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio su questo aspetto, affrontando un caso di danneggiamento a beni pubblici e chiarendo i limiti dell’improcedibilità per difetto di querela.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati per il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635 del codice penale. Nello specifico, erano accusati di aver danneggiato il lucchetto del cancello di ingresso di un cimitero comunale e una grata posta a protezione della porta di accesso agli uffici cimiteriali. Gli imputati, non accettando la condanna, proponevano ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali: il primo, di natura procedurale, e il secondo, relativo al trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Con questa pronuncia, i giudici hanno rigettato entrambe le doglianze degli imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un’analisi attenta di entrambi i motivi di ricorso, ritenuti manifestamente infondati.
La questione della improcedibilità per difetto di querela
Il primo motivo di ricorso si basava sulla presunta improcedibilità per difetto di querela. I ricorrenti sostenevano che, mancando una formale querela da parte dell’ente proprietario del cimitero, l’azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata. La Cassazione ha smontato questa tesi con un ragionamento lineare e ineccepibile. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente qualificato sia il lucchetto del cancello sia la grata come pertinenze di un edificio pubblico. Il reato di danneggiamento, quando ha per oggetto beni pubblici o loro pertinenze, è procedibile d’ufficio. Ciò significa che lo Stato può e deve perseguire il reato a prescindere dalla volontà della parte lesa (in questo caso, il Comune), data la rilevanza pubblica del bene protetto. Pertanto, la mancanza della querela era del tutto irrilevante ai fini della procedibilità.
Il rigetto della sostituzione della pena
Il secondo motivo di ricorso riguardava la mancata sostituzione della pena detentiva con una delle misure alternative previste dall’articolo 20 bis del codice penale. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto infondata la richiesta. La sentenza impugnata aveva infatti giustificato il diniego sulla base di un giudizio di prognosi sfavorevole circa la possibilità che gli imputati si astenessero dal commettere nuovi reati. Tale valutazione, spiegano i giudici, non era basata sulla sola gravità astratta del reato, ma su un’analisi concreta della personalità degli imputati e della loro capacità a delinquere. La Corte ha ribadito che questa valutazione è un giudizio di merito, logico e non censurabile in sede di legittimità, in quanto ha tenuto conto di aspetti soggettivi specifici che hanno orientato la decisione del giudice.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce un principio fondamentale: la tutela dei beni pubblici è un interesse primario dell’ordinamento, che giustifica la procedibilità d’ufficio per i reati che li offendono, incluse le loro pertinenze. Chi danneggia il cancello di una scuola, la panchina di un parco o, come in questo caso, il lucchetto di un cimitero, non può sperare di evitare un processo per la mancanza di una querela. In secondo luogo, la pronuncia conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la personalità dell’imputato ai fini della concessione di benefici come le pene sostitutive. Una valutazione negativa della capacità a delinquere, se ben motivata, è sufficiente a negare tali misure, anche per reati di non eccezionale gravità.
Quando il reato di danneggiamento è procedibile d’ufficio e non richiede una querela?
Il reato di danneggiamento è procedibile d’ufficio, e quindi non richiede una querela della persona offesa, quando ha per oggetto beni pubblici o loro pertinenze. Come chiarito nel caso di specie, il lucchetto e la grata di un cimitero comunale rientrano in questa categoria.
Un giudice può negare la sostituzione della pena detentiva con misure alternative?
Sì, il giudice può negare la sostituzione della pena basandosi su un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato. Questa valutazione non si basa solo sulla gravità del reato, ma esamina anche aspetti soggettivi della personalità e la capacità a delinquere dell’individuo.
Cosa si intende per ‘pertinenze di un edificio pubblico’?
Sono considerati pertinenze tutti quegli elementi che, pur non essendo parte integrante della struttura principale, sono destinati in modo durevole al suo servizio o ornamento. Nel caso analizzato, il lucchetto del cancello e la grata di un ufficio cimiteriale sono stati qualificati come tali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38483 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38483 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela nell’ambito del procedimento per il reato di cui all’art. 635 cod. pen., è manifestamente infondato poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e d correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che, invero, contrariamente alle deduzioni difensive, la Corte di Appello ha correttamente qualificato il lucchetto del cancello di ingresso di un cimitero comunale e la grata posta a protezione della porta in legno per l’accesso ai locali adibiti ad uffici cimiteriali come pertinenze di un edificio pubblico, senza che vi sia alcun tipo di riferimento alla pubblica fede, con ciò escludendo, nel caso di specie, la procedibilità a querela per l’esercizio dell’azione penale (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con una di quelle enucleate all’art. 20 bis cod. pen. è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere degli imputati e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità degli stessi che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigli enestensore
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Il Presidente