Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza 3/10/2022 della Corte di appello di Bari, in epigrafe, con la quale è s confermata quella del Tribunale di Foggia di condanna per furto di energi elettrica, con le aggravanti della violenza sulle cose e della cosa destin pubblico servizio, ritenute equivalenti alle generiche (in Poggio Imperia 8/2/2016), depositando successiva memoria, con la quale ha ribadito il rilie inerente alla improcedibilità dell’azione per difetto di querela;
ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi, in parte i a contestare la valutazione delle prove (disponibilità dell’immobile anche a servi del quale era destinato l’abusivo allaccio) e, quindi, l’affermazione dì p responsabilità, tema sul quale consta spiegazione conforme nel doppio grado di giudizio, in maniera coerente con le risultanze, cosicché la doglianza si risolve riproposizione di censura già correttamente esaminata in sede di merito, no preceduta da una effettiva analisi critica del percorso argomentativo seguito giudici e intesa a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato proba ritenuta più persuasiva, interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2 dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 de 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01); in parte per motivi (improcedibilità per difetto di querela) con i quali non si è tenuto conto del titolo di reato per è intervenuta condanna (artt. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen., in riferimen quale è rimasta la procedibilità d’ufficio, anche dopo la modifica dell’art. comma 3, cod. pen. ad opera dell’art. 2, lett. i), d. Igs. n. 150/2022 che ha fa per l’appunto, salva la procedibilità d’ufficio nel caso di bene destinato a pub servizio, circostanza, nella specie, contestata e ritenuta dal primo giudice); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che, in ordine alla sussistenza di detta aggravante, non consta specifico mot d’appello, cosicché le doglianze sono, sotto tale profilo, non deducibili in q giudizio (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, COGNOME, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punt della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile dif motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giud
di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01), rilevato, peraltro, che il motivo, sul punto, è de-assiale rispetto alla dedotta improcedi avendo la difesa fatto riferimento all’aggravante della particolare gravit danno, laddove, nella specie, risultano contestate le aggravanti di cui all’art nn. 2 e 7, cod. pen.;
che, parimenti, quanto alla censura riguardante l’omessa applicazione dell’a 131 bis, cod. pen., trattasi di motivo non dedotto con l’atto di appello (nel qu invero, non si è fatto alcun riferimento alla norma citata, ma invo genericamente un diverso giudizio di gravità del fatto ai fini, non meglio chia della qualificazione giuridica e, comunque, del trattamento sanzionatorio, anc con riferimento al giudizio di comparazione tra le circostanze, cosicché, anch voler ritenere la censura formulata con il gravame, essa non avrebbe costitu comunque, per la sua genericità, un onere motivazionale in capo al giudice adito che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa d inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024