Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34798 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34798 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Serbia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni delle parti
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna il 13 settembre 2021 aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n. 6 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, presso l’area check-in dell’aeroporto Marconi di Bologna, approfittando della momentanea distrazione di NOME COGNOME, si era impossessato della sua borsa di colore nero contenente all’interno la somma di circa euro 4600 in differenti tagli, 1000 yen cinesi e un telefono cellulare marca cinese, sottraendola alla stessa che la deteneva sopra un carrello dei bagagli. Con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. In Bologna il 10 febbraio 2015.
NOME COGNOME propone ricorso censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’ art. 129 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di vagliare le doglianze proposte
dall’imputato in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità della querela di parte, resasi necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Con il secondo motivo, deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 624 e 625, comma 1 n.6, cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in quanto il giudice di appello ha condiviso l’ iter logico seguito dal giudice di primo grado, pur in assenza di elementi da parte della persona offesa per identificare il possibile autore del furto. La persona offesa non è stata chiamata a visionare le immagini di videosorveglianza per attestare se lo zai no che l’imputato portava in spalla coincidesse con la borsa che le era stata sottratta in aeroporto e la Corte territoriale ha omesso di vagliare gli elementi evidenziati dall’appellante circa la mancata attribuibilità del fatto al ricorrente. La motivazione della Corte territoriale sarebbe illogica e non condivisibile in quanto il giudice di appello si è limitato a ribadire quanto già sostenuto dal giudice di primo grado, senza valutare in maniera esauriente i rilievi sollevati con i motivi di appello con riguardo alla circostanza che non vi siano in atti immagini raffiguranti l’imputato durante la presunta azione materiale di sottrazione della borsa.
Con il terzo motivo, deduce violazione falsa applicazione dell’ art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto in quanto i precedenti penali a carico dell’imputato sono risalenti nel tempo. L’ultima condanna passata in giudicato prima dell’episodio contestato nel presente processo risale al 2007 , ossia a oltre un quinquennio da i fatti contestati, dovendosene desumere l’erronea contestazione della recidiva infraquinquennale. In ogni caso, la natura facoltativa della recidiva reiterata avrebbe imposto al giudice di fornire le ragioni che lo hanno indotto ad applicare tale circostanza aggravante.
Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’ art. 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto. La difesa ritiene la sentenza contraddittoria rispetto alle risultanze processuali e priva di adeguata motivazione in merito al rilievo che non sia stato in alcun modo accertato né l’ effettivo contenuto né il valore del bagaglio sottratto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura della censura, è emerso che in data 10 febbraio 2015 la persona offesa ha presentato denuncia alla Polizia di Stato; a tale atto non può riconoscersi il valore di valida querela, essendo privo dell’esplicitazi one della volontà punitiva o di manifestazione di volontà equipollente (Sez.4, n.7532 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, in motivazione). Il difetto di querela avrebbe imposto al giudice di appello l’immediata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. , considerato che a seguito dell’emanazione del d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150 l’ipotesi delittuosa qui contestata è divenuta procedibile a querela.
La fondatezza del primo motivo di ricorso non consente la disamina delle altre doglianze.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per l’improcedibilità dell’azione penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così è deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME