Improcedibilità Appello: Il Momento Decisivo è la Ricezione degli Atti
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiarimento fondamentale sui termini di improcedibilità dell’appello introdotti dalla Riforma Cartabia (legge 134/2021). La Corte ha stabilito un principio chiave: per determinare la disciplina applicabile, non conta la data di presentazione del ricorso, ma quella di pervenimento degli atti alla Corte d’appello. Analizziamo insieme la decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Basato sui Termini
Un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli nel maggio 2021 per il reato di evasione, vedeva confermata la sua condanna dalla Corte di appello di Napoli nell’aprile 2024. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione delle norme sulla improcedibilità.
Secondo la difesa, l’appello era stato presentato nel settembre 2021. Pertanto, si sarebbe dovuto applicare l’articolo 2, comma 4, della legge 134/2021, che prevede un termine di durata massima del processo d’appello di due anni, decorrente dall’entrata in vigore della legge stessa. Poiché questo termine era ampiamente scaduto, il processo si sarebbe dovuto estinguere per improcedibilità.
La Questione Giuridica sull’Improcedibilità Appello
Il nucleo della controversia riguardava l’interpretazione della disciplina transitoria della Riforma Cartabia in materia di improcedibilità appello. La difesa sosteneva che il dies a quo, ovvero il momento da cui far decorrere i termini, fosse legato alla data di presentazione dell’impugnazione. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, invece, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, sostenendo una tesi diversa, che è stata poi accolta dalla Corte.
La questione era dirimente: quale momento determina se applicare il termine di due anni (comma 4) o quello di tre (comma 5) previsto dalla normativa transitoria?
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, aderendo pienamente alla tesi della Procura. I giudici hanno chiarito, con una motivazione netta, che il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile non è quello della presentazione dell’impugnazione, bensì quello del pervenimento degli atti alla Corte di appello.
Nel caso specifico, i fascicoli processuali erano giunti alla cancelleria della Corte d’appello il 6 ottobre 2022. Questa data ha fatto scattare l’applicazione di una diversa norma transitoria, ovvero il comma 5 dell’articolo 2 della legge 134/2021. Tale disposizione stabilisce che, per gli atti pervenuti dopo una certa data, il termine di procedibilità è di tre anni, e non di due, decorrenti dal deposito della sentenza di primo grado.
Il termine triennale, calcolato a partire dal deposito della sentenza di primo grado (maggio 2021, con scadenza del termine di deposito il 24 ottobre 2021), sarebbe scaduto il 24 ottobre 2024. Poiché la sentenza d’appello è stata emessa il 4 aprile 2024, il termine è stato ampiamente rispettato. Di conseguenza, non vi era alcuna causa di improcedibilità. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia consolida un importante principio interpretativo sulla Riforma Cartabia. Per gli operatori del diritto, è ora chiaro che per calcolare i termini di durata massima del processo d’appello, e quindi per valutare la sussistenza di una causa di improcedibilità appello, bisogna fare riferimento esclusivo alla data in cui la Corte d’appello riceve materialmente gli atti del procedimento. La data di deposito dell’atto di impugnazione da parte della difesa è, a questi fini, irrilevante. Questa interpretazione garantisce certezza applicativa ed evita che i tempi di trasmissione dei fascicoli tra uffici giudiziari possano incidere sulla sorte del processo.
Qual è il momento rilevante per calcolare i termini di improcedibilità dell’appello secondo la legge 134/2021?
Secondo la sentenza, il momento rilevante non è la data di presentazione dell’impugnazione, ma quella del pervenimento degli atti alla Corte d’appello.
Perché nel caso di specie è stato applicato il termine di tre anni e non quello di due per l’improcedibilità?
Poiché gli atti sono pervenuti alla Corte d’appello il 6 ottobre 2022, si applica la disciplina del comma 5 dell’art. 2 della legge 134/2021, che prevede un termine di procedibilità di tre anni a partire dal momento del deposito della sentenza di primo grado.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3821 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3821 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente Relatore –
Sent. n. sez. 1391/2024
Orlando COGNOME
UP – 07/11/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 24487/2024
NOME Di NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 14/01/1955
avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso e la memoria del difensore che ne ha chiesto lÕaccoglimento.
Con sentenza del 04/04/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli in data 27/05/2021, con cui NOME COGNOME è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione ex art. 385 cod. pen.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore denunciando con unico motivo la violazione dellÕart. 344cod. proc. pen. e dellÕart. 2, comma 3 e 4 legge 134 del 2021. Contrariamente a quanto prospettato dalla Corte territoriale lÕappello avverso la sentenza di primo grado era stato presentato nel settembre 2021, cosicchŽ ai fini della causa di improcedibilitˆ avrebbe dovuto aversi riguardo al disposto dellÕart. 2, comma 4, legge 134 del 2021, in forza del quale il relativo termine è biennale e decorre dallÕentrata in vigore della legge, essendo dunque interamente maturato nel caso di specie.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per lÕinammissibilitˆ del ricorso. Il difensore ha presentato memoria favorevole allÕaccoglimento.
Il ricorso è manifestamente infondato perchŽ, come giˆ ben chiarito dalla Corte con la motivazione della sentenza, il momento rilevante per applicare la disciplina dellÕarticolo 2, comma 4, l. n. 134 del 2021 è quello del pervenimento degli atti alla Corte di appello e non quello della presentazione della impugnazione. Essendo gli atti arrivati il 6 ottobre 2022, si applicava la diversa disciplina del comma 5 del citato articolo e, quindi il termine di procedibilitˆ era di tre anni a partire dal momento del deposito della sentenza di primo grado. Tale termine, che scadeva il 24 ottobre 2024, è stato ampiamente rispettato. Valutate le ragioni della inammissibilitˆ, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 07/11/2024
Il Presidente NOME COGNOME