Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41242 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 9/6/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta in primo grado, per il reato di cui all’art.337 cod. pen.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
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2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen., rappresentando che, alla data della pronuncia della sentenza di appello, era integralmente decorso il termine triennale per l’adozione della decisione di secondo grado, sicchè la Corte di appello avrebbe dovutp dichiarare l’improcedibilità del giudizio.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Occorre premettere che il reato per il quale l’imputato è stato condannato è stato commesso in data 19 gennaio 2021 e, quindi, si applica ratione temporis la disciplina dell’improcedibilità dettata dall’art. 344-bis cod. proc. pen.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata dalla Procura generale, sul presupposto che l’improcedibilità non possa essere dichiarata nel caso in cui, essendo il ricorso in cassazione inammissibile, non si sarebbe instaurato un valido rapporto processuale.
Questa Corte, applicando i principi precedentemente elaborati in relazione al diverso istituto della GLYPH prescrizione, GLYPH ha affermato che l’accertamento dell’inammissibilità dell’atto introduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, posto che la circostanza che l’inammissibilità dell’impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso (Sez.4, n. 20971 del 13/5/2025, Silm, Rv. 288268).
Tale principio, pur pienamente condivisibile, attiene ad una diversa fattispecie e, cioè, al caso in cui il superamento del termine . previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen. intervenga nel corso dell’impugnazionè ritenuta inammissibile.
Ben diversa è, invece, l’ipotesi in cui l’improcedibilità si sia verificata nell precedente fase di impugnazione e, con il ricorso per cassazione si faccia valere,
quale autonoma violazione di legge, l’omessa declaratoria della causa di improcedibilità da parte della Corte di appello.
In tal caso, il ricorso per cassazione può essere proposto anche all’esclusivo fine di far dichiarare l’improcedibilità maturata nel corso del giudizio di appello ed erroneamente non rilevata in quella sede.
Si tratta di una soluzione che trova conferma nell’elaborazione giurisprudenziale formatasi con riguardo alla prescrizione.
Questa Corte, nel suo più ampio consesso, ha affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione .maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.U, n.12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266819).
Applicando analogicamente tale principio al nuovo istituto della improcedibilità, deve necessariamente concludersi nel senso dell’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri l’omessa dichiarazione dell’improcedibilità maturata nel giudizio di appelio.
2.1. Superato l’aspetto preliminare relativo all’ammissibilità del ricorso ed esaminando nel merito la censura, si rileva che la sentenza di primo grado è stata emessa il 19 gennaio 2022, con termine di 30 giorni per il deposito delle motivazioni, ritualmente rispettato, posto che la sentenza risulta depositata il 3 febbraio 2022.
In base all’art. 344-bis, comma 3, cod. , proc. pen., il termine per la dichiarazione di improcedibilità inizia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza.
Nel caso di specie, quindi, il termine iniziava a decorrere a far data dal 18 febbraio 2022, dovendosi precisare che il dies a quo coincide con il termine ultimo fissato per il deposito della sentenza, a nulla rilevando che il deposito sia eventualmente avvenuto prima della scadenza del termine.
Ne consegue che l’improcedibilità per il giudizio di appello è iniziata a decorrere dal 19 maggio 2022, posto che alla data della sentenza (19/1/2022), si sommano 30 giorni per il deposito (18/2/2022) ed ulteriori 90 giorni ex art. 344bis, comma 3, cod. proc. pen. (così pervenendosi al 19 maggio 2022).
Individuato il dies a quo per il decorso del termine di definizione previsto a pena di improcedibilità del giudizio di appello, si rileva che, nel caso di specie, era applicabile il termine maggiorato pari a 3 anni (anziché quello ordinario di 2 anni) previsto dalla disciplina transitoria dettata dall’art.2, comma 4, I. 27 settembre 2021, n.134.
Ne consegue che il giudizio di appello si sarebbe dovuto concludere entro il termine del 19 maggio 2025, antecedente rispetto alla data della pronuncia della sentenza avvenuta il 9 giugno 2025.
Risulta, pertanto, fondata l’eccepita improcedibilità erroneamente non pronunciata dalla Corte di appello.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza stante l’intervenuta improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di procedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen. Così deciso il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente