Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1455 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1455 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato in Perù il DATA_NASCITA
DELGADO NOME, nata in Perù il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME e di COGNOME NOME, il quale, nel riportarsi al ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio o, in subordine, con rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/04/2025, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del 15/02/2021 del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di € 500,00 ciascuno per il reato, commesso in concorso
tra loro, di invasione di un appartamento di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE (artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen.).
Avverso l’indicata sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidati a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata applicazione dell’art. 344-bis dello stesso codice.
Dopo avere trascritto il primo e il secondo periodo del comma 5 dell’art. 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134 (normativa che, erroneamente, ritengono essere «contenuta all’art. 344 bis del c.p.p.»), il COGNOME e la COGNOME deducono che «anche considerando il termine dilatorio previsto del comma 3 del medesimo articolo la celebrazione del giudizio di appello è intervenuta ben oltre il limite previsto dalla disposizione codicistica».
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in ordine alle conclusioni scritte che erano state presentate dal loro difensore mediante trasmissione per via telematica alla Corte d’appello di Roma.
Il COGNOME e la COGNOME lamentano che la Corte d’appello di Roma avrebbe omesso di motivare in ordine alle suddette conclusioni scritte «ove si rilevava che fosse pacificamente spirato il termine previsto dall’art. 344 del codice di procedura penale e si sollecitava la dichiarazione di improcedibilità del processo penale a carico degli imputati».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
1.1. Si deve anzitutto ritenere che, ancorché non risponda al vero l’affermazione che è stata fatta dal ricorrente nell’ambito del secondo motivo secondo cui il suo difensore, nelle conclusioni scritte che aveva presentato nel giudizio di appello, aveva dedotto l’improcedibilità dell’azione penale, chiedendone la declaratoria (di tale deduzione e di tale richiesta non vi è traccia nelle medesime conclusioni, come risulta dalla lettura di esse), ciò nonostante, il motivo si deve reputare consentito.
Nessun dato positivo induce a ritenere che, con il ricorso per cassazione, non si possa censurare l’errore che sia stato compiuto dal giudice di appello che abbia omesso di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello.
Anche se strutturato su quest’unico motivo, il ricorso si dovrebbe ritenere ammissibile, perché diretto a fare valere l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. – cioè un error in procedendo che si concreta nella suddetta omissione – e perché mira a emendare lo stesso errore.
Né, come si è detto, l’ammissibilità del ricorso si può ritenere pregiudicata per il fatto che i ricorrenti, con le conclusioni presentate nel giudizio di appello, no avevano eccepito l’improcedibilità maturata in tale giudizio.
L’art. 344-bis cod. proc. pen. impone infatti al giudice dell’impugnazione di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale quando il giudizio di impugnazione non sia stato definito entro i termini che sono stabiliti dallo stesso articolo e a ta “obbligo” il giudice dell’impugnazione non si può sottrarre ma deve, anche ex officio, adottare il provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità.
Se non vi adempie, l’emessa sentenza di condanna, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere impugnata con un atto che è senz’altro idoneo ad attivare il rapporto processuale del giudizio di cassazione, con esclusione della formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”.
1.2. Ciò posto, il motivo, oltre che consentito, è, come si è anticipato, fondato.
1.2.1. Per decidere in ordine allo stesso, occorre anzitutto stabilire se il “nuovo” art. 344-bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 134 del 2021, si applichi al reato che è stato attribuito ai ricorrenti.
A tale proposito, viene in rilievo il comma 3 dell’art. 2 della legge n. 134 del 2021, il quale detta la norma transitoria secondo cui le disposizioni del comma 2 – e, quindi, anche quella dell’art. 344-bis cod. proc. pen., in quanto inserita dall stesso comma 2 (lett. a) si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto «reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020».
Nel caso in esame, viene in rilievo un reato permanente.
La Corte di cassazione ha infatti chiarito che il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga nel tempo – come appare pacificamente avvenuto nel caso in esame – ha natura permanente (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01).
Orbene, nel caso di reato permanente, assume fondamentale rilievo, al fine di stabilire il tempus commissi delicti, considerato anche che il reato permanente costituisce un unicum non suscettibile di irragionevoli frazionamenti, la data di cessazione della permanenza così come contestata nel capo d’imputazione, nel senso che: a) nel caso di contestazione in forma cosiddetta “chiusa”, con l’indicazione di una precisa data finale, si deve avere riguardo a tale precisa data; b) nel caso di contestazione in forma cosiddetta “chiusa”, con l’indicazione «fino a oggi», si deve avere riguardo alla data del rinvio a giudizio; c) nel caso di contestazione cosiddetta “aperta”, cioè con l’indicazione della sola data di inizio o
di accertamento della condotta, si deve avere riguardo alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Trabucco, Rv. 274298-01).
Tali criteri di individuazione del tempus commissi delicti, i quali sono stati elaborati dalla Corte di cassazione al fine di stabilire sia il regime sanzionatorio applicabile, sia la decorrenza del termine della prescrizione, sia la preclusione che è connessa all’applicazione del principio del ne bis in idem, si devono ritenere valevoli anche per individuare la data di commissione del reato ai fini dell’applicazione nel tempo della disciplina dell’improcedibilità che è dettata dall’art. 344-bis cod. proc. pen.
Ciò stabilito, nel caso in esame, il reato permanente di invasione di edifici è stato contestato al COGNOME e alla COGNOME come «Acc. in Roma il 6.4.2018».
Poiché, pertanto, il capo d’imputazione si limitava a individuare il periodo di accertamento della condotta, con una contestazione, perciò, “aperta”, ne discende, sulla base dei principi che si sono esposti, che, al fine di stabilire la dat di commissione del reato che è stato attribuito al COGNOME e alla COGNOME, si deve avere riguardo alla data di cessazione della permanenza costituita dalla data della sentenza di primo grado, cioè, precisamente, alla data del 15/02/2021.
Il reato attribuito al COGNOME e alla COGNOME si deve pertanto ritenere «commess a far data dal 1° gennaio 2020», con la conseguente applicabilità, a norma del citato comma 3 dell’art. 2 della legge n. 134 del 2021, dell’art. 344-bis cod. proc. pen. al procedimento di appello che ha avuto a oggetto lo stesso reato.
1.2.2. Stabilita tale applicabilità, e rilevato che gli atti trasmessi ai se dell’art. 590 cod. proc. pen. sono pervenuti alla Corte d’appello di Roma il 20/12/2021, occorre fare applicazione dell’ulteriore norma transitoria che è dettata dal primo periodo del comma 5 dell’art. 2 della legge n. 134 del 2021 (secondo cui: «Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione»), in base alla quale il termine previsto per la definizione del giudizio di appello davanti alla Corte d’appello di Roma è aumentato, rispetto al più ristretto termine “a regime” di due anni, a tre anni.
Ciò posto, in base al comma 3 dell’art. 344-bis cod. proc. pen., tale termine di tre anni decorreva «dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del
termine previsto dall’art. 544» dello stesso codice; termine che il Tribuna Roma aveva indicato in novanta giorni.
Pertanto: 1) il termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. scade 16/05/2021; 2) il dies a quo del termine per la definizione del giudizio di appello era il 14/08/2021; 3) il termine di tre anni entro il quale doveva essere de pena l’improcedibilità dell’azione penale, lo stesso giudizio di appello 14/08/2024.
Poiché, in assenza di cause di sospensione dell’indicato termine trienna norma del comma 6 dell’art. 344-bis cod. proc. pen., lo stesso giudizio è definito solo il 23/04/2025, con la pubblicazione del dispositivo dell’impug sentenza di appello, ne consegue che la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale e, avendo omesso di farlo, è in nella denunciata inosservanza dell’art. 344-bis cod. proc. pen.
1.3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio appello ex art. 344-bis cod. proc. pen.
L’esame del secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell’azion penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello art. 344-bis cod. proc. pen.
Così deciso il 11/11/2025.