Improcedibilità Appello Penale: La Cassazione Chiarisce i Termini della Riforma Cartabia
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione è intervenuta per fare chiarezza su un aspetto cruciale della Riforma Cartabia: l’applicazione dei termini di improcedibilità dell’appello penale. La decisione analizza la disciplina transitoria, offrendo un’interpretazione definitiva per i procedimenti iniziati a cavallo dell’entrata in vigore della nuova normativa. La corretta individuazione dei termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione è fondamentale per garantire la certezza del diritto e l’efficienza della giustizia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato, confermata in primo e secondo grado, per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), commesso nel novembre 2020. L’atto di appello avverso la prima sentenza era stato depositato nel gennaio 2021.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione dell’art. 344-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla L. 134/2021 (cd. Riforma Cartabia). Secondo il ricorrente, il giudizio d’appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per superamento del termine massimo di durata. In particolare, sosteneva che il termine di due anni fosse scaduto nell’ottobre 2023, essendo decorso dalla data di entrata in vigore della riforma (19 ottobre 2021).
La Questione Giuridica sull’Improcedibilità dell’Appello Penale
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava l’esatta individuazione del termine di improcedibilità applicabile al caso di specie. La difesa riteneva corretto applicare il termine di due anni, calcolandolo a partire dall’entrata in vigore della riforma.
Questa interpretazione, se accolta, avrebbe comportato l’estinzione del processo per superamento dei limiti temporali imposti dal legislatore. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a dirimere il dubbio interpretativo sulla disciplina transitoria della Riforma Cartabia, specificando quale termine – due o tre anni – si applichi ai giudizi di appello pendenti al momento dell’entrata in vigore della novella legislativa e relativi a reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando il motivo come manifestamente infondato. I giudici hanno ricostruito in modo puntuale il quadro normativo, soffermandosi sulla disciplina transitoria dettata dall’art. 2, comma 5, della legge n. 134/2021.
La norma stabilisce che, per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024 e relative a reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, il termine di improcedibilità per il giudizio di appello è fissato in tre anni. Questo termine decorre dalla data di entrata in vigore della riforma, ovvero dal 19 ottobre 2021.
Nel caso specifico:
1. Il reato era stato commesso nel 2020.
2. L’appello era stato proposto nel gennaio 2021, quindi prima dell’entrata in vigore della riforma.
Di conseguenza, la disciplina applicabile era proprio quella transitoria, che prevede un termine di tre anni. Facendo un semplice calcolo, il termine di improcedibilità sarebbe scaduto il 19 ottobre 2024. La sentenza della Corte d’appello, emessa nell’aprile 2024, è quindi intervenuta ampiamente entro i limiti temporali previsti dalla legge.
Le Conclusioni
La Suprema Corte, respingendo la tesi difensiva, ha confermato un principio ormai pacifico in giurisprudenza. L’errata interpretazione della disciplina transitoria sull’improcedibilità dell’appello penale non solo non ha trovato accoglimento, ma ha condotto a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una corretta applicazione delle norme procedurali, in particolare di quelle transitorie, la cui errata interpretazione può comportare conseguenze negative per l’assistito, inclusa la preclusione all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
Qual è il termine di improcedibilità per un appello penale depositato prima della Riforma Cartabia, se il reato è stato commesso dopo il 1° gennaio 2020?
Secondo la disciplina transitoria della L. 134/2021, il termine massimo per la durata del giudizio di appello in questi casi è di tre anni, che decorrono dalla data di entrata in vigore della riforma (19 ottobre 2021).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. La difesa ha erroneamente calcolato il termine di improcedibilità in due anni, mentre la norma transitoria applicabile al caso di specie ne prevede tre. La sentenza d’appello è stata emessa entro questo termine triennale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) in favore della cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26828 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26828 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vico del Gargano il 28/04/1964
avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d’appello di Bari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, avvocato NOME COGNOME del foro di Foggia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del l’8.4.2024, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatto del 20.11.2020).
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, violazione di legge, per avere omesso la Corte territoriale di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale, nonostante il superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione stabilito dall’art. 344 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla L. 134/2021. Infatti, trattandosi di appello depositato il 4.1.2021, sostiene che nel caso il termine di improcedibilità sarebbe scaduto il 19.10.2023, vale a dire decorsi due anni dalla data di entrata in vigore (19.10.2021) dell’istituto in disamina .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’unico motivo dedotto è manifestamente infondato, essendo pacifico in diritto che, in tema di improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, il termine massimo di tre anni per lo svolgimento del giudizio di appello, previsto dalla disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 5, stessa legge, si applica, in presenza di reato commesso dal 1 gennaio 2020, anche nei procedimenti in cui l’atto di appello è pervenuto al giudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina (cfr. Sez. 6, n. 40604 del 08/10/2024, COGNOME, Rv. 287120 01).
Nel caso in disamina, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza del 21.12.2020, contro la quale è stato proposto appello il 4.1.2021, prima dell’entrata in vigore della novella, sicché deve trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 2 , comma 5, della citata legge n. 134/2021, che, per le impugnazioni proposte entro la data del 31.12.2024, fissa il termine di improcedibilità in tre anni per il giudizio di appello, nel caso decorrente dalla data di entrata in vigore (19.10.2021) della normativa in questione.
Ne discende che il suddetto termine di improcedibilità non era ancora decorso alla data di emissione (8.4.2024) della sentenza impugnata.
4 . Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 giugno 2025