Improcedibilità appello e riforma Cartabia: le regole sui termini
Il tema della improcedibilità appello rappresenta uno dei pilastri della recente riforma della giustizia penale, finalizzata a garantire una durata ragionevole dei processi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre l’occasione per fare chiarezza su come si calcolano i tempi massimi per la conclusione dei giudizi di secondo grado, specialmente in questa fase di transizione normativa.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di furto di energia elettrica. Il Tribunale di primo grado aveva inflitto una pena di sei mesi di reclusione e una multa di duecento euro. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello competente.
L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sollevando due motivi principali. Il primo riguardava presunti vizi di motivazione relativi alla valutazione delle prove. Il secondo, decisamente più rilevante sotto il profilo procedurale, denunciava la violazione dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudizio di secondo grado si sarebbe dovuto concludere entro il termine di due anni, superato il quale sarebbe dovuta scattare la improcedibilità appello.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. Per quanto riguarda la valutazione delle prove, la Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse contestazioni già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza offrire nuovi argomenti specifici contro la sentenza impugnata.
Sulla questione centrale della improcedibilità appello, la Cassazione ha chiarito l’errore interpretativo della difesa. Sebbene la regola generale preveda un termine di due anni, esiste una specifica disciplina transitoria dettata dal legislatore per gestire il passaggio alla nuova normativa.
L’applicazione della disciplina transitoria
La legge prevede che per tutti i procedimenti nei quali l’impugnazione è stata proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini di durata massima siano più ampi rispetto a quelli a regime. Nello specifico, il termine per il giudizio di appello è esteso a tre anni, mentre quello per il giudizio di cassazione è fissato in un anno e sei mesi. Nel caso in esame, la sentenza di appello era stata pronunciata e depositata ben entro il limite triennale, rendendo infondata la doglianza del ricorrente.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel rigore formale richiesto per l’accesso al giudizio di legittimità e nella corretta applicazione temporale delle norme processuali. La Corte ha ribadito che non è possibile invocare l’improcedibilità basandosi sui termini ordinari quando la legge stessa prevede un regime di favore per i procedimenti più datati o avviati durante la fase di attuazione della riforma. Inoltre, la manifesta infondatezza del ricorso, unita alla natura meramente riproduttiva del primo motivo, ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese legali.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento sottolinea l’importanza di un’attenta analisi delle norme transitorie quando si eccepisce il superamento dei termini di durata del processo. La improcedibilità appello non opera in modo automatico secondo il termine biennale per tutti i processi, ma deve essere parametrata alla data in cui è stata presentata l’impugnazione. La decisione conferma l’orientamento di estremo rigore verso i ricorsi che non si confrontano specificamente con le motivazioni dei giudici di merito, scoraggiando l’uso strumentale dell’impugnazione per ottenere meri dilazionamenti temporali.
Qual è il termine per l’improcedibilità appello nei processi iniziati prima del 2025?
Per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, il termine di durata massima del giudizio di appello è di tre anni anziché due, come stabilito dalla disciplina transitoria della riforma Cartabia.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione ripete solo i motivi già espressi in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione richiede una critica specifica alla sentenza impugnata e non accetta la mera riproposizione di censure già vagliate e respinte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6883 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6883 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con l quale la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 15 dicembr 2022 del Tribunale di Asti che ha condanNOME l’imputato alla pena di mesi sei reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto di energia elettrica.
Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione con riferimento all risultanze probatorie; inosservanza di norma processuale con riguardo all mancata pronuncia di improcedibilità ex art. 344 -bis cod. proc. pen., in quanto il giudizio di appello non sarebbe stato definito entro il termine di due anni) risultan non consentiti e manifestamente infondati; che il primo motivo non è consentit in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatam vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si veda il punto impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alc specifico confronto; che il secondo motivo è infondato perché denuncia violazion di norme processuali palesemente smentite dagli atti, in quanto la sentenza de Corte di appello è stata pronunciata il 19/05/2025 e depositata in cancelleri 21/05/2025, e quindi, ampiamente nei termini di procedibilità previsti dall’ 344-bis cod. proc. pen., atteso il contenuto della norma transitoria di cui all Legge 27 settembre 2021. n. 134: che “Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione”. Nel caso di specie, dunque, nessuna improcedibilità si è verificata; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. <-
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025
Il Consigliere estensore