Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44385 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44385 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette, nell’interesse del ricorrente, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 25 maggio 2019 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, procedendo con rito abbreviato, giudicava NOME colpevole dell’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto a Napoli il 23 DATA_NASCITA, e – riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e applicata la riduzione di pena per il rito specjale con cui si procedeva – irrogava all’imputato la pena di nove anni di reclusione.
Con sentenza emessa il 23 febbraio 2023 la Corte di assise di appello di Napoli, pronunciandosi sull’appello dell’imputato, in parziale riforma della decisione impugnata, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena irrogata all’appellante in sette anni di reclusione.
La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
I fatti di reato devono ritenersi incontroversi, riguardando la responsabilità penale di NOME COGNOME per l’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto a Napoli il 23 dicembre 1983, per il quale l’imputato aveva ammesso le sue responsabilità
Le censure difensive, infatti, riguardano esclusivamente il trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME, che veniva censurato nei termini di seguito indicati.
Avverso la sentenza di appello l’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dichiarato estinto l’omicidio aggravato contestato a NOME, senza considerare che l’imputato era stato condannato per un reato che, in astratto, non poteva ritenersi imprescrittibile, non consentendo di applicare al caso di specie la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 – 01).
Tale pronuncia, infatti, aveva determinato un mutamento giurisprudenziale, introducendo un overruling interpretativo e producendo, in questo modo, un
pregiudizio irreparabile delle prerogative difensive di NOME, fondate su una prevedibile aspettava sanzionatoria, garantita costituzionalmente.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, si censura la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere corretta l’interpretazione dell’art. 157 cod. pen. fornita dalla Corte di merito, nella formulazione derivante dall’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, anche alla luce dei parametri ermeneutici affermati dalla Corte EDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dichiarato estinto il reato contestato a NOME – relativo all’omicidio di NOME COGNOME avvenuto a Napoli il 23 dicembre 1983 -, omettendo di considerare che il ricorrente era stato condannato per un reato che, in astratto, non poteva ritenersi imprescrittibile, non consentendo di applicare al caso di specie la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, peraltro assertivamente, nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.).
Osserva il Collegio che l’esclusione del decorso dei termini prescrizionali, invocati nell’interesse di NOME COGNOME, discendeva dal fatto che, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, i delitti puniti con la pena dell’ergastolo, commessi prima della riformulazione dell’art. 157 cod. pen., dovevano ritenersi imprescrittibili, anche nelle ipotesi, analoghe al caso di specie, in cui all’imputato veniva riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, in conseguenza della sua collaborazione con la giustizia.
Ne discende che, pur essendo stato commesso l’omicidio di NOME COGNOME il 23 dicembre 1983, prima della riformulazione dell’art. 157 cod. pen. da parte della legge n. 251 del 2005, facendo applicazione dei principi richiamati, la fattispecie omicidiaria contestata al ricorrente doveva essere ritenuta imprescrittibile.
Né sussistono questioni ermeneutiche tali da indurre a ritenere controversa l’imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell’ergastolo, commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, dovendosi, in proposito,
richiamare l’arresto ermeneutico delle Sezioni Unite, correttamente citato dalla Corte di assise di appello di Napoli nella decisione censurata, secondo cui: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.).
Veniva, in questo modo, definitivamente recepito l’orientamento giurisprudenziale % che affermava l’imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la ‘ * 1 pena dell’ergastolo, a prescindere dalla data di commissione del reato, secondo cui il delitto «di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen. da parte della I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408 – 01).
D’altra parte, anche prima dell’intervento delle Sezioni Unite, l’esclusione della prescrizione per i delitti punibili con la pena dell’ergastolo, sebbene formalmente ed espressamente sancita solo dalla legge n. 251 del 2005, veniva ritenuta pacifica, rendendo destituite di fondamento le censure difensive sugli effetti sfavor rei dell’overruling giurisprudenziale prodotto dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.).
Né tantomeno il semplice riferimento a una ragionevole aspettativa sanzionatoria può giustificare il richiamo agli effetti sfavorevoli all’imputato di un overruling giurisprudenziale, che postula un ribaltamento non prevedibile dell’interpretazione ermeneutica consolidata, che, invece, non è riscontrabile nel caso di NOME, in linea con quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, COGNOME, Rv. 281458 – 01; Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, COGNOME, Rv. 278864 – 01; Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, 275105 – 01).
Non assume, infine, un rilievo decisivo, in senso favorevole a NOME, il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, atteso che l’applicazione della circostanza in questione non vale, ex se, a modificare il regime dell’imprescrittibilità previsto per i delitti puniti con la pen dell’ergastolo, commessi dall’imputato prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, con cui si censura la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere corretta l’interpretazione dell’art. 157 cod. pen., fornita dalla Corte di merito, nella formulazione normativa derivante dall’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, anche alla luce dei parametri ermeneutici affermati dalla Corte EDU.
Osserva il Collegio che la prospettazione difensiva è smentita dalle evidenze processuali, la disamina delle quali consente di affermare che sulla corretta interpretazione dell’art. 157 cod. pen., la Corte territoriale si soffermava con un percorso argomentativo ineccepibile, esplicitato nel contesto delle ragioni che imponevano di ritenere imprescrittibile l’omicidio di NOME COGNOME, alle quali si è fatto riferimento nel paragrafo precedente, citando l’arresto chiarificatore delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.) e il contesto sistematico nel quale la pronuncia in discorso si inseriva.
Deve, al contempo, evidenziarsi che queste conclusioni non si pongono in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, come affermato dalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 15107 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266396 01), secondo cui il principio dell’imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell’ergastolo, commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, è «in linea con quanto affermato dalla stessa Corte europea in taluni specifici casi; difatti con provvedimento del 12/02/2013, la Seconda Sezione della Corte Europea, decidendo sul ricorso proposto da COGNOME contro Italia , rileva, rifacendosi alla pronuncia della Grande camera nel caso Scoppola c. Italia , che la Corte aveva già ritenuto ragionevole l’applicazione, da parte delle giurisdizioni interne, del principio tempus regit actum con riguardo alle norme di procedura, tra le quali venivano incluse quelle sulla prescrizione ».
Né potrebbe essere diversamente, atteso che le regole sulla prescrizione non definiscono il trattamento sanzionatorio delle singole fattispecie di reato, costituendo una condizione preliminare per l’esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato, con la conseguenza che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, per «la Convenzione nulla vieta al legislatore italiano di regolare la sua applicazione ai processi in corso » (Sez. 2, n. 15107 dell’11/02/2016, COGNOME, cit.).
Queste considerazioni, che il Collegio ritiene di dovere ribadire, all’evidenza, rendono destituite di fondamento le censure sulla corretta interpretazione dell’art. 157 cod: pen., che venivano proposte dalla difesa del ricorrente senza considerare la disciplina applicabile al caso di specie.
Queste ragioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso e di ribadire la corretta interpretazione dell’art. 157 cod. pen. da parte della Corte di assise di appello di Napoli.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 ottobre 2023.