Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49343 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49343 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso o, in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 19 ottobre 2022 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza 1° ottobre 2018 con cui il Tribunale di Napoli, in rito abbreviato, aveva condannato NOME per gli omicidi di NOME COGNOME,
NOME COGNOME e NOME COGNOME, avvenuti rispettivamente il 14 settembre 1979, 7 dicembre 1979, 10 luglio 1984.
In particolare, il giudice di appello ha respinto la richiesta di declaratoria di prescrizione invocata dall’imputato sull’assunto che si trattasse di reati che, nel regime dell’art. 157 cod. pen. vigente al momento dei fatti, una volta riconosciuta l’attenuante dell’art. 8 I. 203 del 1991 all’imputato divenuto collaboratore di giustizia, non erano puniti con la pena dell’ergastolo.
Il giudice di appello ha respinto l’istanza facendo adesione a Sez. U, Sentenza n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, secondo cui nel vecchio regime il delitto punito con l’ergastolo resta tale anche in presenza di attenuanti da cui deriva l’applicazione di pena temporanea.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limit strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto il ragionamento del giudice di appello è fondato su premessa errata, ovvero sulla circostanza che si tratterebbe di pena in astratto perpetua, quando il giudice di primo grado era arrivato alla conclusione che si trattasse di pena temporanea, e la sola contestazione di circostanza ad effetto speciale idonea a trasformarla in pena perpetua non è di per sé sufficiente a trasformarne la natura.
Con il secondo motivo deduce che nell’applicare il principio di diritto della pronuncia delle S.U. Trubia occorrerebbe distinguere tra delitto punito con l’ergastolo, delitto punito con l’ergastolo per effetto della prevalenza delle aggravanti e delitto che per effetto del giudizio di bilanciamento non sono più puniti con l’ergastolo in caso di prevalenza o equivalenza delle attenuanti; diversamente si arriverebbe ad applicare l’art. 157 cod. peri, vecchia versione solo parzialmente ed in malam partem. Né è possibile sostenere che si debba arrivare a conclusioni diverse, perché l’attenuante dell’art. 8 è sottratta al bilanciamento, perché Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, ha ritenuto l’attenuante sottratta al bilanciamento ma solo per gli aspetti favorevoli al reo.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso o, in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite.
Considerato in diritto
Il ricorso, i cui due motivi possono essere affrontati congiuntamente, è manifestamente infondato.
L’imputato è stato giudicato responsabile di reati (il delitto di cui all’art. 575 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen.) per cui è prevista la pena edittale dell’ergastolo.
Nel giudizio di primo grado gli è stata riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale dell’art. 416-bis, comma 3, cod. pen. e gli è stata inflitta la pena di 15 anni di reclusione.
I giudici di appello, decidendo sul motivo di appello dell’imputato, hanno ritenuto che tali reati non siano prescritti.
Il ricorso attacca la decisione impugnata sostenendo che la Corte d’appello avrebbe motivato in modo illogico o insufficiente o apparente circa la ragione per cui una fattispecie che pacificamente è punita in astratto con pena temporanea quale l’omicidio dovesse essere esclusa dalla disciplina della prescrizione, ma l’argomento è manifestamente infondato, perché il ricorrente è stato condannato non per omicidio semplice, ma per omicidio aggravato ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen., e quindi per una fattispecie che in astratto non è punita con pena temporanea.
Il ricorso attacca la decisione impugnata sostenendo anche che la Corte d’appello avrebbe sviluppato tutto il proprio ragionamento su una premessa illogica o contraddittoria, ovvero quello della comminatoria dela pena perpetua, il che sarebbe contraddittorio rispetto ad un dato lampante, ovvero quello della dosimetria della pena operata dal giudice di primo grado, ma l’argomento è incoerente con il percorso logico della sentenza impugnata che fonda il proprio ragionamento sulla pena edittale astratta per il reato di cui l’imputato è stato giudicato responsabile, e non su quella comminata in concreto. ·
Il ricorso attacca la decisione impugnata sostenendo anche che la Corte d’appello avrebbe presupposto che la mera contestazione di una circostanza aggravante nel capo di imputazione sia suscettibile di modificare ai fini del computo del termine di prescrizione la pena edittale astratta prevista per una fattispecie altrimenti punita con pena temporanea, ma l’argomento è inconferente con la decisione impugnata, che non è fondata sulla mera contestazione di una circostanza aggravante nel capo di imputazione ma sull’aver ritenuto il giudice di primo grado in sentenza l’esistenza di tale aggravante.
Il ricorso attacca la decisione impugnata sostenendo anche che occorrerebbe distinguere tra delitti puniti in astratto con la pena dell’ergastolo, delitti puniti c
l’ergastolo per effetto della prevalenza delle circostanze aggravanti, e delitti per i quali attraverso il bilanciamento di aggravanti ed attenuanti sì giunge a pena temporanea, perchè in tale ultimo caso la prescrizione dovrebbe essere parametrata alla pena temporanea, ma si tratta di argomento manifestamente infondato, perché già scrutinato dalla giurisprudenza di legittimità e deciso nel senso della imprescrittibilità anche di tale ultima categoria di reati (cfr. per tutt Sez. U, Sentenza n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329, nella cui motivazione si legge esplicitamente che “le Sezioni Unite ritengono che meriti di essere riaffermato il tradizionale orientamento della assoluta imprescrittibilità dei delitti, commessi anteriormente all’8 dicembre 2005, punibili con la pena dell’ergastolo, pur nel caso in cui il riconoscimento di circostanze attenuanti comporti l’irrogazione della pena detentiva temporanea”).
Il ricorso attacca la decisione impugnata sostenendo anche che qualora la Corte d’appello avesse nella sentenza impugnata cripticamerite inteso affermare che l’esser sottratta al bilanciamento l’attenuante della dissociazione abbia rilevanza ai fini del più volte richiamato computo del termine di prescrizione, ciò sarebbe in contrasto con il principio che la sottrazione al bilanciamento non può comunque operare a discapito del reo e non far venir meno la natura di circostanza di attenuante ad effetto speciale della dissociazione, ma si tratta di argomento manifestamente infondato, perché del tutto inconferente con la motivazione della sentenza di appello, che non ha mai affermato, né esplicitamente né cripticamente, quanto sostenuto dal ricorrente. L’attenuante della dissociazione, infatti, è del tutto estranea al percorso logico attraverso cui, in conformità alla pronuncia Trubia sopra citata, i giudici di appello pervengono alla conclusione della imprescrittibilità dei reati di cui l’imputato è stato ritenuto responsabile.
In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.