Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47095 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47095 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Isola Capo Rizzuto il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 6/4/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME: letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alle quote riferibili a COGNOME NOME della società “RAGIONE_SOCIALE” e della “RAGIONE_SOCIALE” e per il rigetto nel resto del ricorso; lette la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 6/4/2023 / decidendo in sede di rinvio a seguito di plurimi annullamenti disposti dalla Corte di cassazione (da ultimo sentenza in data 2/12/2022), ha confermato parzialmente il decreto del GIP del Tribunale di Catanzaro emesso il 25/5/2017 con cui era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del patrimonio nella disponibilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME (non ricorrente) (aziende, quote di partecipazioni societarie, beni mobili e immobili, provviste sui conti correnti e depositi), il primo imputato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, plurime malversazioni in danno dello Stato, truffa aggravata, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni; la seconda / assolta dai delittPfpartecipazione ad associazione mafiosa, malversazione, ricettazione, è imputata di riciclaggio e reati fiscali.
Occorre precisare che nelle more del presente giudizio, è passata in giudicato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del COGNOME per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., elemento di valutazione imprescindibile per la definizione della presente vicenda processuale, poiché, come segnalato nell’ordinanza impugnata, nel caso di specie, non vi è solo l’astratta configurabilità del reato associativo di stampo mafioso, ma un accertamento con forza di giudicato.
Avverso il provvedimento di riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME il quale denuncia il vizio di omessa motivazione non avendo il Tribunale colmato le lacune motivazionali individuate dalla Corte di legittimità nella sentenza rescindente.
2.1. In particolare j il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione l’intervenuta assoluzione del COGNOME dal delitto di cui all’art. 316 bis c.p.( sent. n. 24950 del 22/2/2023); nulla ha spiegato in merito al collegamento tra i beni confiscati e l’attività illecita di partecipazione mafiosa contestata a COGNOME, non essendo sufficiente il richiamo alla categoria di “RAGIONE_SOCIALE mafiosa”. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare che l’RAGIONE_SOCIALE era stata costituita grazie alla partecipazione mafiosa e non ricavare, dalla incapienza patrimoniale dei coniugi COGNOME, la conclusione che le società erano state costituite mediante l’impiego di risorse provenienti dalla partecipazione all’associazione mafiosa. L’ordinanza non si sarebbe confrontata con il criterio della correlazione temporale tra gravi indizi e illecito arricchimento e non avrebbe fornito risposta in merito alla censura formulata nella sentenza di annullamento circa la mancata indicazione di beni suscettibili di sequestro impeditivo o a fini di confisca, non avrebbe tenuto conto delle considerazioni
svolte dal C.T. circa la capacità economiche del NOME e l’intervenuta assoluzione di NOME da tutti i reati contestati ( sent. del 25/5/2023).
I. Tribunale, infine, avrebbe motivato in maniera apparente sul periculum in mora, ricavandolo dal fumus del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., senza colmare il difetto motivazionale rilevato dalla sentenza rescindente.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l’ordinanza per violazione di legge ( art. 627 c.p.p.) e difetto di motivazione :il Tribunale non avrebbe Ienuii considerato le osservazioni del C.T. di parte, omettendo di motivare sul profilo della sproporzione tra il reddito dichiarato dal nucleo familiare COGNOME e le acquisizioni patrimoniali nel periodo in cui dette acquisizioni sono state effettuate. La motivazione sarebbe apparente in quanto fondata sulla presunta provenienza delle risorse necessarie per la costituzione delle imprese RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, delle quote della Soc. “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” dalla partecipazione mafiosa del COGNOME, quando invece il ricorrente aveva dimostrato che la capacità di acquisto finanziaria di cui disponeva era proporzionata ai redditi dichiarati ed alle disponibilità finanziarie prodotte con le attività economiche svolte.
2.3. Conclude il ricorrente chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per carenza di motivazione in relazione al profilo dell’adeguatezza e proporzionalità della misura non avendo il Tribunale motivato sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato con misura cautelare meno invasiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito esplicitati.
Prima di analizzare i punti di censura che si ritiene abbiano individuato un deficit strutturale del provvedimento impugnato, anzitutto occorre delimitare il perimetro decisorio del giudizio di rinvio dopo la pronuncia di annullamento della Suprema Corte: il provvedimento rescindente ha individuato carenze motivazionali del provvedimento impugnato avuto riguardo all’individuazione di fondamentali caratteri strutturali della misura reale, che la giurisprudenza di legittimità richiama come presupposto del provvedimento di sequestro preventivo anche funzionale alla confisca, a prescindere dalla tipologia di questa (cfr., Sez. 5, n. 13084 del 6/3/2017, COGNOME, Rv. 269711; Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, COGNOME, Rv. 275406).
Ciò posto, preme sottolineare che in ambito di verifica della tenuta dei provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità, l’esame del collegio è informato dal principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso
solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere gli “errores in iudicando” o “in procedendo” e quei (soli) vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, AVV_NOTAIO, Rv. 269656; Sez. U, n.25932 del 29/5/2008, NOME, Rv. P_IVA).
Per tale ragione, le censure contenute nei motivi di ricorso che attengono alla carenza di motivazione in ordine al requisito della pertinenzialità dei beni oggetto di sequestro (le società e l’RAGIONE_SOCIALE) ai reati a lui contestati appaiono manifestamente infondate avuto riguardo alla società RAGIONE_SOCIALE posto che l’ordinanza impugnata ha messo il luce la natura di “RAGIONE_SOCIALE mafiosa” della società RAGIONE_SOCIALE ( pagg. 5 e segg.) avendo riguardo sia alla provenienza illecita delle risorse utilizzate per la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, sia all’asservimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE ( in particolar della RAGIONE_SOCIALE in cui è confluito l’asset aziendale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), alle esigenze dei vari componenti delle famiglie mafiose ovvero all’investimento in atre attività illecite come l’erogazione di prestiti usurari.
Sono state all’uopo significativamente richiamate ( pagg. 6 e 7) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME che ha riferito come la predetta società riconducibile a COGNOME NOME, attiva nella gestione del servizio mense presso il campo profughi di Capo Rizzuto, fosse stata costituita mediante fondi direttamente riconducibili a NOME e NOME COGNOME ed essa, secondo quanto riferito dai collaboratori, rappresentava una vera e propria ” banca della cosca”.
A fronte di tale puntuale motivazione le censure difensive che si concentrano ks sulla intervenuta assoluzione del NOME dal delitto di cui all’art. 316 rc.p. appaiono generiche atteso che ai fini della confiscabilità dei beni ( quote societarie e beni aziendali della RAGIONE_SOCIALE) il Tribunale, allineandosi all giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto provato il collegamento tra i beni del NOME e l’attività illecita attribuita all’indagato nell’ambito del delitto di cui a 416 bis c.p., (Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, Rv. 259073;Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, COGNOME, Rv. 257709; Sez. 1, n. 3392 del 16/07/1993, COGNOME, Rv. 195180). Infatti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 416 bis, co. 7, c.p., ben può avere ad oggetto un’intera RAGIONE_SOCIALE allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero, come accertato nel caso di specie, quando l’intera attività d’RAGIONE_SOCIALE sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell’accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti
ed illeciti, o, come pure si registra nel caso esaminato, l’RAGIONE_SOCIALE sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d’RAGIONE_SOCIALE e mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 4/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891). L’elaborazione giurisprudenziale ( tra le altre, Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 272640), attesta che anche un’RAGIONE_SOCIALE, compresa la stessa azienda con tutti i suoi beni, può essere oggetto di ablazione ex art. 416 bis, co. 7, c.p., in quanto «strumento» del reato associativo mafioso. Ai fini della confiscabilità di tali beni occorre, nondimeno, che sia positivamente dimostrata una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell’RAGIONE_SOCIALE e le attività riconducibili al sodalizio criminale (Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 259073; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, COGNOME, Rv. 257709).
Tale dimostrazione, avuto riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è stata sufficientemente resa quanto alla società RAGIONE_SOCIALE, mentre non appare emergere con riferimento alle restanti società riconducibili a COGNOME rispetto alle quali perdurano le lacune motivazionali ravvisate nella sentenza rescindente, in relazione al mancato accertamento circa i presupposti della confisca obbligatoria prevista dagli artt. 321, 240 bis c.p.p. e 416 bis c.p., non essendo sufficiente il richiamo alla “sovrapponibilità” della RAGIONE_SOCIALE, con la società RAGIONE_SOCIALE, né essendo stato chiarito il nesso di pertinenzialità dei restanti cespiti oggetto del vincolo reale, rispetto alle vicende associative contestate al COGNOME, il loro durevole asservimento alla commissione delle attività illecite della cosca, né le ragioni della perimetrazione temporale delle ulteriori acquisizioni patrimoniali coinvolte dalla misura cautelare reale.
Infine, con riferimento al periculum in mora pur dovendosi rimarcare la necessità, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca “allargata” di cui all’art. 240 bis c.p., e alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416 bis, co c.p., di una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del “periculum in mora” che illustri, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, deve rilevarsi come le doglianze difensive non siano ammissibili perché non hanno attinto ab origine questo aspetto del provvedimento ablativo e non hanno quindi costituito oggetto del giudizio di rinvio; pertanto, sul punto, il giudizio è precluso.
Conclusivamente ritiene il collegio che il provvedimento NUMERO_DOCUMENTO9> impugnato vada annullato ravvisandosi un caso di motivazione puramente apparente con riguardo a tutti i beni in sequestro ad eccezione della società RAGIONE_SOCIALE
P.q.m.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al sequestro dei beni immobili, mobili registrati, quote societarie e delle provviste di conto corrente, con esclusione del sequestro relativo alla RAGIONE_SOCIALE, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324,co.5, c.p.p.
Così deciso il 3/11/2023