Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21583 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21583 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 08/02/1981 avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di Palermo vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 il Tribunale di Palermo – costituito ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen. – ha confermato il decreto di sequestro preventivo della società RAGIONE_SOCIALE, della ditta individuale COGNOME Giuseppa e del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE, emanato sulla base del fumus commissi delicti relativo al reato di cui agli articoli 110 e 416 bis cod.pen. provvisoriamente contestato a NOME COGNOME.
Secondo l’accusa COGNOME ha assicurato, nel corso del tempo, a COGNOME NOME esponente di vertice del mandamento di San Lorenzo / NOME COGNOME di cosa nostra – entrate economiche attraverso il versamento di una quota di profitti derivanti da alcune attività commerciali (svolte con i marchi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
Il GIP ha disposto il sequestro preventivo dei beni suindicati, ritenuti strumentali alla consumazione del reato, in vista della successiva confisca di cui all’art. 416 bis, comma 7, cod.pen. .
Sia l’ordinanza genetica, che il provvedimento del Tribunale, precisano come i risultati delle investigazioni consentano di qualificare indubbiamente le attività commerciali esercitate da COGNOME NOME quali ‘imprese mafiose’, riconducibili alla categoria dell’impresa ‘a partecipazione mafiosa’, dovendosi ritenere che il predetto indagato sia un ‘imprenditore colluso’.
La ditta individuale COGNOME NOME viene ritenuta solo formalmente intestata alla predetta, ma sostanzialmente amministrata da COGNOME NOME, in un piø ampio contesto di amministrazione mafiosa delle proprie imprese.
Vengono ricostruiti i rapporti tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, esponente di spicco della consorteria mafiosa di ‘Partanna-Mondello’, il quale avrebbe beneficiato dei proventi delle attività amministrate dal primo, anche mediante l’assunzione formale del proprio figlio COGNOME NOME, pur senza avervi investito alcun capitale.
COGNOME NOME, secondo le ricostruzioni, avrebbe intrattenuto reiterati e continuativi rapporti con il COGNOME, fornendo a quest’ultimo supporto ed ausilio nello svolgimento delle sue attività, estrinsecatesi sia in una protezione delle imprese, secondo il classico modello mafioso, sia intermediando con professionisti di sua conoscenza per cercare di superare alcuni ostacoli amministrativi.
Il GIP ha concluso nel senso di ritenere sussistente il fumus del concorso esterno in associazione mafiosa del Mancuso, avendo lo stesso dato un consapevole, volontario e stabile contributo alla organizzazione mafiosa, ottenendo in cambio, sia pure in una costante posizione di subalternità, vantaggi per la sua attività imprenditoriale, che non avrebbe potuto altrimenti ottenere.
L’ordinanza ricorsa ricostruisce i rapporti tra COGNOME NOME e COGNOME NOME (anche per mezzo dell’intermediazione del figlio di quest’ultimo, COGNOME NOME). Dalle indagini sarebbe emersa la messa a disposizione delle imprese del COGNOME in favore del COGNOME, in un’ottica di reciproci scambi di favori.
Ricostruiti i rapporti tra i due, prima con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE (società esercente l’attività di ‘produzione gelateria e pasticcieria’, proprietaria del marchio di gelato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, gestita di fatto dal COGNOME), poi con riferimento alla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE (già operante sotto il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘, poi operante altresì sotto il nuovo marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘), il provvedimento impugnato concentra l’attenzione sulla riconducibilità della ditta individuale COGNOME
NOME COGNOME NOME.
Anzitutto, si pone in evidenza come sotto il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ abbiano operato sia la società MM4480, sia la ditta individuale COGNOME NOME. Le concrete modalità operative di queste imprese, come rilevato dagli inquirenti, ‘sono risultate collocarsi in un solco di continuità rispetto a quanto precedentemente accertato per il marchio RAGIONE_SOCIALE e per la RAGIONE_SOCIALE‘
In secondo luogo, la COGNOME non solo era già dipendente dalle RAGIONE_SOCIALE, ma nel frattempo aveva instaurato una situazione sentimentale con il COGNOME.
Inoltre, dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, Ł emerso che una nuova attività, operante sempre sotto il marchio ‘Sharbart’, era formalmente riconducibile alla ditta individuale COGNOME Giuseppe. ¨ risultato, altresì, che la stessa COGNOME avesse registrato proprio il marchio RAGIONE_SOCIALE, creato prima della costituzione della citata ditta individuale.
Tale ultima costituzione viene, dunque, ritenuta attuazione del piø ampio progetto imprenditoriale volto all’espansione del marchio Sharbat voluto dal COGNOME e dal COGNOME, come confermato da ulteriori elementi, i quali dimostrerebbero che le modalità gestorie dell’attività sono sovrapponibili a quelle che avevano caratterizzato le precedenti società del RAGIONE_SOCIALE.
Tali elementi, oltre a quelli già esaminati, sono così indicati: a) il COGNOME si occupava della gestione dei turni di servizio dei dipendenti e della gestione economica dell’attività commerciale, oltre che dei rapporti con i fornitori; b) in un’intercettazione telefonica con la cugina, il COGNOME rivendicava implicitamente la proprietà degli utili ricavati tramite la ditta individuale;c) sia la ditta individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE che la società RAGIONE_SOCIALE hanno assunto gli stessi dipendenti nel medesimo arco temporale, ciò a conferma della sovrapposizione gestionale tra le due realtà imprenditoriali;d) per l’attività della ditta COGNOME sono stati utilizzati taluni beni riferibili alla fallita società COGNOME; e) Ł stata accertata la costante ingerenza nella attività commerciale della COGNOME di COGNOME NOME, figlio di NOME, gravato dal novembre 2022 della misura cautelare degli arresti domiciliari; f) l’attività tecnica di videosorveglianza ha documentato la consegna di denaro effettuata dal COGNOME in favore di NOME COGNOME.
g) vi sono plurime intercettazioni che dimostrerebbero come COGNOME abbia preso istruzioni in ordine alla gestione della società da COGNOME NOME.
Dunque, alla luce delle risultanze probatorie citate, vengono ritenute prive di rilievo le censure difensive volte a dimostrare come la costituzione della ditta COGNOME NOME sia avvenuta con provviste lecite, apportate dai genitori della donna, considerato che, una volta accertato come l’attività si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato l’intero patrimonio aziendale.
¨ bene ricordare che proprio la liceità del capitale iniziale ha escluso la gravità indiziaria in ordine al reato di intestazione fittizia, contestato tra gli altri alla stessa COGNOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME
Il ricorso si articola in un motivo unico, con il quale si deduce il vizio di mera apparenza di motivazione.
In apertura la difesa pone in evidenza come la RAGIONE_SOCIALE fosse oggettivamente riconducibile al COGNOME, non anche alla COGNOME, e che, in riferimento alla ditta intestata a quest’ultima, non si registrerebbe alcuna intercettazione idonea a far desumere, neanche indirettamente, che la stessa fosse nella disponibilità del COGNOME o di soggetti terzi.
In secondo luogo, si censura l’ordinanza ricorsa nella parte in cui non avrebbe tenuto adeguatamente conto della provenienza non solo lecita, ma anche familiare, delle provviste utilizzate dalla NOME per avviare la gelateria oggetto di sequestro preventivo, grazie all’aiuto economico ricevuto dagli anziani genitori.
Ad opinione della difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato la conciliabilità, sul piano degli ordinari comportamenti umani, dell’impegno economico affrontato dagli anziani coniugi COGNOME per aiutare la figlia, con la riconducibilità della ditta COGNOME al COGNOME, considerato che tali familiari «non si sarebbero privati dei loro risparmi per favorire quel progetto di espansione del Marchio RAGIONE_SOCIALE ideato da COGNOME NOME e COGNOME NOME».
Gli elementi individuati dal Tribunale a riprova del collegamento tra la ditta COGNOME ed il COGNOME (quali la gestione dei turni di lavoro, l’assunzione dei dipendenti ecc.) troverebbero giustificazione nel rapporto sentimentale intercorrente tra i due soggetti citati e nel fatto che il COGNOME era ritenuto un ‘talentuoso maestro gelatiere, riconosciuto nel panorama cittadino per la sua alta professionalità’, circostanze che il Tribunale non avrebbe per nulla ponderato.
La difesa, inoltre, pone in evidenza come tutte le condotte rilevanti in chiave di concorso esterno contestate al COGNOME siano avvenute nel biennio 2017/2019 ed abbiano coinvolto esclusivamente le realtà commerciali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Solo un episodio contestato sarebbe stato astrattamente riferibile alla ditta COGNOME, cioŁ la presunta consegna di denaro effettuata dal COGNOME a favore di NOME COGNOME il quale però non sarebbe un ‘uomo d’onore’, ma solamente il figlio di COGNOME NOMECOGNOME il quale viene ritenuto, in tesi investigativa, il referente mafioso del Mancuso.
Per di piø, dalla lettura dei capi d’accusa emergerebbe una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la RAGIONE_SOCIALE e la MM4480, da un lato, e la ditta COGNOME, dall’altro. Viene sottolineato come l’aggravante di cui al 416 bis.1 cod.pen. sia stata contestata solo in riferimento all’attività della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, non anche per la ditta COGNOME Giuseppa, mentre il sequestro Ł stato disposto per tutte e tre le imprese.
¨ oggetto di critica anche la tesi, sostenuta dal Tribunale, secondo la quale COGNOME NOME sarebbe subentrato al padre NOME dopo che quest’ultimo Ł stato ristretto agli arresti domiciliari,
nell’attività di gestione delle imprese del COGNOME. Sostiene la difesa che NOME, il quale non Ł affatto ‘un uomo d’onore’, non può aver sostituito il padre, esponente di vertice del mandamento San Lorenzo Tommaso Natale, considerato che tale consorteria mafiosa non avrebbe consentito una simile sostituzione. I rapporti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME sarebbero piuttosto riconducibili a meri affari personali, come tali non riconducibili alla condotta di concorso esterno oggetto di contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perchØ propone una lettura alternativa, in fatto, delle emergenze istruttorie, a fronte di ampia e congrua motivazione della decisione impugnata.
Peraltro, trattandosi di decisione cautelare in tema di sequestro preventivo, la limitazione legislativa dei motivi di ricorso per cassazione alla violazione di legge (art. 325 cod.proc.pen.) impone la individuazione di vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte Sez. II n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656).
Nulla di tutto questo Ł dato intravedere nella decisione impugnata, atteso che in motivazione si prende in esame la tesi difensiva ma si indicano con assoluta completezza i numerosi elementi che portano a ritenere come l’attività della ditta individuale sia stata del tutto asservita alle finalità del COGNOME di arrecare sostegno economico al COGNOME, in un contesto di agevolazione mafiosa. Da ciò la considerazione per cui la strumentalità dell’azienda alla consumazione del reato di concorso esterno rende del tutto ininfluente l’origine lecita del capitale iniziale investito nella attività.
Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza formatasi in ambito di prevenzione patrimoniale ma applicabile anche all’ipotesi in esame, laddove un’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell’impresa “a partecipazione mafiosa” che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l’iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci (tra le molte Sez. VI n. 7072 del 14.07.2021, rv 283462).
Si tratta di un argomento dirimente in diritto, con cui la ricorrente omette di confrontarsi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME