Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27869 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso il 28 ottobre 2024 dalla Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relaRAGIONE_SOCIALE svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del decreto, limitatamente alla confisca, in accoglimento del terzo motivo, avuto riguardo alla omessa valutaRAGIONE_SOCIALE della sentenza emessa nei confronti dei coimputati;
lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassaRAGIONE_SOCIALE avverso il decreto della Corte di appello di Palermo che ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani con il quale sono state applicate al ricorrente le misure di prevenRAGIONE_SOCIALE della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e mesi sei e della confisca
dei beni specificamente indicati nel decreto del Tribunale. Deduce tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivaRAGIONE_SOCIALE.
1.1. Mancanza della motivaRAGIONE_SOCIALE relativa alla ritenuta pericolosità generica del ricorrente ai sensi dell’art. 1, lett. b), d. lgs. n. 159 del 2011. Si rileva, a tal fine, che la Corte ha omesso di rispondere alle censure difensive relative al l’inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità e, soprattutto, alla configurabilità, sulla base degli indizi desunti dal processo penale, del reato di cui all’art. 4, comma 1, legge 401/1989, avuto riguardo allo svolgimento dell’attività di intermediaRAGIONE_SOCIALE, per conto di società estere non autorizzate, nella raccolta ed accettaRAGIONE_SOCIALE delle scommesse. In particolare , oltre all’incensuratezza del ricorrente, erano stati dedotti i seguenti rilievi critici: a) la carenza di indizi relativi allo svolgimento di attività delittuose in quanto nel processo penale non risulta rinvenuto alcun pannello illecito nella disponibilità del proposto, nonostante l’avvenuto sequestro dell’intero compendio aziendale e la «conclamata erroneità del sillogismo siti ad estensione ‘.com’= siti illeciti »; b) la rilevanza delle dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME.
1.2. Mancanza della motivaRAGIONE_SOCIALE relativa alla attualità della pericolosità qualificata e apparenza della motivaRAGIONE_SOCIALE in merito alla persistente appartenenza del proposto all’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ . Si rileva, a tal fine, che la Corte territoriale ha omesso di valutare l’incidenza della sostituRAGIONE_SOCIALE della custodia cautelare con gli arresti domiciliari sul giudizio di attualità della pericolosità. Si aggiunge, inoltre, che la riconosciuta rescissione di ogni rapporto con soggetti appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE a far data, quanto meno, dal maggio del 2018, unitamente alla valutaRAGIONE_SOCIALE sollecitata con l’atto di appello di ulteriori elementi sintomatici della cessaRAGIONE_SOCIALE della pericolosità qualificata del ricorrente (le risultanze istruttorie attestanti l’inesistenza di cointeressenz e tra il proposto, da un lato, e NOME, NOME e NOME COGNOME, dall’altro, a far data dal 20/12/2017; il decesso di NOME COGNOME; l’arresto di NOME COGNOME nel dicembre 2013; il contenuto delle dichiarazioni rese dal proposto nel giugno 2014 in merito allo svolgimento in autonomia della propria attività professionale, anche rispetto a COGNOME, e alla conflittualità con i COGNOME), avrebbero dovuto indurre ad escludere la persistenza del profilo di pericolosità del proposto.
1.3. Mancanza della motivaRAGIONE_SOCIALE in merito «alla definiRAGIONE_SOCIALE di impresa originariamente RAGIONE_SOCIALE» e alle disponibilità economiche del proposto. La Corte territoriale, infatti, ha escluso la sussistenza di capacità reddituali lecite in capo al proposto poiché derivanti da attività imprenditoriale svolta sotto l’egida di esponenti di spicco di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ovvero NOME COGNOME e i fratelli COGNOME. Tale affermaRAGIONE_SOCIALE, tuttavia, non trova conforto né nella sentenza di appello, emessa nel processo di cogniRAGIONE_SOCIALE, in cui a pagina 118 veniva esclusa la
contestata società di fatto con COGNOME, né nella sentenza n. 45657 del 20 settembre 2023, emessa dalla Seconda seRAGIONE_SOCIALE della Corte di CassaRAGIONE_SOCIALE nell’ambito del medesimo procedimento, in cui si è espressamente esclusa la cointeressenza economica di COGNOME nell’attività imprenditoriale esercitata da COGNOME e la diretta gestione di tali attività da parte della famiglia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Sotto altro profilo, si deduce l’apparenza della motivaRAGIONE_SOCIALE in merito al calcolo formulato ai fini del giudizio di proporRAGIONE_SOCIALE. Ciò in quanto, come dedotto anche nell’atto di appello, la Corte territoriale ha considerato solo i bonifici in entrata per il pagamento delle provvigioni e dei corrispettivi sulle slot machines , mentre non ha considerato gli ulteriori versamenti indicati a pagina 14 del ricorso, ritenendoli mere partite di giro, ovvero: a) i versamenti in contanti per la raccolta delle giocate, al netto di quanto utilizzato di volta in volta per il pagamento delle vincite e per la raccolta relativa ai servizi di pagamento di bollette o di ricariche telefoniche; b) i bonifici in uscita a favore di RAGIONE_SOCIALE, per il ripianamento della situaRAGIONE_SOCIALE dare-avere con l’Agenzia e le subagenzie nel caso in cui le entrate finanziarie per le giocate fossero superiori alle uscite per le vincite; c) i bonifici in entrata da RAGIONE_SOCIALE per consentire il pagamento delle vincite ai giocatori e i prelevamenti di contante in uscita al medesimo fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giova premettere che nel procedimento di prevenRAGIONE_SOCIALE, il ricorso per cassaRAGIONE_SOCIALE è ammesso soltanto per violaRAGIONE_SOCIALE di legge, noRAGIONE_SOCIALE in cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va ricompresa la motivaRAGIONE_SOCIALE inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284).
Le Sezioni Unite ‘Repaci’ hanno, inoltre, chiarito che non può essere proposta come vizio di motivaRAGIONE_SOCIALE mancante o apparente la deduRAGIONE_SOCIALE di sottovalutaRAGIONE_SOCIALE di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in consideraRAGIONE_SOCIALE dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Letto alla luce di tale limitato orizzonte cognitivo, il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto si limita a dedurre un vizio della motivaRAGIONE_SOCIALE sulla base, peraltro, di censure di merito.
Il decreto impugnato, infatti, con motivaRAGIONE_SOCIALE immune da vizi giuridici, ha ritenuto la legittimità del l’inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità generica sulla base degli elementi fattuali emergenti dal processo di cogniRAGIONE_SOCIALE, sottolineando, in particolare, la contiguità emersa in detto giudizio tra il ricorrente, esponenti del clan RAGIONE_SOCIALE e COGNOME.
Risulta, inoltre, dal decreto del Tribunale che tale inquadramento attiene all’attività di organizzaRAGIONE_SOCIALE e gestione di scommesse on line illecite su siti ‘ .com ‘ in cui COGNOME operava come intermediario di società estere prive di autorizzaRAGIONE_SOCIALE a operare sul territorio nazionale, attività che ha svolto godendo dell’appoggio e della ‘ sponsorizzaRAGIONE_SOCIALE ‘ di NOME COGNOME, nipote di NOME COGNOME, il quale gli faceva da ‘garante’ , consentendo la sua espansione fuori dal territorio di RAGIONE_SOCIALE, anche in zone ove erano egemoni altre famiglie mafiose (Catania e Palermo). Nel decreto impugnato si riporta un brano della sentenza di condanna di primo grado da cui risulta che già nel 2010 COGNOME apriva un’agenzia con il marchio Planetwin 365 grazie all’appoggio dei fratelli COGNOME (condannati per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. in quanto ritenuti appartenenti al clan COGNOME). Il Tribunale ha evidenziato che tale attività illecita ha prodotto considerevoli profitti, trattandosi di scommesse che venivano pagate in contanti, ed ha ricostruito, sulla base degli elementi tratti dal procedimento penale, i successivi passaggi di tali proventi illeciti, in parte, occultati presso l’abitaRAGIONE_SOCIALE dei genitori di NOME COGNOME, in parte , fatti circolare tramite delle ‘carte al portatore’ (cd. ‘ e-wallet ‘) riconducibili alla società inglese RAGIONE_SOCIALE (nel decreto si riportano, peraltro, delle conversazioni da cui è emerso che talune carte furono consegnate dal ricorrente ai suoi familiari) e, in altra parte, reimpiegati per l’acquisto della RAGIONE_SOCIALE nella quale COGNOME ha stabilmente impiegato i figli di NOME COGNOME, cognato di COGNOME.
Il secondo motivo è complessivamente infondato, sebbene, in parte, come si dirà di seguito, contenga anche delle doglianze non consentite in questa Sede.
3.1. Il decreto, impugnato, con motivaRAGIONE_SOCIALE immune da vizi giuridici e, soprattutto, tutt’altro che apparente, ha ritenuto l’attualità della pericolosità del ricorrente considerando che, pur essendo costui un concorrente esterno del sodalizio mafioso, fatto per il quale è stato condannato con sentenza non definitiva, il grado di compenetraRAGIONE_SOCIALE del suo contributo rispetto alla conservaRAGIONE_SOCIALE e al rafforzamento dell’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è tale da proiettarsi al di là dell’orizzonte temporale dell’ imputaRAGIONE_SOCIALE penale (dal 2016 al 19/4/2018), fino all’attualità. Ciò in ragione della posiRAGIONE_SOCIALE di privilegio acquisita da COGNOME nella consorteria RAGIONE_SOCIALE, di cui ha curato gli interessi nell’arco di tutta la sua
attività criminale. Si è, inoltre, considerato che COGNOME è stato ininterrottamente sottoposto a misura cautelare nel periodo compreso tra l’esecuRAGIONE_SOCIALE della misura (10/5/2018) e la data di deposito del decreto di primo grado (6/4/22), e, in tale periodo, non ha mai tenuto alcun comportamento sintomatico dell’abbandono delle logiche criminali perseguite in precedenza. Diversamente da quello che sostiene il ricorrente, la Corte ha valutato il provvedimento di sostituRAGIONE_SOCIALE della misura custodiale con gli arresti domiciliari, ma ne ha escluso la rilevanza, trattandosi, comunque, di un provvedimento cautelare fondato sulla persistenza della pericolosità del ricorrente.
Così facendo, la Corte ha fatto buon governo del principio di diritto, qui condiviso, secondo il quale in materia di misure di prevenRAGIONE_SOCIALE personali, la concomitante sottoposiRAGIONE_SOCIALE del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenRAGIONE_SOCIALE, non consente, all’esecuRAGIONE_SOCIALE di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunRAGIONE_SOCIALE di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, NOME, Rv. 276806; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Si è, infatti, considerato che l’art. 14 d. lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, coerentemente con la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, pur prevedendo che l’esecuRAGIONE_SOCIALE della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2bis) o alla detenRAGIONE_SOCIALE per espiaRAGIONE_SOCIALE pena (comma 2ter), solo in tale ultima ipotesi prevede che, una volta cessata la detenRAGIONE_SOCIALE, il tribunale pro ceda, anche d’ufficio, alla verifica della pericolosità sociale dell’interessato. Si è, dunque, ritenuto che la riforma ora citata, nel recepire l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, ha avallato l’interpretaRAGIONE_SOCIALE del succitato quadro normativo secondo cui la detenRAGIONE_SOCIALE di lunga durata – che sia, però, determinata da espiaRAGIONE_SOCIALE di pena determina una sospensione dell’esecuRAGIONE_SOCIALE della misura che non cessa con la fine della detenRAGIONE_SOCIALE, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza della pericolosità dell’interessato.
Tale successiva verifica non è, invece, prevista dal comma 2bis alla cessaRAGIONE_SOCIALE della misura della custodia cautelare: in tal caso, infatti, la norma prevede che il termine di durata della misura di prevenRAGIONE_SOCIALE continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redaRAGIONE_SOCIALE di verbale di sottoposiRAGIONE_SOCIALE agli obblighi.
Tale assetto normativo è stato, pertanto, condivisibilmente interpretato, differenziando la detenRAGIONE_SOCIALE determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, dalla detenRAGIONE_SOCIALE patita per
espiaRAGIONE_SOCIALE di pena, che solo ove abbia una durata di almeno due anni anni, comporta l’esigenza della verifica dell’attualità della pericolosità sociale del prevenuto.
3.2. Le ulteriori doglianze relative agli elementi sintomatici della cessaRAGIONE_SOCIALE della pericolosità sulla base delle indicate risultanze istruttorie non sono, invece, consentite in questa Sede sia perché si tratta di censure di merito sia perché, comunque, si risolvono nella prospettaRAGIONE_SOCIALE di vizi della motivaRAGIONE_SOCIALE.
4. Il terzo motivo è complessivamente infondato.
4.1. COGNOME, inquadrato nella categoria di pericolosità qualificata dell’indiziato di appartenenza ad RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stato considerato dai Giudici di merito quale imprenditore colluso con la mafia; in particolare, il decreto di primo grado, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché le risultanze delle conversazioni intercettate, ha ricostruito la genesi, a far data dal 2013, e la successiva affermaRAGIONE_SOCIALE ed espansione, anche in altri territori, dell ‘ illecita attività del ricorrente nel settore delle scommesse illegali, sulla base di un rapporto privilegiato con i fratelli COGNOME e con COGNOME.
P eraltro, quanto ai rapporti con quest’ultimo, si è dato conto che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME, in merito alla espansione delle attività di scommesse anche nel territorio di Palermo e al particolare interesse nel settore di NOME COGNOME, hanno trovato riscontro nelle video riprese presso un’agenzia di scommesse di Palermo, in cui si registrava un incontro tra il titolare dell’Agenzia e NOME COGNOME, accompagnato in quella occasione proprio dal ricorrente.
Sono state, inoltre, valorizzate le ulteriori circostanze emerse dalle conversazioni intercettate, concernenti il sistematico sostentamento del sodalizio mafioso assicurato dal ricorrente con i proventi della sua attività imprenditoriale, e le ingerenze nella gestione delle attività del ricorrente anche degli altri sodalizi mafiosi, ingerenze veicolate da NOME, cognato di NOME e subentrato a costui a seguito del suo arresto nel dicembre 2013 (il decreto di primo grado ha, tra l’altro, riportato un a conversaRAGIONE_SOCIALE del gennaio 2018 tra il ricorrente e NOME, in cui quest’ultimo si faceva portavoce di una richiesta di posti di lavoro da parte di ‘ amici ‘ di un’altra consorteria RAGIONE_SOCIALE, specificando che era un favore che andava fatto poiché avevano consentito l’apertura delle agenzie nel loro territorio).
Sulla base di tale collusione sistemica del ricorrente, in particolare, con l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante nel suo territorio , si è, dunque, legittimamente disposta la integrale confisca delle sue attività imprenditoriali. Va, infatti, ribadito,
che laddove un’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la proteRAGIONE_SOCIALE di un’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell’impresa “a partecipaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l’iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 che in motivaRAGIONE_SOCIALE ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale legittima).
Sempre in tema di ‘impresa illecita’, quale bene unitario all’interno del quale non può distinguersi tra componenti di origine lecita e componenti di origine illecita, va, inoltre, aggiunto che deve ritenersi tale anche l’impresa in cui l’attività di tale natura risulti, per valore, nettamente prevalente su quella lecita, con la conseguenza che il complesso aziendale è suscettibile di ablaRAGIONE_SOCIALE nella totalità dei beni che lo compongono, in quanto interamente contaminato (Sez. 6, n. 11666 del 13/02/2019, Catarozzo, Rv. 275292).
4.2. Rispetto a tale solido tessuto argomentativo, ad avviso del Collegio la sentenza emessa dalla Seconda seRAGIONE_SOCIALE di questa Corte, della cui omessa valutaRAGIONE_SOCIALE si lamenta il ricorrente, non appare dottata di alcuna valenza disarticolante tale da giustificare una rivalutaRAGIONE_SOCIALE degli elementi valorizzati dai Giudici di merito. Detta sentenza, infatti, nella parte cui il ricorrente pretende di attribuire rilevanza decisiva, si è pronunciata nei confronti di terzi, escludendo, nell’ambito del giudizio di cogni RAGIONE_SOCIALE, l’aggravante di cui al 416 -bis, comma sesto, cod. pen. e dunque i l finanziamento dell’attività economica con il prezzo, prodotto o profitto di delitti, tema che , in disparte ogni consideraRAGIONE_SOCIALE sull’autonomia della valutaRAGIONE_SOCIALE del giudice della prevenRAGIONE_SOCIALE rispetto a quella del giudice della cogniRAGIONE_SOCIALE, non ha alcuna rileva nza con la questione devoluta all’attenRAGIONE_SOCIALE del Collegio con il motivo in esame e, in particolare, con il decisivo argomento utilizzato dai Giudici di merito concernente l’affermaRAGIONE_SOCIALE e l’espansione delle attività imprenditoriali del ricorrente grazie alla costante proteRAGIONE_SOCIALE del sodalizio mafioso, con la controprestaRAGIONE_SOCIALE a carco COGNOME avente ad oggetto sia il mantenimento del sodalizio medesimo che la soddisfaRAGIONE_SOCIALE di varie pretese, sempre di carattere economico.
Si tratta, infatti, di un quadro fenomenico chiaramente riconducibile al paradigma dell”imprenditore colluso’ che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, deve riferirsi a colui che è parte di un rapporto sinallagmatico con il sodalizio criminoso, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l’uno, nell’imporsi nel territorio in posiRAGIONE_SOCIALE dominante, così rivolgendo, consapevolmente, a proprio profitto la relaRAGIONE_SOCIALE con la consorteria
illecita e, per l’altra, nell’ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, COGNOME, Rv. 286921 – 06; Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, COGNOME, Rv. 232963).
4.3. E’, infine, inammissibile l’ulteriore profilo di censura contenuto nel motivo in esame, relativo al metodo di calcolo della sproporRAGIONE_SOCIALE patrimoniale, in quanto deduce un non consentito vizio della motivaRAGIONE_SOCIALE. Va, peraltro, aggiunto che a pagina 27 del decreto, la Corte territoriale ha valutato le doglianze difensive e, con motivaRAGIONE_SOCIALE non apparente, ha sottolineato che le stesse si risolvono nella mera reiteraRAGIONE_SOCIALE dei rilievi critici del consulente di parte, già esaminati dal perito nella relaRAGIONE_SOCIALE integrativa in cui si è chiarito che nell’ambito delle attività si è tenuto conto solo delle provvigioni, in quanto le ulteriori entrate indicate rappresentano solo delle partite di giro non costituenti disponibilità finanziarie e, dunque, non rilevanti ai fini della sperequaRAGIONE_SOCIALE (si vedano anche, sul punto, le pagine 51 e ss. del decreto di primo grado).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 maggio 2025