Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8665 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 8665  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Avellino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa libertà di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore RAGIONE_SOCIALE‘indagato, AVV_NOTAIO Camera del foro di Milano,
il quale chiede il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, quale legale rappresentante dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso il 9 giugno 2023 dal pubblico ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto 911 kg. di olio lubrificante per aeromobili a reazione RAGIONE_SOCIALE Mobil Jet OH IP, congiuntamente disposto il 29 maggio 2023 dall’Ufficio ADM di RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso l’aeroporto civile di RAGIONE_SOCIALE, in relazione al reato di cui agli artt. 61, comma 1, le c), e 62, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995, contestato perché non risultava avvenuto il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di consumo, ordinando la restituzione all’avente diritto di quanto attinto dal vincolo cautelare.
Ad avviso del Tribunale, per un verso, il decreto impugnato non contiene una sia pure sommaria descrizione RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta all’indagato, non essendo, a tal fine, sufficiente il richiamo ai verbali redatti dalla p.g. in quan descrittivi di una condotta non auto evidente; per altro verso, nessun accertamento è stato svolto in ordine alla natura e alla composizione RAGIONE_SOCIALE‘olio lubrificante sottoposto a sequestro, sicché, emergendo dalla documentazione in atti che trattatasi di prodotto non rientrante nell’elenco tassativo di quel soggetti ad imposta di consumo, è altresì insussistente il fumus commissi delicti.
Avverso l’indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 355, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, ad avviso del ricorrente, il fatto per cui si procede ossia la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale conseguente al mancato versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di consumo dovuta, trattandosi di olio lubrificante – risulta compiutamente descritto nel verbale di sequestro, a cui rinvia il decreto di convalida. Del resto, l’istanza di riesame si incentra proprio sulla contestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di consumo, in ragione RAGIONE_SOCIALEa asserita natura sintetica – e, dunque, non minerale – RAGIONE_SOCIALE‘olio in sequestro. Aggiunge il ricorrente che è stata altresì esplicitata le finalità probatori perseguita, che, come ritenuto dal Tribunale cautelare, risiede nell’esigenza di “espletare ogni utile accertamento volto a stabilire le caratteristiche di quanto in sequestro”.
2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 62, comma 1, lett. a) e 3 d.lgs. n. 504 del 1995. Evidenzia il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale per escludere la sussistenza del fumus commissi
delicti, gli oli minerali o sintetici, destinati alla lubrificazione meccanica, sono soggetti all’imposta sui consumo e, ove il quantitativo ecceda, come nella specie, i 100 kg., l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta è punita ai sensi degli artt. artt. 62, comma 1, lett. a) e 3 d.lgs. n. 504 del 1995. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, si è in presenza di olio contraddistinto dalla sigla TARGA_VEICOLO, e, quindi, olio destinato alla lubrificazione meccanica, oggetto all’imposta in esame indipendentemente dalla sua composizione.
Nel termine di legge, il difensore RAGIONE_SOCIALE‘indagato, AVV_NOTAIO Camera del foro di Milano, ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso merita accoglimento.
Come dinanzi indicato, il Tribunale ha accolto l’istanza di riesame facendo luce su una duplice ratio decidendi, ognuna RAGIONE_SOCIALEe quali è attaccata dal ricorrente con argomentazioni che appaiono fondate.
In primo luogo, quanto all’argomentazione secondo cui il decreto impugnato non conterrebbe una sua pure sommaria descrizione RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta all’indagato, non essendo sufficiente il rinvio per relationem ai verbali redatti dalla p.g., va richiamato l’orientamento di questa Corte di legittimità, l quale, nel suo più autorevole consesso, ha chiarito che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto d procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALEe ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALEa valutazione o RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (per tutti, cfr. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME e altri, Rv. 216664).
Nel caso in esame, il decreto di convalida di sequestro non solo indica, quale fatto reato, la violazione degli artt. 61, comma 1, lett. c), e 62, comma 1, lett. a
d.lgs. n. 504 del 1995, accertato in RAGIONE_SOCIALE il 29 maggio 2023, ma rinvia al verbale di sequestro redatto alla p.g., “che si allega al presente decreto e ne costituisce parte integrante”.
Orbene, come agevolmente emerge dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘indicato verbale di p.g. – che è stato allegato al decreto di convalida del sequestro, e, quindi, portato a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘interessato – il fatto è stato dettagliatamente ricostruito alle p. da 2 a 8, sicché certamente l’indagato ha avuto modo di comprendere la condotta a lui ascritta e, conseguentemente, di rappresentare le proprie difese, come, peraltro, è, in concreto, avvenuto, ciò desumendosi dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe doglianze di merito dedotte con l’istanza di riesame.
 Ciò posto, così venendo alla seconda ratio decidendi oggetto di contestazione con il secondo motivo, valga quanto segue.
La materialità del fatto – come si evince dal provvedimento impugnato non è oggetto di contestazione e può essere così ricostruita.
In data 15 maggio 2023 presso il varco dogana RAGIONE_SOCIALE‘aeroporto RAGIONE_SOCIALE-Palese si presentò l’automezzo tg TARGA_VEICOLO condotto da NOME COGNOME, con a bordo una partita di kg. 911 di olio lubrificante, destinato alla compagnia aerea RAGIONE_SOCIALE; fu esibita la documentazione delivery note, da cui emergeva che l’olio era stato rilasciato dalla società RAGIONE_SOCIALE a scorta di una partita di 1.067,40 kg. di olio lubrificante spedita da RAGIONE_SOCIALE (Olanda) destina alla RAGIONE_SOCIALE presso l’aeroporto RAGIONE_SOCIALE-Palese, documentazione ritenuta dagli operanti non sufficiente per legittimare il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa partita di oli in esame.
Venne informato il personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE incaricato al ritiro RAGIONE_SOCIALEa merce, al quale fu chiesto di fornire idonea documentazione al fine di chiarire il regime fiscale RAGIONE_SOCIALEa merce, trattandosi di olio lubrificante proveniente da altro Stato membro RAGIONE_SOCIALE‘U.E., e quindi soggetto all’imposta di consumo; la medesima richiesta venne inoltrata alla società RAGIONE_SOCIALE, che aveva curato il trasporto, e alla RAGIONE_SOCIALE, società che provvede alla movimentazione e alla gestione RAGIONE_SOCIALEe merci per conto di RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE, con e-mail del 15 maggio 2023, inviò documentazione intesa a dimostrare la regolare importazione dagli U.s.a. nell’U.E. RAGIONE_SOCIALE‘olio lubrificante; il 18 maggio 2023 giunse una e-mail da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con cui si precisava che le merce era di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e che l’eventuale obbligo di pagamento era da considerarsi a carico RAGIONE_SOCIALEa medesima.
Si precedette alla consultazione RAGIONE_SOCIALEa banca dati RAGIONE_SOCIALE, da cui emerse che la società Rayanair non risultava essere registrata e nemmeno risultavano
effettuati versamenti a titolo di imposta di consumo sugli oli lubrificanti; analogo controllo fu effettuato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con i medesimi esiti.
Su queste basi, gli operanti procedettero al sequestro di 911 kg. di olio lubrificante, stante l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta erariale di consumo dovuto per l’acquisto di provenienza comunitaria RAGIONE_SOCIALE‘olio in questione, ritenendo sussistente l’ipotesi di reato di cui agli artt. 61, 62 e 63 d.lgs. n. 504 del 1995.
Così ricostruiti i contorni fattuali RAGIONE_SOCIALEa vicenda, si osserva che il Tribunale laddove ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti sul presupposto che, dalla documentazione in atti, il prodotto in esame non rientrerebbe nell’elenco tassativo di quelli soggetti ad imposta di consumo, è viziata da violazione di legge.
L’art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 punisce, alla lett. a), chiunque “sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all’accertamento o al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘accisa”.
Nel disciplinare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe imposte indirette sulla fabbricazione e sui consumi, l’art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 dispone che «Per le violazioni all’obbligo del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44», salvo prevedere una sanzione amministrativa se la quantità sottratta al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta è inferiore a 100 chilogrammi.
L’art. 62, comma 3, del medesimo d.lgs. precisa che l’imposta sul consumo «si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria».
Ne consegue, pertanto, che la sottrazione all’imposta di consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica integra il reato di cui all’art. 40 d.lgs. 2 ottobre del 1995, n. 504, in forza del combinato disposto degli artt. 62, comma 3, e 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo che, rispettivamente, includono tali prodotti tra quelli assoggettati ad imposta di consumo e prevedono, per le violazioni all’obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni stabilite dagli artt 40 e 44 RAGIONE_SOCIALEa stessa normativa.
Una conferma di tale interpretazione si desume dal NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO2018 adottato dalla RAGIONE_SOCIALE, indicato dalla difesa.
Richiesta di chiarire il trattamento impositivo cui assoggettare preparazioni lubrificanti di provenienza comunitaria classificate al codice NC 3403 che
contengono, secondo differenti composizioni percentuali, miscele di olio a base minerale e di un prodotto ricompreso nella lett. c), comma 1, RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 d.lgs. n. 504 del 1995 – in particolare, quali siano le modalità di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di consumo nei casi ricadenti nell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995 quando nelle suddette preparazioni risultino presenti olio lubrificante minerale, in percentuale inferiore al 70%, e polimeri poliolefinicisintetici, i misura tale che le due componenti superino complessivamente la predetta soglia – la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha precisato che, ai sensi del citato art. 62, comma 1, lett. c), i cosiddetti prodotti succedanei sono equiparata agli oli lubrificanti l’imposta é dovuta solo in caso di impiego per la lubrificazione meccanica.
In particolare, “le preparazioni lubrificanti in esame contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, già classificate nel Paese di origine al codice NC 3403, mantengono questa classificazione indipendentemente dal contenuto percentuale di polimeri poliolefinici sintetici addizionati. L’aggiunta del prodotto a base sintetica ha lo scopo di incrementare il potere lubrificante RAGIONE_SOCIALEa preparazione stessa ma, permanendo la percentuale di olio minerale contenuta al di sotto RAGIONE_SOCIALEa suddetta soglia, la miscelazione RAGIONE_SOCIALEe sostanze non determina la modifica RAGIONE_SOCIALEa voce doganale RAGIONE_SOCIALEa merce”.
Ne consegue che, “qualora la preparazione lubrificante sia destinata all’impiego di lubrificazione meccanica, trova applicazione la fattispecie supplementare di cui al suddetto art. 62, comma 3, la quale, per chiare finalità antielusive, colpisce situazioni equivalenti a quelle tipiche che realizzano il medesimo presupposto. L’imposta di consumo dovuta è determinata sulla base RAGIONE_SOCIALEa quantità complessiva di olio minerale (inferiore al 70%) e di polimeri poliolefinici sintetici effettivamente contenuta, quale risultante dai dati dichiarat dal soggetto obbligato”.
Nel caso in esame, come risulta dalla lettera del 21 giugno 2023 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, prodotta dalla difesa e a cui fa espresso riferimento il Tribunale, il prodotto in esame ha una nomenclatura combinata NUMERO_CARTA.
Ha perciò errato il Tribunale nel ritenere che tale prodotto non sia soggetto all’imposta sul consumo; esso, infatti, essendo contraddistinto dalla nomenclatura combinata 3403, astrattamente rientra nella previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, e, quindi, soggiace all’imposta sul consumo, il cui mancato pagamento, per effetto del rinvio operato dall’art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, comporta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni stabilite dagli artt. 40 e 44 del medesimo d.lgs.
Orbene, è del tutto evidente che lo scopo del sequestro è di consentire i necessari accertamenti tecnici per stabilire se la partita di olio sequestrato abbia le caratteristiche tali da rientrare, o meno, tra quelli assoggettati all’imposta su consumo.
Per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in altra composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/01/2024.