Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24730 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Acireale DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina in data 4/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 11/2/2022, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 17/6/2021 che aveva dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME, responsabili del delitto di
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rapina aggravata, in concorso, riconosceva ad COGNOME NOME le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e riduceva la pena a lui inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME articolando i seguenti motivi di ricorso:
2.1.violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), Corte d’appello avrebbe illegittimamente acquisito, a fini probatori, la denuncia della p.o. COGNOME COGNOME NOME, in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 512 c.p.p. posto che questa, secondo quanto si desume dalla denuncia e tenuto conto dell’età avanzata, presentava, sin dalla fase delle indagini preliminari, segni di decadimento fisico tali da rendere prevedibile l’impossibilità di ripetizione dell’atto pertanto l’ordinanza del 19/2/2019, con la quale è stata disposta la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, sarebbe affetta da nullità;
2.2.con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di carenza di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.), in relazione all’art. c.p.p. La Corte d’appello avrebbe acriticamente recepito le considerazioni del primo giudice senza argomentare in maniera originale sulle censure difensive.
2.3. Il terzo motivo attiene alla presunta carenza di motivazione ( art. 606 lett. c),d) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 110, 628 c.p. La Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione le censure difensive in punto di responsabilità concorsuale del ricorrente il quale, si era detto nell’appello, non aderì alla condotta illecita posta in essere dal fratello, non conoscendo il proposito criminoso dello stesso.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta l’illogicità della sentenza laddove ha ritenuto di non procedere alla riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico,oltre che manifestamente infondato.
Destituito di fondamento è il primo motivo.
Osserva la Corte che i giudici di merito hanno rigorosamente vagliato la sussistenza dei presupposti per procedere alla acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste ai sensi dell’art. 512 c.p.p.
Tale norma stabilisce, infatti, che “il giudice, a richiesta di parte dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e d giudice nel corso dell’udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la valutazione circa la prevedibilità dell’evento
che impedisce la ripetizione dell’atto va compiuta dal giudice di merito, cui è demandata in via esclusiva, con riguardo al tempo in cui l’atto è stato assunto e tenuto conto della concreta situazione esistente in tale momento, che deve essere tale da rendere probabile, secondo l’id quod plerumque accidit, vale a dire secondo il corso ordinario dei fatti, l’intervento di fattori incidenti negativament sulla ripetibilità dell’atto stesso. Una volta formulata questa prognosi postuma, che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica, il giudice del dibattimento è legittimato a disporre, se in tal sens sollecitato dalle partì, la lettura degli atti dei quali ha riconosciut imprevedibilità dell’impossibilità di ripetizione ad utilizzarli come elemento d convincimento, di qualunque natura essi siano” (Sez. 2, n. 12705 del 11/11/1998 , Rv. 211913; Sez. 1, Sentenza n. 45862 del 17/10/2011 Ud. (dep. 07/12/2011 ) Rv. 251581; Sez. 2, n. 1202 del 04/12/2008, Rv. 242712; Sez.5, n. 4945 del 20/01/2021, Rv. 280669). Ebbene, i giudici del merito si sono uniformati a questa giurisprudenza avendo argomentato che “dalla denuncia sporta da COGNOME NOME non si desumevano elementi di decadimento mentale che potevano indurre il P.M. a procedere all’escussione anticipata nelle forme dell’incidente probatorio; che, di per sé, l’elemento dell’età, alla luce dell puntualità delle dichiarazioni rese, non era indicativo di un imminente pericolo di perdita del dato dichiarativo”; onde non v’è dubbio che l’utilizzazione probatoria del verbale di denuncia di cui in premessa sia stata legittimamente disposta ai sensi del prefato articolo 512 c.p.p., per impossibilità di ripetizione. Nel caso i esame la decisione con cui il Tribunale ha disposto l’acquisizione delle dichiarazioni rese dalla p.o. in sede di indagini preliminari in quanto la ripetizione delle stesse era divenuta impossibile, è congrua e ben motivata, posto che l’età del COGNOME e le connesse condizioni di salute che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, al momento dell’assunzione dell’atto non risultavano compromesse, non facevano certo presumere l’impossibilità di ripetizione dell’atto. In particolare occorre ribadire che in tema di lettura dibattimentale d dichiarazioni, l’età anagrafica avanzata del dichiarante non rende prevedibile l’impossibilità di ripetizione delle stesse quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio salvo che al momento dell’escussione essa fosse seriamente pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti ( Sez. 3, n. 44051 del 10/11/2011, Rv. 251615 Sez. 4, n. 24688 del 03/03/2016, Rv. 267228), nel caso di specie, insussistenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Gli ulteriori motivi doglianza sono generici perché non si confrontano con la dettagliata motivazione del giudice di merito che, nel valutare la responsabilità
del ricorrente a titolo di concorso nel delitto di rapina, ha posto in evidenza come la condotta da lui tenuta, consistita nel guidare il mezzo a bordo del quale i due fratelli si allontanarono dopo che COGNOME NOME aveva materialmente esercitato la violenza nei confronti della p.o., integrasse gli estremi del concorso materiale trattandosi di contributo evidentemente funzionale a garantire la fuga dal luogo del delitto (Sez. 1, Sentenza n. 9458 del 20/06/1994, Rv. 199847). Difatti non v’ è dubbio che colui che attende il complice alla guida di un’autovettura per portarlo in salvo, facilita il compimento dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera svolta dal correo, garantendone una rapida fuga dal luogo del commesso reato ed una quasi certa impunità. La Corte di merito, ha altresì rimarcato come la condivisione del proposito criminoso tra i due fratelli, fosse indubitabilmente dimostrata dalle modalità del fatto (presenza dell’arnese da scasso che il correo portava con sé e noleggio dell’auto il giorno stesso della rapina, per andare riscuotere un compenso) che rendevano implausibile la versione alternativa fornita dal ricorrente, in questa sede inammissibilmente riproposta.
Generico è l’ultimo motivo del ricorso con cui si lamenta l’eccessività della pena . Il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali non ulteriormente ridotto la sanzione, prendendo in considerazione, a tal fine, le modalità della condotta ed in particolare la gravità dei fatti. Nel ricorso si prospetta l’utilizzo mere clausole di stile, circostanza palesemente contraddetta dal tenore della motivazione sul punto ( pag. 4 ).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la M M GLYPH condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità .; 1″ GLYPH al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 M GLYPH così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
‘O M GLYPH Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle > z r ; spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso, il 26/4/2023