Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29718 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza emessa in data 06/07/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideternninazione del valore delle quote;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ch concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 48215 del 28/09/2022, la Quarta Sezione di questa Suprema Corte annullava parzialmente con rinvio la sentenza di condanna alla sanzione amministrativa di giustizia emessa in data 02/10/2020, dalla Cort d’Appello di Bologna, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla responsabilità amministrativa ipotizzata, ai sensi dell’art. 590 cod. pen. septies d.lgs. n. 231 del 2001, con riferimento alle lesioni personali subit lavoratore COGNOME NOME NOME corso dell’attività produttiva.
In particolare, la Quarta Sezione annullava la sentenza limitatamente al punt relativo alla determinazione della sanzione di 75 quote dell’importo di Euro 3 ciascuna (non avendo la Corte territoriale ritenuto applicabile la riduzione f
della sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 3 12, comma 1 lett. a, d.lgs. n. 231), dichiarando invece inammissibile il rico quanto alle censure proposte in ordine alla sussistenza della responsabil dell’ente.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Bologna riteneva applicabil l’attenuante di cui all’art. 12, lett. a), d.lgs. n. 231, e per l’effetto rid la sanzione nei confronti dell’ente nella misura di 38 quote dell’importo di Eu 300 ciascuna.
Anche avverso tale decisione, ricorre per cassazione la TCZ, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento al valore dell quote, mantenuto nella misura di Euro 300 anziché in quello fisso indicato dall’ar 11, comma 3 del d.lgs., ai sensi del quale, nei casi di cui all’art. 12, lett. a, della quota è sempre di Euro 103.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIOore AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideternninazione della sanzione da parte della Suprema Corte (con il rispetto del limite minimo di Eur 10.330 di cui all’ultimo comma dell’art. 12 cit.), condividendo i rilievi difensiv
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In sede di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto fondata la doglia difensiva concernente la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001, tenendo peraltro fermo il valore de quote ad Euro 300, come disposto nella sentenza annullata che aveva riconosciuto la sola attenuante di cui all’art. 12, comma 2, lett. a), del medesimo dec legislativo.
Coglie perciò nel segno la censura difensiva concernente la mancata applicazione dell’art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, secondo i quale “nei casi previsti dall’art. 12, comma 1, l’importo della quota è sempre Euro 103”.
Quanto precede impone un nuovo annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, che tenga conto, da un lato, della necessità di attenersi alla disposizione qui ap richimata quanto all’importo della singola quota, e – d’altro lato – della nece di rispettare anche il limite minimo individuato dall’ultimo comma del richiamato art. 12 d.lgs. n. 231.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuogo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna.
Così deciso il 17 maggio 2024
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Il Presidente