Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9056 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9056 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 05/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
PIA VERDEROSA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Libano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 luglio 2025, il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il riesame proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio del 7 giugno 2025, con la quale non Ł stato convalidato il fermo ed Ł stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME, non ravvisando gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui agli att. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver, in concorso con altri, organizzato l’importazione di 200 chili di cocaina (capo 1), nonchØ importato dal Sud America 1800 panetti di cocaina per un peso complessivo di 2000 chili (capo 2), senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 del medesimo decreto.
Il Tribunale di Milano ha quindi applicato a NOME la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1, sospendendo l’esecuzione del provvedimento sino alla sua irrevocabilità.
Avverso la predetta ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., nonchØ vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. per il reato di cui al capo 1.
Sostiene innanzitutto il ricorrente che il Tribunale del riesame abbia errato nell’individuazione del momento consumativo del reato di importazione di sostanze
stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, avendo ritenuto sufficiente seguendo l’orientamento espresso da una parte della Cassazione – la mera conclusione di un accordo fra le parti sull’oggetto e sulle condizioni della vendita, mentre sarebbe stato necessario – secondo un diverso orientamento seguito prevalentemente dalla Sezione sesta della Cassazione – anche il conseguimento da parte dell’importatore della materiale disponibilità, anche all’estero, della sostanza e del controllo delle successive operazioni per il trasporto e l’introduzionedella stessa nel territorio nazionale. Questo quid pluris servirebbe proprio a giustificare la distinzione, nell’ambito delle condotte sanzionate dal richiamato art. 73, fra attività di acquisto e attività di importazione.
Il ricorrente deduce inoltre carenza di motivazione – in quanto nell’ordinanza impugnata oltre a mancare qualsiasi approfondimento in merito alla materiale disponibilità della sostanza all’estero da parte dello NOME mancherebbe anche ogni riferimento alla sua provenienza estera e alle modalità di introduzione in Italia -, nonchØ contraddittorietà ed illogicità della stessa, avendo i Giudici del Tribunale del riesame solo presunto il collegamento fra il viaggio in Colombia dello NOME e l’attività di importazione, mancando alcun riferimento a ciò sia nelle intercettazioni telefoniche che negli interrogatori dei coindagati davanti al GIP. Nell’ordinanza impugnata – secondo il ricorrente – non sarebbe contenuto alcun indizio da cui possa trarsi il convincimento che vi era un rilevante quantitativo di stupefacenti procurato da NOME che i coindagati COGNOME e COGNOME avrebbero dovuto far entrare in Italia.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., nonchØ violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre a travisamento delle prove, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. per il reato di cui al capo 1.
Deduce la difesa che, anche a voler seguire l’altro orientamento giurisprudenziale – che ritiene sufficiente ad integrare il reato di importazione di sostanze stupefacenti il semplice raggiungimento di un accordo fra le parti -, la ricostruzione contenuta nell’ordinanza impugnata circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione all’effettiva stipulazione di un accordo fra COGNOME, COGNOME e COGNOME Ł comunque, per un verso, lacunosa e, per altro verso, illogica e contraddittoria in quanto fondata su una lettura erronea delle fonti di prova.
In particolare, in motivazione, non vi sarebbe riferimento alcuno all’intervenuto accordo circa il percorso che il trasportatore avrebbe dovuto seguire dall’estero per importare lo stupefacente in Italia, perchØ nulla in tal senso risulterebbe dagli atti, e anche i termini dell’accordo su qualità, quantità e prezzo della sostanza sarebbero stati ricostruiti dai Giudici del Tribunale del riesame, sulla base di interlocuzioni, intercettate, intercorse fra i due coindagati di NOME , in assenza di quest’ultimo ed in modo lacunoso, illogico e contraddittorio.
Mancherebbe, infatti, del tutto la motivazione sulla tipologia di sostanza oggetto di importazione: sia nelle intercettazioni che negli interrogatori non vi sarebbe alcun espresso riferimento alla cocaina, sicchŁ si tratterebbe di una mera supposizione.
Sulla quantità della sostanza la motivazione sarebbe contraddittoria, in quanto, a fronte della contestazione dell’importazione di 200 kg di cocaina, dopo aver ritenuto provato l’accordo per l’importazione di 200 kg di cocaina a settimana, farebbe poi riferimento al contenuto di un’intercettazione dalla quale risulterebbe invece raggiunto l’accordo per il trasporto di 200 panetti di cocaina a settimana.
Anche riguardo al prezzo emergerebbero evidenti contraddizioni nella motivazione oltre che travisamento della prova. L’ordinanza parla di un accordo per un compenso di 600 euro a panetto traendo tali indicazioni dalle intercettazioni del 5 e del 6 dicembre 2024 di cui riporta gli stralci. Tuttavia, la lettura di tali stralci e soprattutto dell’intera conversazione fra i due coindagati di COGNOME oggetto delle intercettazioni del 5 e del 6 dicembre 2024 dimostrerebbe al contrario l’assenza totale di un accordo preciso sul prezzo. In particolare, dall’intercettazione del 6 dicembre sembrerebbe che il coindagato COGNOME parli di ‘600 euro per 200 pezzi’, il che dimostrerebbe l’erroneità dell’affermazione del Tribunale del riesame che ritiene raggiunto l’accordo per ‘600 euro al pezzo’.
Si censura poi l’ordinanza impugnata anche nella parte in cui si afferma che nonostante l’assenza di contatti successivi all’incontro del 5 dicembre 2024 fra NOME e i due coindagati, questi ultimi, fra gennaio e febbraio 2025, continuavano i preparativi per dare esecuzione all’accordo criminoso. Gli argomenti riportati nell’ordinanza a riprova di tale convincimento tratti dalle intercettazioni telefoniche non sarebbero significativi, mentre deporrebbero in senso contrario altri argomenti, pur contenuti nelle medesime intercettazioni, ma del tutto trascurati dal Tribunale del riesame.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che travisamento della prova (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), in merito alla credibilità della versione dell’indagato, nonchØ omessa motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.
Deduce la difesa che il Tribunale cautelare ha valutato l’attendibilità dell’indagato – che ha sostenuto di essere un informatore della P.G. e di aver agito al solo fine di raccogliere informazioni su eventuali attività di narcotraffico da passare alla Guardia di finanza – in modo del tutto illogico, richiamando e facendo applicazione della disciplina sulle operazioni sotto copertura, contenuta nella legge n. 146 del 2006, mai invocata. Il Tribunale del riesame avrebbe inoltre sorprendentemente messo in dubbio l’esistenza di un effettivo rapporto fra l’indagato e le Forze dell’ordine (in particolare con il Luogotenente NOME COGNOME), nonostante le evidenze di segno contrario contenute agli atti (le telefonate di NOME del 20 marzo 2025 al centralino della Guardia di finanza di Milano e le dichiarazioni di NOME COGNOME rese in sede di indagini difensive); per di piø avrebbe dato alle fonti di prova e agli atti d’indagine una lettura e un’interpretazione erronee.
Lamenta, quindi, il ricorrente mancanza di motivazione sia sull’elemento soggettivo del reato, sia sull’esistenza stessa della droga.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 606, lett. b), c.p.p.) e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e), c.p.p.) in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari disciplinate dall’art. 274 c.p.p.
Quanto al pericolo di fuga, le valutazioni del Tribunale si fonderebbero non su elementi concreti, ma su mere supposizioni (frequentazione di ambienti internazionali collegati al traffico di droga e disponibilità di documenti falsi): basti considerare che i documenti falsi sono stati forniti a COGNOME dalle Procure della Repubblica di Trento e Trieste per la sua attività di informatore, che Ł sposato e ha 4 figli che vivono in Italia e che ove avesse voluto darsi alla fuga lo avrebbe già fatto a seguito del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 7 giugno 2025 che lo ha reso libero.
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, gli elementi evidenziati dal Tribunale cautelare (l’accertata progettazione di alcune attività come l’utilizzo di telefoni criptati, di materiale di comodo da trasportare per simulare la liceità dei viaggi, la creazione di doppifondi) sarebbero irrilevanti sotto tale profilo potendo al piø configurarsi quali
stratagemmi per evitare di essere colti in fragrante.
Quanto al pericolo di reiterazione del reato, la motivazione data per sostenere la sussistenza di tale pericolo si basa su un passaggio di un’intercettazione telefonica che Ł tratta dall’annotazione di NUMERO_DOCUMENTO del 28 maggio 2025 ma che non risulta agli atti di indagine, in quanto i Giudici del Tribunale cautelare si sarebbero limitati a leggere l’annotazione di polizia giudiziaria e l’appello del Pubblico ministero senza verificare l’effettiva corrispondenza fra quanto da questi sostenuto e le fonti di prova.
E’ pervenuta memoria del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 01/12/2025, con la quale si sostiene la inammissibilità di tutti i motivi di ricorso proposti dalla difesa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere preliminarmente rilevato, sul piano processuale, che la memoria scritta trasmessa a questa Corte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nella sua qualità di Pubblico Ministero nel procedimento de quo, Ł da considerarsi inammissibile.
Nel procedimento di fronte alla Corte di cassazione la parte non Ł mai la Procura della Repubblica territoriale, bensì solo l’ufficio del Pubblico ministero, costituito, secondo la regola generale dell’art. 51, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, che Ł dunque l’esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono essere poi sottoposte alla Corte stessa (Sez. 6, n. 5096 del 09/01/2024, Rv. 285983).
Ed Ł stato anche affermato in proposito che consentire al Pubblico ministero territoriale di interloquire in Cassazione farebbe venire meno la funzione di supporto – che Ł svolta necessariamente in forma unitaria dalla Procura presso la Corte di cassazione – alla funzione nomofilattica, determinando altresì un’indebita sovrapposizione di ruoli che, qualora le argomentazioni e le deduzioni proposte non fossero condivise dalla Procura generale, potrebbe dare luogo alla situazione di uffici del Pubblico ministero che, nello stesso grado, finiscano per rappresentare posizioni tra loro sostanzialmente contrastanti (Sez. 3, n. 37779 del 02/10/2025, Rv. 288865).
Sempre in via preliminare, occorre poi richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, COGNOME, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non Ł omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura Ł infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare ‘un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato’ in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ed Ł per questa ragione che l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama l’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.
Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Il controllo di logicità deve rimanere quindi ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nØ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui Ł stata chiesta l’applicazione della misura, nonchØ al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità Ł perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioŁ prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, presta il fianco alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso che colgono nel segno in ordine alla sussistenza degli elementi probatori che l’ordinanza impugnata indica a sostegno della ipotesi di reato contestata al capo 1 della provvisoria incolpazione, con particolare riferimento alla sussistenza del perfezionamento di un accordo compiuto tra le parti per l’importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e alla disponibilità di tale sostanza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come l’attività importativa si articoli in diverse fasi che vanno dall’individuazione del narcotrafficante operante all’estero, all’avvio di contatti con questo, seguiti dall’inizio di trattative volte a definire qualità, quantità, prezzo e modalità di consegna della sostanza stupefacente, fino alla conclusione dell’accordo ed alle successive operazioni di introduzione della sostanza nel territorio nazionale (Sez. 3, n. 39649 del 27/06/2024, COGNOME, non mass.).
Ed in relazione al momento di individuazione della consumazione del reato, Ł stato messo in rilievo come non sia ravvisabile un indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità, dal momento che un primo orientamento ermeneutico ritiene sufficiente la conclusione dell’accordo finalizzato a detta importazione, senza necessità dell’acquisizione dell’autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, COGNOME, Rv. 288420; Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, COGNOME, Rv. 284960; Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282407; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 280932; Sez. 3, n. 29655 del 29/1/2018, COGNOME, Rv. 273717). Altro indirizzo ha, invece, ritenuto necessaria l’acquisizione dell’autonoma detenzione della droga da parte dell’importatore, la quale si realizza anche attraverso l’assunzione da parte di quest’ultimo della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287964; Sez. 6, n. 37350 del
10/07/2024, COGNOME, Rv. 287028; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, COGNOME, Rv. 277949).
Ebbene, quale che sia l’opzione prescelta in ordine alla individuazione del momento consumativo, il Collegio ritiene che gli argomenti richiamati nella ordinanza del Tribunale cautelare non siano significativi della sicura esistenza di elementi indiziari univoci fondanti un accordo all’importazione, del quale non si indicano i tratti fondamentali, mancando alcuni tasselli indispensabili, non essendo emersi elementi tali da far ritenere la materiale disponibilità in territorio estero in capo al ricorrente dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente indicata nella provvisoria incolpazione oppure il narcotrafficante estero di riferimento, nØ tantomeno l’assunzione della gestione delle attività volte all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale. NØ, per vero, sono state chiarite le modalità attraverso le quali lo stupefacente sarebbe stato introdotto nel territorio nazionale, le date di ritiro e di ingresso della sostanza illecita, il percorso da seguire: il viaggio in Colombia dell’indagato non offre in proposito alcun elemento probatorio, essendosi interrotte, in quel periodo, e successivamente mai riprese (v. pag. 15 ordinanza del G.I.P.), le comunicazioni tra costui e i due coindagati deputati al trasporto della sostanza stupefacente ed alla materiale introduzione in Italia dello stupefacente, nØ essendo emersi elementi ulteriori e tali da individuare, nella Colombia, il Paese di provenienza dello stupefacente da importare in territorio italiano.
In altri termini, le trattative intercorse non appaiono connotate da serietà ed affidabilità. La giurisprudenza di legittimità, seppur nell’ambito del piø rigoroso degli orientamenti sopra delineati, ha indicato, a solo titolo esemplificativo, potersi riconoscere il carattere “affidante” e, dunque, la serietà della trattativa nel caso in cui questa sia culminata nel raggiungimento di un accordo su qualità, quantità, prezzo e modalità di consegna della droga (cfr. Sez. 1, n. 1498 del 07/03/1996, COGNOME, Rv. 204927) ovvero anche, con riferimento alla fase antecedente il raggiungimento di tale accordo, nel caso in cui l’analisi della natura, della qualità, del numero e delle modalità dei contatti intercorsi sia idonea a legittimare in un contraente di media diligenza un affidamento sul buon fine dell’operazione di approvvigionamento all’estero. A tal fine potranno rilevare, ad esempio, il numero, la frequenza, le modalità ed il contenuto dei contatti tra le parti o i loro intermediari, le trasferte all’estero, gli incontri tra le parti o i loro intermediari, gli “assaggi” di campioni di sostanza stupefacente, il versamento di “acconti” sul prezzo convenuto (nei termini descritti v. Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942), relegando nell’alveo delle condotte preparatorie i meri contatti informativi con uno o piø fornitori o anche il semplice invio di denaro al fine di “sondare” il mercato, o comunque quelle altre attività non idonee a rivelare una seria volontà delle parti in merito all’approvvigionamento all’estero della sostanza.
Giova rammentare, al riguardo, che, in un precedente di questa Corte, Ł stato ritenuto non integrato il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti dal versamento di una cospicua somma di denaro all’estero ad un agente incaricato di trattare l’acquisto di un’ingente partita di droga da terzi venditori, in mancanza di concreti elementi da cui dedurre la probabilità dell’instaurazione di una trattativa con questi ultimi, qualificando tale condotta come attività preparatoria inidonea a determinare la lesione o la messa in pericolo obiettivamente accertabile del bene protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 33143 del 4/06/2013, Grassi, Rv. 257745).
Ora, Ł vero che – nel caso di ribaltamento da parte del Tribunale, in funzione di giudice dell’appello de libertate, di una precedente decisione di rigetto della domanda cautelare emessa dal primo giudice – Ł soltanto necessario un confronto critico rispetto al
contenuto della pronuncia riformata, nel senso che il secondo giudice non può e non deve ignorare le ragioni che hanno indotto il primo giudice a rigettare la domanda cautelare ma deve, se ed in quanto decisive, confrontarsi specificamente con esse, prendendole in carico e superandole con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale a sua disposizione, e nei limiti richiesti dallo standard cognitivo dettato per l’emanazione dei provvedimenti cautelari (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982). Nel caso in esame, tuttavia, non appaiono superate le obiezioni critiche del Giudice per le indagini preliminari circa lo scarso livello di concretezza e di ancoraggio alla realtà, confermato dall’esito negativo delle perquisizioni personali e locali nei confronti degli indagati (con riferimento a sostanze stupefacenti, ingenti somme di denaro in contanti ed anche alla creazione di eventuali sottofondi nei mezzi facenti capo all’azienda RAGIONE_SOCIALE), del progetto criminoso descritto nel capo 1 della provvisoria incolpazione, che viene diversamente delineato dal Tribunale cautelare, attraverso l’analisi degli elementi emersi dall’attività captativa, senza pervenire in ogni caso ad una compiuta e sufficiente individuazione dei tratti fondamentali dell’accordo avente ad oggetto l’importazione di sostanza stupefacente.
Gli altri motivi devono considerarsi assorbiti, essendo comunque necessaria e conseguenziale la rivalutazione del quadro cautelare e della indispensabilità della custodia in carcere all’esito del riesame della configurabilità della gravità indiziaria.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, che dovrà rivalutare la vicenda, attenendosi a quanto deciso da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME