Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8658 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8658 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Durres (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del Tribunale del Riesame di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica, trasmessa il 27 gennaio 2026, dall’AVV_NOTAIO NOME
NOME COGNOME, difensore dell’indagato
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 14.7.2025, in riforma dell’impugnata ordinanza ed in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero applicava COGNOME NOME la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1 (art. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 6, 80 comma 2 DPR 309/90 per aver organizzato l’importazione di 200 Kg di cocaina).
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, COGNOME, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale di Milano, quale giudice dell’appello cautelare – ha accolto l’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, riproducendone pressochè integralmente le deduzioni accusatorie, senza tuttavia procedere ad un autonomo vaglio critico del materiale probatorio e senza confrontarsi con il contenuto dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, che aveva escluso la gravità indiziarla.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 292 comma 2 ter cod. proc. pen., in quanto sarebbe stata omessa la valutazione degli elementi favorevoli all’indagato. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare gli esiti delle attività di perquisizione ed ispezione eseguite dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE di Brescia in data 56 giungo 2025 con esito negativo
2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 274 lett. a) comma 1 e 292 lett. c) e c bis cod. proc. pen. in relazion all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in quanto i Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad individuare un generico rischio di compromissione della genuinità delle prove senza indicare quali fonti di prova sarebbero esposte a pericolo né tantomeno con quali condotte specifiche l’indagato potrebbe inquinare le prove.
2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce la violazione dell’art. art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La difesa sottolinea che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non è ancorato ad elementi concreti, posto che il Tribunale non indica quali comportamenti attuali di COGNOME siano idonei a far presumere una ripresa dell’attività criminosa, non tiene conto del tempo trascorso e della cessazione dei contatti con NOME dopo febbraio 2025. Secondo la difesa, l’ordinanza impugnata non soddisfa i parametri della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e omette di valutare la possibilità di applicare misure meno afflittive
Il AVV_NOTAIO Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando l’approfondita motivazione dell’ordinanza impugnata, conforme ai principi giurisprudenziali in tema di riforma dell’ordinanza genetica.
La difesa, in data 27.1.2026, ha trasmesso una memoria di replica, sottolineando come il AVV_NOTAIO Generale non prenda posizione sulla violazione dell’art. 292 co. 2 ter cod. proc. pen., in quanto nell’ordinanza impugnata è stata omessa la valutazione degli elementi favorevoli all’indagato.
E’ pervenuta in data 1 dicembre 2025, tramite posta ordinaria, una memoria dal P.M. del Tribunale di Busto Arsizio con allegati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminare si presenta una considerazione in rito, relativa alla memoria scritta trasmessa a questa Corte dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, Rla sua ministérì . che ha chiesto l’applicazione della misura.
Tale atto è irricevibile in questa sede.
Infatti, è stato di recente affermato che la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione, riconosciuta dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., all’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura non vale a fargli acquisire la qualità di “parte” del giudizio di legittimità, da cui discende la facoltà di presentar memorie, riconosciuta dall’art. 121 stesso codice. Semmai così fosse, invero, non troverebbe giustificazione razionale una sua legitimatio ad processum limitata, diversamente che per le altre parti, alla presentazione di memorie e non anche alla partecipazione all’udienza (Sez. 6, n. 5096 del 09/01/2024, NOME, Rv. 285983 – 01).
Tale esegesi risulta preferibile al più risalente approdo interpretativo (Sez. 2, n. 42408 del 21/9/2012, COGNOME) che aveva ritenuto che il P.M. che ha richiesto l’applicazione della misura cautelare è parte nel procedimento de libertate ed è, quindi, legittimato a presentare memorie ex art. 121 cod. proc. pen. anche nel corso del giudizio di Cassazione. Detta conclusione, infatti, non appare in linea con la ripartizione delle funzioni assegnate ai magistrati degli uffici del pubblico ministero prevista dall’art. 51 comma 1 cod. proc. pen. e renderebbe concreto il rischio che la medesima parte veicoli nel giudizio di legittimità valutazioni contrapposte (Sez. 3, n. 13198 del 28.1.2025; Sez. 3, n. 8279 del 28.1.2025).
Venendo al merito del procedimento, il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. 6, n. 41506 del 18/11/2025; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982).
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di “importazione”, confrontandosi con la motivazione del provvedimento reiettivo della domanda cautelare, evidepziango . a. · · GLYPH os, .e,t che: 1) dalle intercettazioni ambientali del 5.12.2024 nella In ar.enA Skoda emerge che COGNOME e COGNOME si incontravano con NOME presso un ristorante di Busto Arsizio per discutere del trasporto di una grossa partita di stupefacenti; dopo l’incontro, COGNOME e COGNOME discutevano del loro compenso da proporre a COGNOME, dei camion da utilizzare, dei rimorchi da impiegare e decidevano subito di iniziare i lavori per la creazione del doppio fondo, stabilendo che avrebbero provveduto personalmente alla guida dei due mezzi; 2)
il 6.12.025 COGNOME, intercettato, riferiva al fratello la notizia dell’accordo raggiun con NOME avente ad oggetto il trasporto di 200 panetti di cocaina a settimana, per i quali NOME gli avrebbe riconosciuto un compenso di seicento euro a pezzo; 3) a riprova dell’accordo raggiunto NOME si attivava per recuperare un tachigrafo e una scheda a suo nome da utilizzare per l’illecito trasporto; iniziavano i lavori all’interno del rimorchio per la creazione del doppiofondo; le telecamere di sorveglianza riprendevano COGNOME e l’odierno ricorrente che visionavano i due rimorchi; 5) il 20.1.2025, NOME si recava in Colombia e gli altri due indagati continuavano le attività preparatorie, provvedendo alla creazione del doppiofondo; 5) il 4.2.2025, COGNOME consigliava a COGNOME di acquistare una nuova scheda telefonica e di installare una applicazione con la quale dovevano sentirsi.
Il Tribunale evidenzia come l’accordo per l’importazione della sostanza stupefacente sia stato concluso, in quanto le parti si erano accordate sul trasporto di 200 Kg di cocaina, sul compenso, sulle modalità di trasporto e anche su coloro che dovevano guidare i mezzi come pure sulle modalità di occultamento dello stupefacente, tanto è vero che l’odierno ricorrente e COGNOME si erano immediatamente attivati per approntare i mezzi per il trasporto dell’ingente quantitativo di cocaina. Si sottolinea che, a seguito dell’accordo NOME partiva subito per la Colombia, paese dal quale, come è noto, vengono importate ingenti quantità di sostanze stupefacenti e che l’improvvisa cessazione dei contatti tra gli odierni indagati era dovuta al fatto che NOME, mentre si trovava in Colombia, veniva a sapere delle indagini tanto è vero che, appena rientrato in Italia, aveva provveduto a bonificare le proprie autovetture e si era recato da COGNOME NOME, ex appartenente alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, per comunicargli di essere indagato.
Nella motivazione del provvedimento impugnato si sottolinea che, in sede di udienza di convalida, COGNOME ammetteva di aver ricevuto da NOME proposte per effettuare trasporti di cocaina da e verso l’Italia e la Spagna, e di aver preso, assieme a COGNOME, in considerazione l’idea, salvo poi decidere di non accettare, intimoriti dai rischi, e di interrompere i rapporti con NOME.
I giudici del riesame hanno quindi analizzato e confutato le dichiarazioni degli indagati e chiarito come i rapporti tra COGNOME, COGNOME e COGNOME non si sono interrotti dopo l’incontro del 5.12.2024, tanto è vero che i primi due hanno continuato a dare attuazione all’accordo criminoso, predisponendo i mezzi per l’imminente trasporto.
Il Tribunale precisa poi che le perquisizioni e gli accertamenti tecnici con esito negativo, effettuati diversi mesi dopo la consumazione dei fatti, non erano in grado di inficiare il grave quadro indiziario.
L’ordinanza impugnata conclude nei seguenti termini: «Nel contestare la genericità e la natura ipotetica ed astratta dell’accordo, la difesa infatti non
confronta con le specifiche affermazioni degli indagati dalle quali emergono i ruolifornitori e corrieri- rispettivamente di NOME, che fornisce lo stupefacente da importare in Italia (tanto bastando ai fini della configurazione del reato) e NOME e COGNOME che effettuano il trasporto, nonché le modalità di esso e di pagamento di cui si è già osservato».
5. Tanto premesso, il Collegio osserva in primo luogo che, nel caso di specie, la condotta contestata è quella di “importazione” di sostanza stupefacente che comporta l’immissione nel territorio dello Stato dello stupefacente in contestazione.
Infatti, le condotte di importazione ed esportazione di sostanze stupefacenti consistono rispettivamente nella loro introduzione nel – e nell’uscita dal – territorio dello Stato.
In ordine poi alla questione relativa al momento consumativo del reato di importazione di sostanze stupefacenti, si registrano, invero, nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti.
Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell’accordo delle parti sull’oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantità, qualità e prezzo), senza che sia necessaria la consegna all’acquirente (Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, COGNOME, Rv. 284960; Sez. 5, n. 54188 de126/9/2016, COGNOME, Rv. 284960 – 0111/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736).
Ciò, infatti, rispecchia il AVV_NOTAIO principio consensualistico che regola il contratto di compravendita, in ragione del quale l’incontro di volontà determina il passaggio di proprietà, e conduce ad affermare che, in concreto, il raggiungimento dell’accordo circa il trasferimento della sostanza stupefacente destinata ad essere trasferita sul territorio italiano da parte dell’acquirente configura senz’altro fattispecie consumata della condotta di “importazione” enunciata, sinteticamente, dalla norma penale, che si risolve, come le altre condotte incriminate, in una acquisita titolarità della droga da parte di soggetti che agiscono, anche solo in parte, sul territorio nazionale, e che, attraverso quell’accordo, hanno realizzato in sostanza un approvvigionamento all’estero (Sez. 3, n. 21864 del 9/4/2025).
Secondo altra parte della giurisprudenza invece – ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti – non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore finalizzato all’importazione, ma è necessaria l’assunzione da parte dell’importatore della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 36539 del 22/5/2025; Sez. 6, n. 9854 de114/02/2024, Abbruzzese, Rv. 286165; Sez. 6, n. 40044 de129/09/2022, COGNOME, Rv. 283942- 01; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, COGNOME, Rv. 250560- 01).
6. Tanto premesso, l’analitica ricostruzione della pianificazione della transazione operata dal Tribunale del riesame consente di affermare che invero un accordo tra NOME, in qualità di fornitore, e COGNOME e COGNOME, in qualità di trasportatori, si sia effettivamente raggiunto, avendo esso ad oggetto quantitativo, prezzo, e modalità della compravendita.
Tuttavia osserva il Collegio che la richiamata ricostruzione fattuale deve confrontarsi con una contestazione che non è quella di “acquisto” di sostanza stupefacente bensì quella di “importazione” di 200 Kg di cocaina.
Pertanto, se la sequenza dei comportamenti posti in essere dai coindagati integra sicuramente un accordo per l’acquisto di sostanza stupefacente, non è sufficiente per ritenere che sia stato concluso un accordo per l’importazione di detta sostanza.
Pur volendo aderire all’orientamento maggioritario, vale a dire quello secondo cui è sufficiente – per la consumazione del delitto di importazione – la semplice conclusione dell’accordo tra le parti sull’oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantitativo, prezzo, modalità esecutive), nel caso in esame non risulta allo stato provato che l’accordo di cui si è parlato sia idoneo ad integrare quantomeno gli estremi di un tentativo punibile di importazione.
E infatti, dalla ricostruzione operata dal Tribunale del riesame non emerge con chiarezza se i termini della negoziazione intercorsa tra i tre coindagati avessero, o meno, una effettiva plausibilità ovvero una prospettiva di concreta fattibilità.
Invero, non è dato comprendere se, al momento dell’intesa tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, quest’ultimo avesse la disponibilità dello stupefacente, se dovesse ancora procurarselo e in quale Stato avesse in animo di procacciarselo; se, avesse o meno già preso accordi con un fornitore estero e se avesse stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in suo favore la proprietà della droga da esportare; se avesse, in buona sostanza, il “controllo” dell’operazione di importazione oppure se, al contrario, quell’accordo fosse del tutto aleatorio perché enunciato in una fase meramente programmatica delle trattative. Non può infatti trascurarsi l’epilogo della vicenda: certamente NOME si reca in Colombia ma non è chiaro se la finalità del viaggio fosse l’acquisto dello stupefacente da importare in Italia.
In conclusione, la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l’acquirente e il venditore, l’accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l’effettiva traditici della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione. Ai fini della consumazione del delitto di “importazione”, la conclusione dell’accordo deve essere finalizzato all’ “importazione dello stupefacente”, potendosi il tentativo configurare solo nella fase antecedente all’incontro delle
volontà, in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, COGNOME, Rv. 273717; in senso conforme Sez. 3, n. 21864 del 9/4/2025). In sostanza, l’accordo deve avere ad oggetto anche il trasferimento della sostanza stupefacente sul territorio italiano.
Nel caso in esame, dal contenuto delle intercettazioni riportate nell’ordinanza impugnata, non emergono con chiarezza i termini dell’accordo se finalizzati ad un’importazione di sostanza stupefacente o se invece meramente prodromici ad un progetto privo di concretezza.
S’impone pertanto un annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame, affinché, operata un’attenta disamina delle risultanze investigative, verifichi, anche alla luce dell’epilogo della condotta criminosa, se l’accordo intercorso tra i coindagati potesse o meno considerarsi concluso in termini di ragionevolezza e verosimiglianza sì da integrare almeno gli estremi del tentativo, ovvero se appartenesse a una fase meramente preparatoria.
Gli altri motivi di ricorso proposti dalla difesa sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così è deciso, 05/02/2026