Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12617 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12617 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ORNAVASSO il 28/02/1938
avverso la sentenza del 13/03/2018 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
Udito l’avv. NOME COGNOME che si riporta ai motivi ed invoca la prescrizione
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Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza d giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania, ha concesso a NOME COGNOME il beneficio della non menzione, confermandone la condanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 140,00 di multa per il rea introduzione nel territorio dello Stato di due fucili cal. 12 e di una canna da cal. 12, fatto commesso il 23 febbraio 2011 ed accertato al valico di frontie Iselle, quando l’imputato fu trovato in possesso delle armi e della canna di f che trasportava, occultate nel vano della ruota di scorta della sua autovet senza la prescritta autorizzazione da parte del Questore.
1.1. La Corte di appello ha escluso che possa applicarsi l’art. 15 I. n. del 1975, che regola l’importazione temporanea di armi comuni da sparo da parte dei cittadini residenti all’estero, per assenza di ben specificati soggettivi ed oggettivi.
L’imputato fu scoperto in possesso di armi ben occultate, che già ne numero sfuggivano alla possibilità di applicazione della indicata norma, sen essere provvisto della carta europea d’arma da fuoco che, nel censire le ar certificandone la titolarità, è presupposto essenziale.
Tale inadempimento assorbe il mancato rispetto di tutte le modalit dettate dal decreto del Ministro dell’Interno del 5 giugno 1978 per regol l’importazione temporanea.
1.2. La Corte di appello ha ancora escluso l’applicazione dell’attenuante cui all’articolo 5 I. n. 895 del 1967 in quanto il numero delle armi, in buono la presenza di una canna e le modalità di commissione del fatto impediscono che il fatto possa ritenersi di lieve entità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha articolato più motivi.
Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. L’imputato residente all’estero e cacciatore, stava rientrando in Italia, temporaneame con le sue armi da caccia, dato che pratica la caccia sia in Francia che in I sicché avrebbe dovuto farsi applicazione dell’articolo 15 I. n. 110 del 1975 ammette, in presenza di queste condizioni, all’importazione temporanea di arm comuni da sparo senza la licenza di cui all’articolo 31 r. d. n. 773 del appunto per finalità sportive o di caccia.
Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, in quanto la Corte di appello ha usato una mera clausola di stile per escludere la lieve e del fatto e non ha quindi considerato che le armi, non clandestine, erano du con una canna che non costituisce arma.
Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per la mancat applicazione dell’art. 5 I. n. 895 del 1967, che ha riferimento anche ai d relativi alle armi comuni da sparo. La Corte di appello avrebbe dovut considerare il numero delle armi, la non clandestinità delle stesse, la perso dell’imputato e l’assenza di precedenti penali.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Il primo motivo è stato articolato in modo generico. La Corte appello ha escluso l’applicabilità della causa di esclusione del reato pre all’art. 15 I. ti. 110 del 1975, rilevando l’assenza di prova circa la titola armi trasportate dal ricorrente. Il dato, posto in evidenza nell’impug sentenza, è invero decisivo. In tanto si può valutare l’assenza di responsab penale ai sensi della invocata disposizione, in quanto sia preliminarmen accertato il titolo di disponibilità delle armi in capo al soggetto che a l’importazione temporanea per finalità, come nel caso di specie, di eserci dell’attività venatoria.
Il ricorrente, sprovvisto dell’attestazione di cui all’articolo 2 del ministeriale 5 giugno 1978 e della carta europea d’arma da fuoco, di cui successivo articolo 3-bis, esibì soltanto il permesso di caccia rilasciato in Francia, e ciò non ha consentito di valutare la sussistenza delle condizioni per l’opera della causa di esenzione della responsabilità penale.
Solo se si è in possesso, alternativamente, di questi documenti si p invocare l’applicazione dell’articolo 15 I. n. 110 del 1975 che, ovviamen presuppone la regolarità della detenzione. Una volta poi che si ricada nell’amb applicativo di tale disposizione può valutarsi la sussistenza di responsab penale ad altro e meno grave titolo, ossia per violazione delle prescrizioni menzionato decreto ministeriale.
1.2. A fronte di questa condivisa impostazione ricostruttiva operat dall’impugnata sentenza il ricorrente si è limitato ad asserire che le trasportate gli appartenevano, ma non ha articolato una critica specifica, mag ponendo in evidenza le ragioni dell’erroneità dell’affermazione contenuta sentenza. Il motivo è pertanto inammissibile.
1.3. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La Cort di appello ha fornito adeguata e coerente motivazione in ordine al dini dell’attenuante dell’ipotesi lieve di cui all’articolo 5 I. n. 895 del 1967. valutato, facendo corretto uso dei poteri di apprezzamento discrezionale, si numero che le condizioni in cui si trovavano le armi, oltre che le modalità commissione del fatto, avendo il ricorrente trasportato le armi ben occultate vano della ruota di scorta. La motivazione non si presta dunque a riliev questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Al dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro tremil in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2019
Il con gli e COGNOME tensore presidente