Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8285 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Santa Maria Capua Vetere il 28/02/1988
avverso l’ordinanza del 23/09/2024 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con o senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/09/2024, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza d riesame proposta nell’interesse di COGNOME Chiara Francesco avverso l’ordinanza emessa in data 19/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napol con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custod carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis-629 cod.pen. e 74 e 73 n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con quale deduce violazione degli artt. 191,268,271,273,309 cod.proc.pen. e vizio d motivazione.
Argomenta che la sussistenza della gravità indiziaria era stata fondata, maniera determinante, sulle risultanze dell’attività di intercettazione ambien avvenuta presso la casa del coindagato COGNOME Salvatore ( dal 21.12.2021 a 11.11.2022 e dal 28.3.2023 al 10.5.2023); la difesa del ricorrente aveva eccepi l’inutilizzabilità patologica dell’attività di intercettazione ambientale, pri fonte indiziaria raccolta a carico del ricorrente, perché avvenuta in violazione disposto dell’art. 268, comma 3, cod.proc.pen.; il Tribunale aveva rigett l’eccezione, nonostante il difetto di un decreto motivato del pubblico ministero sensi dell’art. 268, comma 3, cod.proc. pen. che avrebbe dovuto dare atto del eccezionali ragioni di urgenza, in uno alla insufficienza o inidoneità degli impi presenti presso la Procura della Repubblica di Napoli, ed autorizzare il compiment di operazioni mediante impianti appartenenti alla società “RAGIONE_SOCIALE, impianto noleggiato ed allocato negli uffici della Procura; il difetto del decre questione determinava, quindi, l’inutilizzabilità delle intercettazioni in b combinato disposto degli artt. 268, comma 3 e 271 cod.proc.pen. e l’insussistenz dei gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME; rimarca che il Tribun aveva fatto malgoverno dei principi di diritto affermati dalle SU COGNOME, laddo aveva sostenuto che la mera presenza di una società esterna nei locali del Procura della Repubblica di Napoli doveva condurre a considerare tali impianti come installati presso gli uffici della Procura; la titolarità del server in c Procura, infatti, e non il noleggio dell’impianto, costituisce condizione di gara per la legittimità delle intercettazioni.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.11 difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivi aggiunti, nella quale ha ribadito che l’ordinanza impugnata merita censura nella parte in cui
stata valutata in positivo la piena utilizzabilità dell’attività d’interce ambientale avvenuta presso la casa del coindagato COGNOME Salvatore perché irrispettosa dei principi indicati dal legislatore all’art. 268, comma 3, cod.pro ha, quindi, concluso chiedendo l’annullamento con o senza rinvio della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte.
Il Tribunale, nel disattendere l’eccezione di inutilizzabilità d intercettazioni ambientali poste a fondamento della valutazione di sussisten della gravità indiziaria, qui riproposta, ha evidenziato che le operazion intercettazioni erano state disposte con decreto di urgenza dal PM, il quale ave stabilito che le operazioni fossero compiute per mezzo delle apparecchiatur installate presso la sala di ascolto della Procura della Repubblica remotizzazione del segnale presso la sala ascolto dei CC RONI di Caserta, e che dati relativi all’intercettazione, fonia e tracciamento erano stati conserva server della società SIO installati presso la Procura del Tribunale di Napoli; quindi, concluso che essendo i server della società SIO installati presso la Proc del Tribunale di Napoli, il decreto del Pm non doveva essere motivato quanto all ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità d impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti dell’art. 268, comm cod.proc.pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti e non il titolo del disponibilità.
j/4/
La valutazione del Tribunale non merita censura perché conforme al consolidato principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui, in intercettazioni di conversazioni ambientali o telefoniche, il decreto che disp l’esecuzione delle operazioni con l’utilizzo di impianti noleggiati da imprese priv ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve es motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficie o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all’ar comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo loro disponibilità (Sez.1 n. 2707 del 24/09/2020, dep.22/01/2021, Rv. 280972 01; Sez.3, n. 32699 del 27/02/2015, Rv. 264517 – 01; Sez.1, n. 6905 del 11/11/2003, dep.18/02/2004, Rv. 229989 – 01; Sez.6, n. 2845 del 01/12/2003, dep. 27/01/2004, Rv.228419 – 01).
Va precisato che, in base all’insegnamento delle Sezioni Unite, condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registra
quale, in virtù delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dati captati in una memoria informatica centralizzata) avvenga nei locali de Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteri attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati registrati, che possono dunque essere eseguite “in remoto” presso gli uffici de polizia giudiziaria (Sez. U., n. 36359 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 240395).
E’ stato, quindi, chiarito che, in tema di intercettazioni telefoni ambientali, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell’us impianti installati nella Procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilie titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi impianti, che ben può e costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condu operazioni da compiere. Anche in tale ultimo caso, poiché non ricorre l’ipotesi d ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudizi essendo gli apparecchi comunque installati presso la procura, non è necessari l’adozione di un provvedimento del pubblico ministero che documenti, ai sensi dell’ultima parte del comma terzo dell’art. 268 cod. proc. pen., l’insufficie l’inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragi urgenza (Cfr Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229989, cit; Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229989, cit).
È stato, inoltre, precisato che, in tema di intercettazioni di conversaz telefoniche, il decreto che dispone l’esecuzione delle operazioni con l’utiliz impianti noleggiati da imprese private, ed installati nella Procura della Repubbli non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenz e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli e di cui all’art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Cfr. Sez. 3, n. 326 27/02/2015, Diano, Rv. 264517, cit che ha osservato che l’art. 268, comma 3, cod.proc.pen, prescrive che le operazioni di intercettazione devono esser compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura dell Repubblica, a meno che siano inidonei o insufficienti e concorrano eccezionali ragioni di urgenza che consentono il ricorso a quelli di pubblico servizio dotazione alla polizia giudiziaria. La norma vuole garantire la tutela d segretezza delle comunicazioni -Cfr. Corte Costituzionale ordinanza 29 dicembre 2004, n. 443- resa effettiva dalla collocazione degli impianti presso la procura d Repubblica. Non rileva, dunque, la foro proprietà, ma il luogo del loro utiliz restando indifferente il titolo -precario o meno, con contratto di noleggio o qualunque altro contratto – della loro disponibilità).
Consegue, pertanto, come anticipato, la manifesta infondatezza delle doglianze proposte e la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 comma Iter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 30/01/2025