Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9017 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9017 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in TUNISIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; letta la memoria della difesa del ricorrente, depositata in data 18/01/2026, con la quale sono state ribadite le conclusioni articolate in ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30/01/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 24/05/2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME per i reati di cui ai capi b) e c) (per come riqualificati in primo grado) per difetto di querela ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo d), con conferma nel resto.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME proponendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e il vizio della motivazione perchØ illogica in relazione agli artt. 178 lett. c) e 420ter cod. proc. pen. quanto alla mancata presenza dell’imputato alle udienze del 27/05/2019 e del 23/11/2021 dinanzi al giudice di primo grado. La difesa ha evidenziato come, alla prima udienza di trattazione del procedimento, a sŁguito del rinvio a giudizio del ricorrente, era stato portato a conoscenza del Tribunale lo stato di detenzione domiciliare dello stesso e, purtuttavia, era stata del tutto omessa la considerazione del legittimo impedimento addotto, avendo il Tribunale proceduto oltre e dichiarato l’assenza dell’imputato. La questione era stata posta con specifico motivo di appello davanti al giudice di secondo grado, che, tuttavia, aveva confermato il rigetto dell’eccezione rilevando come nell’udienza in questione non fosse stata svolta alcuna attività. La difesa ha, inoltre, rilevato che anche la confermata assenza in data 23/11/2021 rappresentava una violazione di legge, con particolare riferimento al diritto di difesa, atteso il mutamento della persona fisica del
giudice e il mancato esercizio delle facoltà connesse a tale situazione da parte del ricorrente. Il giudice, infatti, aveva incardinato il procedimento e preso atto della assenza del ricorrente perchØ rimpatriato come comunicato dalla nota del Ministero della Giustizia.
3.Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
4.La difesa ha presentato memoria in data 18/01/2026 ribadendo le proprie conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.La difesa ha richiamato un dato processualmente rilevante, ovvero lo stato di detenzione del ricorrente, posto alla attenzione del giudice procedente il 27/05/2019. Sul punto di deve osservare che le Sezioni Unite “Costantino” (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01) hanno affermato, con principio che qui si intende ribadire, che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso. La situazione posta all’attenzione del giudice avrebbe, dunque, potuto avere una sua rilevanza processuale in considerazione dell’approdo ermeneutico citato, che non Ł stato richiamato nella decisione della Corte di appello, per valutare nel suo complesso la censura prevista. Ne consegue che, sul punto, la motivazione deve essere corretta, nel senso che, al momento della udienza predetta, era stata posta correttamente all’attenzione del giudice procedente la situazione di impedimento in relazione alla posizione giuridica del ricorrente in altro procedimento. Tuttavia, la censura risulta infondata, attesa la genericità della stessa che non si confronta non solo con le argomentazioni a specificazione spese sul punto dal giudice procedente, ma anche con l’esito del dibattimento, puntualmente richiamato dalla Corte di appello e in alcun modo contestato in questa sede, anche perchØ basato sulle attestazioni emergenti dai verbali di udienza.
3.In tal senso, si deve rilevare come nell’udienza richiamata dalla difesa non si sia svolta alcuna attività processuale, mentre nell’udienza successiva, dove nessuna ulteriore eccezione (o richiamo alla precedente eccezione introdotta in udienza) veniva articolata, il ricorrente era regolarmente presente ed assistito da difensore di fiducia, con conseguente pieno rispetto di ogni sua prerogativa difensiva e di partecipazione al giudizio. Risulta, dunque, pienamente rispettata la ratio della disciplina enucleata dalle Sezioni Unite Costantino, nel senso che costituisce legittimo impedimento la detenzione per altra causa, anche nell’ipotesi in cui l’imputato avrebbe potuto comunicare tale sua condizione al giudice per consentire la traduzione in tempo utile per lo svolgimento dell’udienza e non lo ha fatto tempestivamente, ma il pregiudizio Ł effettivamente rilevabile solo ove effettivamente si siano svolte attività processuali rilevanti e l’imputato, che abbia tempestivamente fatto presente il suo impedimento, non abbia partecipato al giudizio (circostanze queste escluse dalla consultazione degli atti possibile, secondo le Sezioni Unite Policastro, in considerazione del tipo di vizio dedotto). Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, nell’udienza evocata non veniva svolta alcuna attività, mentre all’udienza successiva il ricorrente ha regolarmente presenziato assistito da difensore di fiducia, nulla eccependo sul punto (Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, COGNOME, Rv. 28343801). Nessun atto da ritenere nullo e incidente sulla successiva attività processuale risulta essersi compiutonell’udienza citata e la presenza del ricorrente all’udienza successiva ha sanato, in assenza di qualsiasi evidente pregiudizio al diritto di partecipazione dello stesso al
giudizio, la mancata considerazione del pregresso legittimo impedimento dello stesso e la necessità di disporre conseguentemente la traduzione del ricorrente. Pertanto, non ricorre, nØ Ł in alcun modo riscontrabile, un nesso di dipendenza e condizionamento tra il preteso atto nullo e le successive attività di cui all’art. 185 cod. proc. pen.: invero, il ricorrente si Ł limitato a segnalare tale invalidità e la conseguente propagazione sul provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado e poi di appello, senza tuttavia specificare, quali conseguenze effettivamente pregiudizievoli si fossero determinate, omettendo altresì di indicare gli eventuali atti inutilizzabili e la loroincidenza sul complessivo esito del giudizio in termini di decisività (Sez. U, n. 23/0472009, Fruci, Rv. 243416-01).
4.Le considerazioni che precedono devono essere spese anche per la seconda censura spesa nell’àmbito dell’unico motivo di ricorso in relazione alla assenza del ricorrente, evocata quanto alla udienza del 23/11/2021, dove si sarebbe consumata una chiara violazione del diritto di difesa, atteso il mutamento del giudice. Sul punto si deve osservare che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale non costituisce legittimo impedimento dell’imputato straniero l’avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l’art. 17 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l’esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja, Rv. 272774-01; Sez. 5, n. 18708 del 27/02/2013, T., Rv. 256247-01; Sez. 3, n. 40851 del 08/05/2024, C., Rv. 287139-01) precisando inoltre che, oltre a non documentare nessuna iniziativa intrapresa a fronte dell’asserita inerzia della pubblica amministrazione ad autorizzare il rimpatrio, la difesa (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) non ha neppure provveduto tempestivamente a far valere l’asserito legittimo impedimento dell’imputato (cfr., Sez. 3, n. 40851 del 08/05/2024, C., Rv, 287139-01 che ha precisato, come correttamente osservato dalla Corte di appello, come sia onere del richiedente provare l’avvenuto esperimento di tutte le iniziative per superare una eventuale situazione di inerzia: onere in alcun modo assolto nel caso di specie senza alcuna contestazione sul punto). Con tale articolata motivazione della Corte di appello, resa in assenza di manifesta illogicità o violazione di legge, il ricorrente non si confronta.
5.Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME