Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per COGNOME NOME in accoglimento del primo motivo di ricorso e l’inammissibilità per COGNOME NOME; uditi i difensori dei ricorrenti AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania con sentenza del 12/10/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 24/03/2015 con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto al capo a) della rubrica (art. 110, 56, 629 cod. pen.).
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, proponendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Ricorso NOME.
3.1. GLYPH Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 599, comma 2, cod. proc.pen.; in data 12/10/2022 la difesa del ricorrente evidenziava il legittimo impedimento del proprio assistito perché detenuto agli arresti domiciliari e, ciò nonostante, il procedimento veniva trattato e deciso il giudizio di appello, in violazione dei principi sanciti anche dalle Sezioni Unit
3.2. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 56, comma terzo, cod. pen. e 629 cod. pen.; la Corte di appello ha erroneamente ritenuto colpevole il ricorrente escludendo la desistenza volontaria.
3.3. GLYPH Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 56, comma quarto e 629 cod. pen. per avere la Corte escluso la sussistenza del recesso attivo,.
4. Ricorso COGNOME.
4.1. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla ricorrenza della aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen.; la testimonianza della persona offesa è inequivoca sul punto, atteso che il COGNOME si trovava in disparte e non dialogava mai con il destinatario della richiesta.
4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva; la Corte di appello ha omesso del tutto di motivare sul punto.
4.3. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, utilizzando espressioni di stile e così realizzando una motivazione di fatto apparente.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso del COGNOME, chiedendo che( invece che il ricorso venga dichiarato inammissibile quanto al COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso del COGNOME è fondato. Dalla documentazione in atti, consultabile in considerazione del tipo di vizio dedotto, è emerso che la Corte di appello aveva preso cognizione dell’impedimento del ricorrente, affermando tuttavia, ritenendolo elemento risolutivo, che – sebbene la richiesta non fosse specifica non avendo evidenziato il luogo e titolo della detenzione – non risultava inoltrata alla autorità competente la richiesta per essere autorizzato a presenziare, in contrasto con il dictum delle Sez. U COGNOME, come correttamente evidenziato dalla difesa. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806-01, hanno affermato che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata “o, comunque, comunicata al giudice procedente”, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso. Si è, dunque, affermato che all’imputato, il quale abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, deve essere riconosciuto il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico, stante la natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, come disegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali.
Tale interpretazione, che garantisce la partecipazione al giudizio di merito dell’imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall’art. 111, comma 3 Cost, sicché l’assenza può costituire espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo un impedimento e sia da ricondurre univocamente ad una libera rinuncia dell’imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle qu il giudice che procede ha conoscenza dell’esistenza di un impedimento dell’imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell’interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell’imputato, tutti i p che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante. Nella specie la Corte d’appello, benché informata dal difensore dell’imputato che questi si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa, pur in mancanza di elementi che attestassero la volontà di rinunciare a comparire in udienza, non ne ha assicurato la presenza. Ciò ha determinato la celebrazione del giudizio di appello in assenza e al di fuori delle condizioni legittimanti, ed impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dispo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.