Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39557 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39557 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 431/17 in data 05/05/2022 della Corte di appello di Firenze, sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Fucecchio il DATA_NASCITA seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva con conclusioni in data 18/08/2023; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 05/05/2022, la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pistoia in data 08/07/2016 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 550 di multa per il reato di ricettazione di assegno.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo che di seguito viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: nullità degli atti compiuti in udienza avanti la Corte di appello di Firenze e della sentenza dalla stessa pronunciata per mancata partecipazione dell’imputato impedito a comparire in udienza. Assume il ricorrente che sin dal 24/03/2020, lo stesso si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare ex art. 47-ter O.R. per altra causa. Nel presente procedimento non risulta che lo stesso sia mai stato tradotto né che lo stesso abbia rinunciato a comparire.
Il ricorso è inammissibile per aspecificità.
Rileva il Collegio come l’imputato NOME COGNOME sia stato ritualmente citato per il giudizio di appello, con notifiche eseguite a mezzo pec in data 31/03/2022, sia presso il domicilio eletto (AVV_NOTAIO) che presso il proprio difensore (AVV_NOTAIO). All’udienza del 05/05/2022 avanti alla Corte d’appello (data in cui verrà pronunciata la sentenza di secondo grado), il nuovo difensore di fiducia nonché procuratore speciale dell’imputato (AVV_NOTAIO, nominato in data 15/04/2022), ritualmente comparso, nulla eccepiva né rilevava in ordine alla mancata comparizione del proprio assistito.
Fermo quanto precede, come correttamente rilevato dalla Procura generale, il ricorso non precisa se la circostanza dell’essere l’imputato in esecuzione di pena nelle forme della detenzione domiciliare fosse nota al giudice procedente, né dalla motivazione della sentenza emerge che la difesa si sia attivata per informare il giudice procedente dell’impedimento dell’imputato.
Si ritiene, pertanto che trovi applicazione il principio, affermato con riferimento alla previgente disciplina della contumacia ma estendibile all’attuale procedimento in assenza, secondo cui «In tema di impedimento a comparire, può
legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato – detenuto agli arresti domiciliari per altra causa – quando tale condizione non emerga dagli atti e l’imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all’autorità giudiziaria procedente» (Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160 – 02).
Dette conclusioni trovano ulteriore avallo nella fattispecie assimilabile oggetto di recente pronuncia delle Sezioni unite (sent. n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806), secondo cui l’obbligo di rinvio del processo per disporre la traduzione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa sussiste solo ed in quanto tale circostanza sia documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/09/2023.