Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33174 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME CASA
Presidente – Sent. n. sez. 469/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 14114/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il 17/03/1976 avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME con l’intervento del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5 dicembre 2024 – previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen. – rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Civitavecchia a NOME COGNOME per il tentato omicidio di NOME COGNOME in anni cinque e mesi quattro di reclusione.
I fatti erano ricostruiti nelle sentenze di merito in ragione delle testimonianze della persona offesa e di numerosi testimoni oculari, colleghi della vittima.
La notte fra il 20 e i 21 dicembre 2008 l’imputato – in stato di alterazione – era stato allontanato da un locale pubblico; vi aveva fatto, poi, ritorno tentando di rientrare e contrapponendosi così ai numerosi buttafuori che cercavano di impedirglielo.
Uno di costoro, tale COGNOME aggrediva l’imputato, il quale, per tutta risposta, estraeva un coltello con cui colpiva NOME COGNOME
Le dichiarazioni della vittima e di altri due buttafuori erano acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. per la loro sopravvenuta irreperibilità.
In ragione della natura delle lesioni, del distretto corporeo colpito, dell’arma utilizzata e delle modalità del fatto, i giudici di merito ritenevano sussistente la volontà omicida in capo all’imputato.
Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia, esponendo tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 179, comma 2, 511, 525 e 526 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili gli atti in difetto di rinnovazione del dibattimento.
Lamenta il ricorrente come le prove fossero state assunte da un collegio differente rispetto a quello che aveva proceduto alla deliberazione, in difetto di rinnovo mediante lettura degli atti del procedimento.
La Corte sul punto ha osservato che non era stata avanzata richiesta di rinnovazione e che la richiesta di rinvio per la discussione, avanzata dal difensore una volta chiusa l’attività istruttoria, aveva il significato di una non necessità di rinnovazione.
Secondo il ricorrente, la difesa non avrebbe potuto avanzare una richiesta di rinnovazione istruttoria poichØ non era stata evidenziata la diversa composizione del collegio ed, inoltre, la richiesta di rinvio per consentire al Collegio tabellarmente previsto di discutere, lungi dal significare acquiescenza alla differente composizione del collegio, era manifestazione della volontà di mantenere il medesimo collegio per la decisione.
La mancata richiesta di rinnovazione dell’audizione dei testi può avere rilievo, secondo il difensore, infatti, solo allorquando sia stata rivolta alle parti una specifica istanza in punto di richiesta di mezzi di prova e le parti nulla abbiano chiesto.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto corretta l’acquisizione delle dichiarazioni dei testi rese nel corso delle indagini per sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità dei dichiaranti.
Il ricorrente, già con i motivi di appello, aveva censurato l’acquisizione ai sensi dell’art 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME determinata dalla loro ritenuta imprevedibile irreperibilità.
Rilevava che solo COGNOME e COGNOME erano identificati con documento italiano, mentre per la persona offesa COGNOME mancava qualunque certezza in ordine ad un suo domicilio in Italia, ovvero ad un radicamento sul territorio italiano; in ogni caso il possesso di un documento italiano non garantisce comunque la futura reperibilità.
Del tutto sfornita di aggancio fattuale era, poi, l’affermazione secondo cui tali testi avessero da tempo attività lavorativa in Italia, posto che il solo COGNOME aveva dichiarato di essere in Italia da due anni.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, prima, e dalla Corte, poi, proprio il fatto che nessuno dei testi avesse una attività lavorativa regolare e stabile in Italia era elemento che avrebbe dovuto portare a ritenere la prevedibilità di un loro allontanamento dal territorio nazionale.
Non solo i racconti dei testi avrebbero dovuto essere acquisiti nelle forme dell’incidente probatorio, proprio per la loro peculiare condizione di cittadini stranieri non radicati sul territorio, ma anche in ragione di alcune circostanze oggettive, quali le modalità del fatto, l’ambiente in cui si Ł consumato, la ritrattazione a pochi giorni dagli avvenimenti.
Inoltre, avrebbe dovuto essere espletata nelle forme dell’incidente probatorio anche una perizia medico legale sulla persona offesa, al fine di definire con esattezza il tipo di lesioni subite e la loro entità.
Vi Ł stata, dunque, secondo il ricorrente, una compressione del diritto al contradditorio discendente da una errata applicazione delle norme processuali.
Lamenta, poi, il ricorrente come le ricerche effettuate per accertare la reperibilità dei testi non siano state affatto adeguate e complete; nessun tentativo di rintraccio Ł stato fatto nei loro paesi di origine.
1.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 56, 575, 577 e 582 cod. pen. per
avere la Corte qualificato erroneamente la fattispecie di reato.
La perizia medico legale effettuata sulle carte, stante l’irreperibilità della persona offesa, 14 anni dopo l’accaduto, dava atto che il ferito accedette al pronto soccorso vigile e in codice giallo; era lo stesso perito che aveva espresso delle riserve circa la decisività delle proprie valutazioni, proprio per la impossibilità di visitare il paziente.
Il fatto che il colpo fosse stato unico e che non avesse attinto alcun organo vitale avrebbe imposto una rivalutazione circa la sussistenza dell’ animus necandi .
Ma la circostanza che il perito non avesse potuto dire in quale direzione fosse stato inferto il colpo, ovvero quale fosse il punto di ingresso del coltello, aveva privato di concretezza la valutazione espressa circa la volontà omicidiaria.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
La Corte di appello nell’impugnato provvedimento ha escluso la violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. poichØ il collegio che ha seguito l’ultima parte dell’istruttoria e che ha sentito la discussione Ł anche lo stesso che ha deliberato e, dunque, non vi sarebbe stata violazione dell’art. 525 cod. proc. pen., anche perchØ il difensore non ha fatto richiesta di rinnovazione dell’istruttoria e anzi, ha chiesto il rinvio per la discussione, una volta chiusa l’attività istruttoria dibattimentale.
Il ragionamento contenuto nell’impugnato provvedimento non Ł condivisibile sotto questo aspetto, poichØ ciò che consente di rendere utilizzabili gli atti istruttori da parte di un collegio diverso da quello di fronte al quale sono stati compiuti non Ł certamente il fatto che il collegio che delibera sia anche quello che ha assistito alla discussione, poichØ il disposto dell’art. 525 cod. proc. pen. stabilisce che alla deliberazione debbano concorrerei giudici che hanno partecipato al dibattimento e non già quelli che hanno assistito alla discussione, come parrebbe intendere la Corte territoriale.
La verifica effettuata da questa Corte circa la identità o meno dei componenti del collegio che ha emesso la decisione rispetto al collegio davanti al quale si Ł svolto il dibattimento ha evidenziato come il collegio fosse diversamente composto e come davanti al medesimo collegio sia stato esaminato il perito COGNOME si sia svolta la discussione e sia stata emessa la deliberazione, mentre la precedente attività istruttoria Ł stata svolta avanti al collegio in diversa composizione.
Ciononostante, l’utilizzazione da parte del Collegio dell’attività istruttoria senza rinnovazione Ł decisione corretta in ragione del principio espresso da questa Corte della sua piø autorevole composizione, secondo cui, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non Ł necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perchØ non richiesta, non ammessa o non piø possibile (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754 – 03).
In particolare, si afferma in motivazione che, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, trova conferma, anche a livello convenzionale, la possibilità di gravare legittimamente la parte che intenda ottenere il nuovo esame dinanzi al giudice nella composizione sopravvenuta di un testimone già esaminato dinanzi al giudice nella composizione poi
mutata, dell’onere di:
chiedere il nuovo esame del teste;
indicare le circostanze decisive in ordine alle quali la nuova audizione del teste dovrebbe avere luogo.
E risultano, conseguentemente, legittime, anche in relazione alle garanzie convenzionali:
la mancata rinnovazione dell’esame, in difetto di una richiesta di parte;
la mancata ammissione della richiesta di rinnovazione dell’esame formulata senza indicare le circostanze decisive in ordine alle quali il nuovo esame dovrebbe avere luogo, ovvero quando le circostanze indicate siano dal giudice ritenute prive di concreto rilievo e, conseguentemente, la rinnovazione dell’esame risulti manifestamente superflua.
Già in precedenza con Sez. U n. 2 del 15/01/1999, COGNOME, Rv. 212395 era stato espresso il principio secondo cui «in ipotesi di mutamento della composizione del giudice, l’adozione di una nuova ordinanza di ammissione della prova dichiarativa ed il riesame del relativo dichiarante sono attività necessarie solamente se le parti ne abbiano richiesta la riaudizione; e che, al contrario, in mancanza di una tale istanza, ovvero in caso di consenso espressamente manifestato dalle parti o implicitamente desumibile dal silenzio da loro serbato, l’emissione di una nuova ordinanza di ammissione, ex artt. 190 e 495 cod. proc. pen., di quella prova non occorre e il giudice, nella sua nuova composizione, ben può dare direttamente lettura delle dichiarazioni rese nel corso della precedente istruttoria dibattimentale».
In motivazione si Ł affermato che non può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poichØ le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che Ł legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine.
Trova, quindi, applicazione, anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, l’art. 468, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale «le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonchØ delle persone indicate dall’art. 210 cod. proc. pen. devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame».
Nel caso in esame, come reso evidente dal verbale dell’udienza, la difesa, in esito al completamento dell’attività istruttoria, aveva chiesto un rinvio onde ‘consentire al collegio tabellarmente previsto di discutere il processo’.
Al di là del non piano significato di tale richiesta, posto che la composizione del collegio avanti al quale si Ł celebrato il dibattimento Ł cambiata un numero rilevante di volte, al punto che solo per due udienze si Ł mantenuta la medesima composizione, e che, dunque, non era possibile individuare un collegio tabellarmente previsto, come invocato dal difensore, ciò che Ł indubitabile Ł che i difensori non abbiano avanzato alcuna eccezione, obiezione, ovvero richiesta di esame di testimoni o periti; pertanto l’istanza di rinvio Ł stata correttamente interpretata come acquiescenza al fatto che l’attività istruttoria dibattimentale fosse pienamente utilizzabile anche dal collegio riunito in differente composizione.
Tanto Ł vero che i difensori non hanno chiesto il rinnovo dell’attività istruttoria davanti al collegio in diversa composizione, di cui non potevano non essersi avveduti, bensì il rinvio per
discutere il processo, dando così per scontata la piena utilizzabilità dell’attività istruttoria fino a quel punto compiuta.
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso Ł infondato.
In tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l’imprevedibilità dell’evento che rende impossibile la ripetizione dell’atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della “prognosi postuma”, mediante l’ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all’acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti. (Sez. 5, n. 11248 del 13/03/2025, P., Rv. 287755 – 01)
Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione – avente natura di “diritto consolidato” espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purchØ rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 – 01).
¨ stato precisato che, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 – 01).
¨ stato, anche, chiarito che, in tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice “ex ante” e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio (Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282492 – 01).
La valutazione espressa dalla Corte circa la non prevedibilità della successiva irreperibilità appare fondata su elementi solidi e su una previsione ex ante : come ritenuto nel provvedimento impugnato, la circostanza che i tre svolgessero attività lavorativa in Italia e che due di loro avessero dei documenti italiani faceva fondatamente ritenere un loro radicamento sul territorio e dunque come imprevedibile un loro allontanamento.
Ulteriore elemento evidenziato nel provvedimento impugnato Ł il fatto che la declaratoria di penale responsabilità sia fondata anche sulle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME sentiti nel corso del dibattimento, e ciò soddisfa la condizione cui questa Corte, in conformità al diritto convenzionale, subordina la loro utilizzabilità ai fini della declaratoria di penale responsabilità dell’imputato: le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell’accertamento di responsabilità, purchØ l’assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di
riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi.
Nel caso in esame, gli elementi di riscontro alle dichiarazioni predibattimentali sono costituiti dalle dichiarazioni degli altri testi, sentiti con le garanzie del dibattimento.
E’ poi priva di fondamento la critica mossa al provvedimento impugnato sotto il profilo delle mancate ricerche dei testi posto che non risultano, nØ sono stati indicati dal ricorrente elementi di collegamento dei testi con paese di origine tali da potere indirizzare in quei luoghi le ricerche, senza farle divenire meramente esplorative.
1.3 Anche il terzo motivo Ł infondato.
Il provvedimento impugnato ha diffusamente motivato la ragione della qualificazione giuridica del fatto come atto idoneo e diretto in modo non equivoco a provocare la morte della vittima.
La sede del colpo, le conseguenze immediate, cioŁ la recisione dell’arteria intercostale e il fatto che il perito abbia affermato che in difetto del pronto intervento dei sanitari tale colpo avrebbe condotto la vittima a morte, orientano in maniera netta ed inequivoca per la qualificazione del fatto come tentato omicidio.
Per le ragioni testŁ indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME Casa