Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3439 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte nell’interesse dell’imputato, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2023 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condanNOME alla pena di giustizia NOME COGNOME, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e documentale semplice (quest’ultima, in relazione alle sole scritture relative agli anni dal 2014 sino alla dichiarazione di fallimento), attribuitigli quale amministratore e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in datai 2 dicembre 2015.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali e, in particolare, degli artt. 525, comma 2 e 598 cod. proc. pen., per essere la sentenza stata deliberata in data 8 febbraio 2023 da parte di un collegio diverso da quello dinanzi al quale, all’udienza del 18 ottobre 2022, si era svolta la discussione.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per omessa valutazione, da parte della Corte d’appello, della memoria sottoscritta dall’imputato e depositata dinanzi al g.u.p. e per omessa disposta alle specifiche doglianze, con le quali nell’atto di appello si era lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte nell’interesse dell’imputato, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajramii, Rv. 276754 – 02 ha chiarito che la formulazione letterale dell’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. evidenzia inequivocabilmente che, in virtù del principio d’immutabilità del giudice, l’intero “dibattimento” deve svolgersi dinanzi ai giudice nella composizione che provvederà alla deliberazione conclusiva. Ne discende che, a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente
rinnovato, il che comporta la necessità della ripetizione della sequenza procedimentale prevista dal legislatore.
Ora, nel caso di specie, il mutamento del collegio ha riguardato una trattazione cartolare del giudizio, per quanto emerge dai verbali del 18 ottobre 2022 e del giorno 8 febbraio 2023, nei quali si dà atto delle conclusioni scritte presentate ai sensi del comma 2 dell’art. 23 d.l. n. 149 del 2020. L’erroneità del riferimento normativo – posto che il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato dalla legge di conversione (la I. n. 176 del 2020) del dl. n. 137 del 2020, il cui art. 23-bis disciplina il rito cartolare nei giudizi d’appello – non incide sul significato del verbale, che non viene posto in discussione dal ricorso.
In tale contesto, non si ravvisano attività processuali ulteriori rispetto a quelle poste in essere autonomamente ed ex novo dal collegio che ha poi assunto la decisione.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Va premesso che l’omesso esame di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugNOME sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 – 01, in materia cautelare). E il carattere di decisività si correla alla morfologia delle impugnazioni (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 – 0), che, per essere ammissibili, devono enunciare specificamente i “capi” o i “punti” della decisione impugnata, ed i “motivi” che sorreggono le “richieste”.
Ora, nel caso di specie, si deduce del tutto genericamente che la memoria ripercorrerebbe la vicenda, umana ed imprenditoriale, dell’imputato e che da essa emergerebbe la completa resipiscenza dello stesso e la piena comprensione del danno prodotto.
Resta, pertanto, non incrinata la motivazione con la quale la Corte territoriale non ha colto profili – s’intende, oggettivamente fondati – di carattere positivo idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Al riguardo, va ribadito che, secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, la ragion d’essere dell’art. 62-bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile; ne discende che la nneritevolezza di detto adeguamento non può
mai essere data per scontata o per presunta’ sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustific:arne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzioNOMErio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 2713150; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 25/10/2023.