Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3809 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
dalla parte civile NOME COGNOME nato a MILANO il 09/03/1973
NOME nato il 11/04/1953
avverso la sentenza del 22/05/2024 del TRIBUNALE di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 22 maggio 2024, il Tribunale di Trento ha assolto NOME COGNOME, membro del Parlamento europeo, dal reato di cui all’art. 595, primo e terz comma, cod. pen. Nel pronunciare l’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen il Tribunale ha ritenuto l’imputato non punibile «ricadendo il fatto sotto l’immunità» pre dall’art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea. Sec l’imputazione, COGNOME offendeva la reputazione del membro del Parlamento italiano NOME COGNOME pubblicando sul proprio profilo Twitter, in data 13 febbraio 2020, il seguente testo: «via libera a processare COGNOME per sequestro di persone nel caso dei migranti soccorsi dalla nav COGNOME. Brava Italia! Giustizia deve essere fatta. Speriamo che lo stesso avvenga anche per la sua massiccia corruzione con tangenti petrolifere russe». Secondo l’editto accusatorio, ta affermazione, resa all’indomani della, decisione sull’autorizzazione a procedere nei confronti NOME COGNOME da parte del Parlamento italiano per una specifica vicenda processuale, accreditava l’esistenza e la fondatezza di indagini e accuse a carico di NOME COGNOME per fat corruzione collegati a traffici di petrolio con la Russia. L’affermazione incriminata rispondente al vero e priva dei requisiti della continenza, non poteva considerarsi, qui opinione espressa nell’esercizio delle funzioni di parlamentare europeo.
Nell’interesse della parte civile, NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazi affidato a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. proc. pen., con cui si lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 8 del Protocollo n privilegi e le immunità dell’Unione europea, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribun ritenuto sussistente l’immunità in capo al Verhofstadt, nonostante la mancanza dei presupposti richiesti dal citato art. 8. Sostiene inoltre la difesa che il Tribunale, pur rievocando co orientamenti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, avrebbe poi tratto conclu illogiche e contraddittorie rispetto alle pronunce citate, in particolare per quel che ha rigua principi in tema di nesso funzionale tra opinioni espresse e funzioni parlamentari.
A tal proposito, la difesa ha ribadito la necessità della sussistenza di un legame di or temporale tra l’attività parlamentare e le opinioni espresse extra moenia, non essendo sufficiente a garantire l’immunità un “mero contesto politico” in cui le opinioni possano collocarsi. D legame temporale difetterebbe, nel caso di specie, posto che le altre opinioni espress dall’imputato circa le presunte connessioni di Salvini con la Russia, su cui insiste il Repor parlamento europeo, risalgono, l’una, a un’epoca ben lontana (gennaio 2019) rispetto al momento di pubblicazione (13 febbraio 2020) del post incriminato, e, l’altra, a un’epoca addirittura successiva (16 settembre 2020).
Già tale rilievo è sufficiente a deprivare di tenuta logica l’ordito motivazionale, considerando gli orientamenti espressi dal giudice costituzionale (sent. n. 82 dell’il. marzo 2
circa la necessaria antecedenza delle opinioni espresse intra moenia rispetto a quelle rese extra moenia ai fini della sussistenza dell’immunità di cui all’art. 68, primo comma, Cost.
In motivazione, inoltre, non v’è cenno alcuno ai contenuti effettivi di quanto dall’imputato nelle altre occasioni già indicate, per cui risulta impossibile verif corrispondenza di contenuti tra le opinioni espresse prima e dopo la propalazione inc
Né riveste utilità, a tal fine, il generico riferimento al “contesto politico” in cui extra moenia possano collocarsi. La difesa osserva, infine, che l’espressione “corruzi può qualificarsi come mera opinione, in quanto tale garantita dall’immunità di cui al citato protocollo, attesa la portata gravemente infamante della gratuita accus dall’imputato.
L’istanza di trattazione orale del ricorso, inviata dal difensore dell’imputato t del 26 settembre 2024, è stata rigettata in quanto tardiva, alla luce del disposto 611, comma 1 ter, cod. proc. pen., che prevede la necessità di presentazione dell’istan il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell’udienza. Sono state trasmesse a) l scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto p l’inammissibilità del ricorso, b) comparsa conclusionale nell’interesse della parte civile e spese, c) memoria nell’interesse dell’imputato, con cui si chiede pronunciarsi l’ina del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate. Non ha, invero, f la censura di violazione dei presupposti richiesti dall’art. 8 del Protocollo n. 7 su immunità dell’Unione europea (v., infra, 1.1) né quella relativa alla dedotta carenza di nesso funzionale tra le opinioni espresse dal Verhofstadt al di fuori dell’aula del Parlamento dallo stesso svolte nella veste di parlamentare europeo (v. infra, 1.2).
1.1. L’eccezione relativa alla violazione dei presupposti dall’art. 8 del Protoco privilegi e le immunità dell’Unione europea è soltanto enunciata e non ulteriormente ar (salvo quanto si esporrà infra, par. 1.2). La difesa si limita a ricordare che, in occ dell’udienza del 4 dicembre 2023, il Tribunale di Trento, mutato nella persona giudicante, ha ritenuto di acquisire la traduzione in lingua italiana del parere decisione del 16 luglio 2021, con cui il Parlamento europeo ha riconosciuto sussistent al COGNOME, l’immunità per le opinioni espresse (come previsto dall’art. 7, c Regolamento interno del Parlamento europeo, che disciplina la “difesa dei privile immunità”, nei casi in cui “si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro o d europea”). Preso atto dei contenuti di tale parere/proposta decisione, attentamente v Tribunale (nel rispetto, come si illustrerà, del principio di leale cooperazione), qu
puntualizzato che la decisione del Parlamento europeo costituisce un parere sprovvisto vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali, in dò conformandos interpretative suggerite dalla sentenza n. 200 del 21/10/2008 della Corte di giustizia europea (Marra, punto 39), ribadite, per la parte essenziale, anche dalla Corte Costit ord. n. 174 del 13/05/2010).
Fin qui (e, cioè, con riferimento all’acquisizione del parere del Parlamento europe dal Tribunale di Trento), non è dato riscontrare alcuna violazione dei presupposti richi 8 del Protocollo n. 7.
Procedendo oltre con l’analisi dell’impugnata sentenza, da un lato, e sempre avuto alla censura difensiva di violazione dell’art. 8, dall’altro, il giudizio di confo stabilito dal Tribunale e la normativa europea e interna, così come interpr giurisprudenza sovranazionale, costituzionale e di legittimità, non può che rafforzars
Infatti, fin dalle premesse della motivazione, il Tribunale ha correttamente im questione, ricordando -sulla falsariga della pronuncia della Corte di giustizia dell’Uni del 6.9.2011, in causa C-163/10, NOME, – la natura “assoluta” e di norma “sp menzionato articolo 8, alla luce del quale “i membri del Parlamento europeo non possono ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’eserc funzioni”.
Il significato di detta natura “assoluta” e dello status di norma speciale della disposizione in parola sono stati esplicati tanto dalla citata sentenza “NOME” quanto dalla richiamando con ordinanza del 13/05/2010 n. 174 la sentenza “Marra”, ha chiari mancando nell’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee rinvio ai diritti nazionali, la portata di tale immunità deve essere determinata unic scorta del diritto eurounitario (fermo restando, come già accennato, che la valut presupposti per l’applicazione dell’immunità rientra nella competenza esclusiva d nazionali chiamati ad applicare tale disposizione).
Trattasi dunque di una “specialità” e di una “assolutezza” da intendere non assolutezza del privilegio (dell’insindacabilità delle opinioni espresse) spettant parlamentare, bensì come autonomia dell’una fonte (europea) dall’altra (nazio mancanza di un rinvio, operato dall’art. 8 del Protocollo, ai diritti nazionali (di quanto previsto per l’immunità del parlamentare europeo prevista dall’art. 9, comma del Protocollo, che rimanda, invece, ai diritti nazionali: “per la durata delle Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle riconosciute ai membri del parlamento del loro paese: la differenza è messa in luce d COGNOME, n. 25 e sentenza Marra, n. 26).
Significato e conseguenze di tali specialità e assolutezza sono state così precisate di giustizia (nella dt. sentenza “COGNOME“, punto 26) : «l’art. 8 del Protocollo una norma speciale applicabile a qualunque procedimento giudiziario per il quale il europeo benefici dell’immunità in ragione delle opinioni e dei voti espressi nell’ese
funzioni parlamentari – mira a tutelare la libertà di espressione e l’indipendenza dei deput europei, sicché detto articolo osta a qualsiasi procedimento giudiziario instaurato a motiv opinioni e voti siffatti (v., in tal senso, sentenza COGNOME, cit., punti 27 e 45). Ne conseg quali che siano il regime di immunità previsto dal diritto nazionale oppure i limiti det quest’ultimo, una volta soddisfatti i presupposti di merito per il riconoscimento dell’immu sancita dall’art. 8 del Protocollo, quest’ultima non può essere revocata dal Parlamento europeo ed il giudice nazionale competente per la sua applicazione è tenuto a non dar seguito all’azion promossa contro il deputato europeo di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Marra, c punto 44).»
Che la “assolutezza” -così circoscritta- della garanzia prevista dall’art. 8 non si tradu assolutezza del privilegio è stato puntualizzato dalla Corte di giustizia, nella medesima senten appena citata, relativa a un caso in cui le opinioni erano state espresse dall’europarlamentare di fuori del Parlamento: nel risolvere la questione sollevata circa l’interpretazione dell’art Protocollo, la CGUE ha dichiarato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reat calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficia dell’immunità prevista dalla citata disposizione «soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti n principale» (punto 41, sent. “COGNOME“).
1.2 Tale precisazione avvicina al cuore del problema e del ricorso in esame, perché mette in luce il rapporto di strumentalità della guarentigia dell’insindacabilità delle opinioni e (nel caso di specie, extramoenia) dall’europarlamentare rispetto all’autonomia del Parlamento europeo.
Invero, la ratio della previsione di cui all’art. 8 del Protocollo (“i membri del Parlamen europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei vo espressi nell’esercizio delle loro funzioni”) va individuata nella necessità di tutelare dirett non già la libertà d’espressione del singolo componente del Parlamento, bensì l’attivi parlamentare stessa, che è, per definizione, “libera nel fine”: come affermato dalla Cor costituzionale la salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento «è ottenu assicurando a ciascun parlamentare il diritto di esercitare liberamente la sua funzione» (così proposito delle dichiarazioni intra moenia, Corte cost., sent. n. 347 del 2004; e, con specifico riferimento alla «libertà nel fine» propria della funzione parlamentare, v. Corte cost., sen 375 del 1997).
Non risulti eccentrico il riferimento alla giurisprudenza costituzionale italiana: invero, ratio accomuna il sistema nazionale delle immunità e quello europeo, radicandosi, entrambi i sistemi, nel medesimo substrato storico, da cui emerse -codificata nell’art. 9 del Bill of of rights
del 1698, la prima espressione dell’istituto in parola (“la libertà di parola e di dibattiti o in Parlamento non possono esser poste sotto accusa o in questione in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento”). E, nell’un sistema come nell’altro, l’insindacabilità delle opinion espresse dal parlamentare è garanzia strumentale rispetto all’autonomia del Parlamento: la libertà d’espressione del singolo parlamentare non è infatti concepita come privilegio, bensì com strumento di difesa, in primis, dell’organo parlamentare nel suo complesso e delle sue funzioni (si veda, a tal proposito, l’art. 5 del regolamento interno del Parlamento europeo, secondo c “l’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri; v. anche l’art. 17 del cita Protocollo, a norma del quale “i privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima”).
Tale puntualizzazione chiama in causa le necessità logica dei limiti che circoscrivono guarentigia dell’insindacabilità delle opinioni espresse e, in particolare, il limite del c funzionale.
La consonanza tra il sistema italiano delineato nell’art. 68, primo comma, Cost. e quell operante per il Parlamento europeo, proprio con precipuo riguardo al nesso cd. funzionale tra opinioni espresse e funzioni del membro parlamentare, è stata sottolineata dalla stessa Consulta (con sentenza n. 133 del 2018): «nel delineare l’immunità in esame, l’art. 68, primo comma, Cost. non adotta, come invece altre Costituzioni, un criterio spaziale, che espressamente limi l’insindacabilità agli atti compiuti all’interno dell’assemblea di appartenenza (ad esempio, 46, comma 1, della Legge fondamentale tedesca e art. I, sezione 6, della Costituzione degli Stati Uniti d’America). Predilige, invece, «un criterio funzionale in base al quale l’insindacabilità limitata alle opinioni espresse all’interno delle Camere. Ciò similmente a quanto avviene in a sistemi, come ad esempio quello operante per il Parlamento europeo (art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, su cui si veda Corte di giustizia dell’U europea 6 settembre 2011, in Causa C-163/10, NOMECOGNOME».
Per tematizzare più adeguatamente il criterio -non spaziale, come si è ricordato, bens funzionale- privilegiato dal sistema costituzionale italiano e da quello europeo, mette co osservare, muovendo ancora una volta dalle osservazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 2000, punto 4 del cons. in diritto), che la formulazione letterale dell’art. 6 Costituzione, oltre ad alcuni fattori di trasformazione della comunicazione politica nella soc contemporanea, rendono non più percorribile «la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell’esercizio delle funzioni parlamentari – e quindi coperti dall’immunità che garantisce l’autonomia delle Camere – i soli atti svolti all’interno dei vari organi parlame anche paraparlamentari».
E’ proprio in tale contesto di evoluzione delle forme della comunicazione politica che v collocato il corretto riferimento, operato dal Tribunale nell’impugnata sentenza, al fatto sempre più spesso la comunicazione politica avviene per il tramite di canali di social networking; sicché -ha osservato il Tribunale -le dichiarazioni asseritamente diffamatorie dell’imputa
espresse da un suo account twitter riservato alla sola comunicazione politica, non poteva ritenersi, soltanto per questo, non coperte dall’immunità. Alla luce di ciò -si aggiu considerarsi dirimente la censura difensiva tesa a evidenziare come le uniche dichiara dell’europarlamentare intra moenia siano state successive a quelle espresse nel post incriminato (p. 6 del ricorso).
Non può, infatti, sottacersi la rilevanza, per il tema in esame, dell’emersio modalità -legate, soprattutto, al progresso tecnologico e digitale, dell’esercizi politico-parlamentare, ciò che ha ridisegnato i confini dell’arena politica. Tale profi predetto criterio non spaziale, cioè non relativo alla localizzazione (v., anche, sul cost., n. 509 del 2002, punto 3 del cons. in diritto), bensì funzionale, privilegiato 8 del Protocollo in parola quanto dal sistema costituzionale nazionale, consente -o, qu non impedisce- di svincolare il nesso funzionale dalla sede parlamentare, ovverosi nozione di tipicità dell’atto strettamente legata all’attività svolta intra moenia.
Sicché la formula “nell’esercizio delle loro funzioni” (che ricorre sia nell’art. 6 nell’art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea) può col a condotte atipiche, prive, cioè, di una connessione con pregressi atti parlamentari tipici. La tesi difensiva, secondo cui la dichiarazione extra moenia, per qualificarsi come divulgativa, debba essere preceduta da una attività esercitata necessariamente intra moenia (non potendosi configurare, altrimenti, la finalità divulgativa della seconda attività, quella estern prima: il ricorrente richiama, sul punto, Corte cost. n. 82 del 2011), non adeguatamente i profili testé indicati; profili che possono valorizzarsi anche alla luce dell’art. 3, comma 1, della I. n. 140 del 2003, secondo cui «l’articolo 68, primo comm applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli i Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto c formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori Parlamento». In altri termini, anche dall’interpretazione letterale delle citate di nazionali e non- in tema di insindacabilità non può escludersi che tale guarentigia pos estesa ad atti atipici senza la necessità di verificare l’esistenza di un identico “pr intra moenia.
1.3 La decisione impugnata è corretta anche dal punto di vista dei rapporti -adegua concettualizzati – tra il principio di leale cooperazione (previsto, in via generale, n e nell’art. 18 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea) con i europeo da un lato, e il ruolo delle autorità giurisdizionali nazionali, dall’altro. Nel alla decisione del 16 luglio 2021, con cui il Parlamento europeo ha accolto la richies dei privilegi e delle immunità avanzata da Verhofstadt, il Tribunale ha ricordato che, se di leale cooperazione implica la massima considerazione della citata decisione del Pa
europeo, è anche vero che la competenza a decidere circa i presupposti per l’applicazione dell’immunità all’europarlamentare nel caso concreto spetta al giudice nazionale dello Stat membro nel quale debba essere esercitata l’azione penale.
In tal senso, il Tribunale ha operato buon governo dei principi posti dalla giurispruden sovranazionale, già citata, oltre che da questa Corte e interna; in particolare, risultano ce i riferimenti a Sez. 5, n. 51143 del 12/05/2014, P.m. in proc. De Magistris, Rv. 262095 – 0 ove si è chiarito che «in tema di diffamazione commessa da membro del Parlamento europeo, la valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’immunità a questi riservata rientra n competenza esclusiva del giudice nazionale che è chiamato a verificare, specificatamente ed in concreto, la sussistenza del nesso diretto ed evidente tra l’opinione espressa, cioè le dichiarazi ritenute diffamatorie, e le funzioni ricoperte, posto che la decisione di difesa dell’immuni norma dell’art. 6 del Regolamento interno del Parlamento europeo – costituisce un parere sprovvisto di effetto vincolante nei confronti del giudice nazionale» (v. anche Corte di Giust 21 ottobre 2008, in C-200/07, Marra, e Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, in C-163/10, COGNOME nonché ordinanza Corte costituzionale n. 174 del 2010).
E, infatti, dopo aver enucleato i passaggi salienti della decisione del Parlamento europeo de 16 luglio 2021 (in particolare, relativi alle sedi e alle date in cui l’imputato ha espresso le opinioni, nonché ai contenuti delle stesse), interpretati alla luce della giurisprudenza app citata, il Tribunale ha sviluppato le proprie autonome valutazioni in merito all’esistenz presupposti per riconoscere l’immunità nella fattispecie concreta. Rispetto a tale profilo d motivazione, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la valutazione resa dal Tribunale è affatto priva d’illogicità o di contraddittorietà; più precisamente, riscontra quella contrarietà, lamentata dalla difesa, tra le premesse teoriche e giurisprudenz valorizzate dal Tribunale, da un lato, e le conclusioni tratte in tema di nesso funzional opinioni espresse e funzioni parlamentari, dall’altro. Né appare centrata la doglianza incentra sull’assenza, nel caso in esame, di un legame di ordine temporale tra l’attività parlamentare e opinioni espresse extra moenia. Gioverà ricordare che, a parere della difesa, la motivazione sarebbe contraddittoria atteso che il Tribunale, per un verso, ha ribadito l’insufficienza, dell’applicazione della garanzia dell’immunità, di un “mero contesto politico” in cui le opin espresse extra moenia possano collocarsi e, dall’altro, ha ritenuto sussistente il nesso funzional proprio sulla base di un vago richiamo a un siffatto contesto politico. Il Collegio ritiene di disattendere tali eccezioni e, ciò, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il nesso d’ordine cronologico tra l’attività parlamentare e le opinioni espre extra moenia è stato precisamente individuato, posto che -come illustrato dal Tribunale- la dichiarazione incriminata (del 13 febbraio 2020) è stata preceduta (nel gennaio 2019) e seguita (nel settembre 2020) da altre dichiarazioni: la prima, via social network (piattaforma Facebook), incentrata su presunte connessioni del ricorrente con la Russia, la seconda, nel dibattito plenar sullo “Stato dell’Unione”.
In secondo luogo, il contesto politico nel quale si collocavano le opinioni espresse extra ‘moenia dall’europarlamentare, lungi dal ridursi a un’astratta e generica invocazione di stile parte del Tribunale, o dall’esaurirsi in vago collegamento tematico, è stato inv adeguatamente definito. Infatti, nel ritenere sussistente una connessione diretta tra dichiarazione incriminata e le funzioni dell’imputato quale membro del Parlamento europeo, i Tribunale ha osservato che, nel contesto storico e politico in cui la espressione incriminat stata resa, il delicato tema dei rapporti tra paesi europei e Russia, oltre che della guerra all’ordine del giorno non soltanto nelle agende delle politiche nazionali e internazionali, ma an dei mass media e nelle aule del Parlamento europeo in sessione plenaria. In tal modo, il Tribunale ha operato buon governo delle indicazioni offerte da questa Corte in tema di verifica de ricorrenza dei presupposti dell’immunità demandata al giudice nazionale: a tal proposito, si rimarcato come detta verifica non possa «prescindere dal contesto di “merito” in cui essa s colloca, dovendo il giudice nazionale coniugare le valutazioni effettuate nella decisione immunità- le quali, sebbene integranti un parere non vincolante, devono, comunque, essere tenute in primaria considerazione, in forza dell’obbligo di leale cooperazione tra le istitu europee e le autorità nazionali- con la vicenda concreta oggetto di giudizio» (Sez. 5, 51143/2014, P.m. in proc. De Magistris, cit. in motivazione).
In altre parole, risulta adeguatamente esplicitata l’esistenza di quel nesso dir (contenutistico e cronologico), che deve risultare con evidenza, tra l’opinione espressa e funzioni parlamentari e che non può prescindere da una specifica indagine sulle circostanze in cui sono state rese le dichiarazioni oggetto di contestazione (modalità e contesto del esternazioni) e sul contenuto delle dichiarazioni oggetto del giudizio.
L’insistenza del ricorrente sulla necessaria contestualità temporale tra l’attività intra moenia e l’attività esterna non tiene adeguatamente in conto il fatto che lo specifico contesto sto politico cui si è riferito il Tribunale (rapporti tra paesi europei e Russia, scenari bellici che non ancora deflagrati all’epoca dei fatti qui in esame, vale a dire nel febbraio 2020, gi prefiguravano) ha occupato le agende politiche e i dibattiti pubblici dei paesi europei non già alcuni mesi dell’anno 2020, bensì per anni (tanto da essere, ancor oggi, drammaticamente contrassegnato da attualità).
D’altro canto, come di recente sottolineato dal giudice delle leggi (Corte cost., sent. n del 10 giugno 2024, par. 8.2.1.) una rigida applicazione dell’indice del legame temporale termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non idoneo, nella sua rigidità, a qualificare “l’esercizio delle funzioni” (è in tale luce che inquadrare pronunce di questa Corte, v. ad es. Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276857 – 02, Sez. 5, n. 21320 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 259878 – 01, in cui si è evidenziat che «l’immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell’attiv parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese “extra moenia”, soltanto quando queste
presentino una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentar siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette “interne”»).
Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio ritiene che il ricorso vada ri pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17/10/2024
Il consigliere estensore
Il presidente