Immissioni Moleste da Stufa a Legna: La Cassazione Conferma la Condanna
L’utilizzo di una stufa a legna può trasformarsi da fonte di calore a causa di un procedimento penale? La risposta è affermativa, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda le immissioni moleste di fumo e fuliggine che hanno portato non solo a una condanna penale, ma anche a un cospicuo risarcimento dei danni. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni dei giudici.
I Fatti: Fumo e Danni alla Salute tra Vicini
La controversia nasce in un contesto di vicinato. Il proprietario di un’abitazione viene condannato dal Tribunale per il reato previsto dall’art. 674 del codice penale, ovvero “Getto pericoloso di cose”. Per un periodo di circa quattro anni, dal 2014 al 2018, l’impianto di riscaldamento a legna dell’imputato, alimentato da una stufa a olle, aveva generato fumi ed esalazioni. Queste emissioni invadevano costantemente l’abitazione dei vicini, due persone affette da asma bronchiale, aggravando le loro condizioni di salute.
L’aspetto cruciale della vicenda è che l’imputato era stato più volte informato del problema e del danno che stava causando, ma aveva deliberatamente continuato a utilizzare la stufa. Questo comportamento ha spostato la qualificazione della sua condotta da una semplice negligenza a una volontà consapevole, ovvero il dolo.
Il Percorso Giudiziario e le Immissioni Moleste in Cassazione
Dopo la condanna in primo grado, che prevedeva una pena di 206 euro di ammenda e un risarcimento di 5.000 euro per ciascuno dei due vicini, l’imputato ha presentato ricorso. La Corte di Appello, rilevando l’inappellabilità della sentenza, ha trasmesso gli atti direttamente alla Corte di Cassazione.
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. Una critica al giudizio di colpevolezza, proponendo una valutazione alternativa delle prove raccolte.
2. Una contestazione sulla presunta sproporzione tra la lieve entità della pena penale e l’ingente somma stabilita come risarcimento del danno.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Il Ruolo della Cassazione: Giudizio di Legittimità e Non di Merito
I giudici hanno innanzitutto ribadito un principio fondamentale: la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice del Tribunale. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente. Nel caso specifico, la ricostruzione del Tribunale è stata giudicata attenta e ben fondata su prove sia documentali che testimoniali.
La Distinzione tra Pena e Risarcimento del Danno
Anche il motivo relativo alla sproporzione tra sanzione penale e risarcimento civile è stato respinto. La Corte ha spiegato che la determinazione della pena e la quantificazione del danno risarcibile seguono percorsi valutativi diversi e non coincidenti. Il Tribunale aveva motivato congruamente entrambe le decisioni, tenendo conto, per il risarcimento, del danno alla salute subito dalle parti civili per un lungo periodo di tempo.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su considerazioni razionali e consolidate. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta solida, poiché basata su una ricostruzione dei fatti completa e logica. La Corte ha evidenziato come il giudice di merito abbia correttamente individuato l’elemento soggettivo del reato non nella colpa, ma nel dolo. L’imputato, infatti, era pienamente consapevole che l’uso del suo impianto di riscaldamento causava un danno concreto ai vicini, ma ha scelto di perseverare nella sua condotta. Questa consapevolezza e volontà integrano il dolo richiesto per il reato di immissioni moleste.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che opporre differenti apprezzamenti di merito, come tentato dalla difesa, esula completamente dal perimetro del giudizio di legittimità. Le valutazioni su pena e risarcimento sono state ritenute immuni da censure, in quanto il giudice di primo grado aveva fornito una giustificazione adeguata sia per l’entità dell’ammenda sia per il quantum del risarcimento, liquidato in via equitativa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che le immissioni moleste di fumo, odori o vapori possono configurare un vero e proprio reato, con conseguenze sia penali che civili. In secondo luogo, chiarisce che la consapevolezza di arrecare disturbo o danno al vicino può far scattare l’accusa di dolo, aggravando la posizione dell’imputato. Infine, la decisione ribadisce l’autonomia tra la sanzione penale, che punisce la violazione della legge, e il risarcimento civile, che ha lo scopo di ristorare il danno subito dalla vittima, e che può quindi essere di importo significativamente più elevato.
Quando il fumo prodotto da una stufa diventa un reato?
Quando le emissioni sono idonee a offendere, imbrattare o molestare le persone, integrando il reato di “Getto pericoloso di cose” previsto dall’art. 674 del codice penale, come nel caso di fumi ed esalazioni che invadono l’abitazione dei vicini e ne pregiudicano la salute.
È sufficiente la negligenza per essere condannati o serve la volontà di danneggiare?
In questo caso, la Corte ha confermato che l’elemento soggettivo era il dolo e non la colpa. Questo perché l’imputato ha continuato a utilizzare l’impianto pur essendo pienamente a conoscenza dei problemi e dei danni alla salute che stava causando ai vicini.
Il risarcimento del danno deve essere proporzionato alla pena penale?
No. La Corte ha chiarito che la commisurazione della pena e la determinazione del danno risarcibile attengono a profili valutativi non coincidenti. Pertanto, un risarcimento del danno (liquidato in 10.000 euro totali) può essere notevolmente superiore alla pena pecuniaria inflitta (206 euro di ammenda).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29403 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MEZZOLOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata con atto di appello la sentenza resa dal Tribunale di Trento il 28 settembre 2022, con cui NOME COGNOME è stato condanNOME alla pena di 206 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 674 cod. pen., commesso in Faedo dal 13 ottobre 2014 sino all’8 giugno 2018, essendo stato l’imputato altresì condanNOME a risarcimento dei danni in favore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, dan liquidati, in via equitativa, nell’importo di 5.000 euro per ciascuna parte civile.
Rilevato che, con provvedimento del 10 gennaio 2024, la Corte di appello di Trento, rimarcata l inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte
Considerato che i primi quattro motivi, con i quali, in termini tra loro sovrapponibili, si la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati, quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’ ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale, all’esito di una compiuta rassegna delle dimostrative acquisite, sia orali che documentali, ha ritenuto configurabile a carico di Fil reato contestato; è infatti emerso dall’istruttoria che i fumi e le esalazioni che hanno invas 2014 al 2019 l’abitazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi affetti da asma bronchiale, sono state causate dall’impianto di riscaldamento a legna dell’abitazione di NOME COGNOME, alimentato da una stufa a olle, avendo l’imputato continuato a utilizzare tale imp nonostante fosse ben a conoscenza dei problemi che l’uso ne causava, per cui correttamente l’elemento soggettivo della contravvenzione è stato individuato non nella colpa, ma nel dolo.
Ribadito che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cu la difesa, peraltro con non infrequenti richiami fattuali, contrappone differenti apprezzament merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfi . ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato che il quinto motivo, con il quale si contesta la sproporzione tra condanna penale condanna al risarcimento del danno, è parimenti manifestamente infondato, atteso che la commisurazione della pena e la determinazione del danno risarcibile attengono a profili valutati non coincidenti, fermo restando che, nel caso di specie, il Tribunale ha c:ongruamente motivato (pag. 12-13 della sentenza impugnata) sia l’entità della pena che il quantum del risarcimento.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, dovendo il ricorrente esser altresì condanNOME alle spese del grado sostenute dalle parti civili, liquidate come da disposi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi civili che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.