Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49417 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49417 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 03 aprile 2023 la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 21 settembre 2022, ha condannato COGNOME per il delitto di cui all’art. 12, comma 3 lett. a), d.lgs. n. 286/1998, per avere, con un complice, procurato l’ingresso illegale in Austria ad almeno 145 stranieri irregolari, curando il loro trasporto allo scalo merci di Verona e la loro abusiva salita sui treni merci in partenza, tra il 13/09/2021 e il 15/11/2021.
La Corte di appello ha dichiarato infondati tutti i motivi di impugnazione, in particolare confermando la qualificazione giuridica contestata anziché derubricare il reato nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, e ritenendo provata la sussistenza dell’aggravante del numero di stranieri favoriti, nonché respingendo i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, ad eccezione di una questione relativa al calcolo della pena pecuniaria, che è stata ridotta.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286/1998. Il numero di 145 stranieri favoriti, contestato nell’imputazione, è privo di riscontri, e comunque deriva da una pluralità di trasporti, per cui per ritenere sussistente tale aggravante occorreva accertare se in ognuno di essi il numero dei trasportati fosse pari a cinque o più. Tale accertamento manca, e la sentenza è illogica laddove afferma, da un lato, che ogni trasporto costituisce una violazione della norma, e dall’altro lato conferma l’aggravante per ognuno di essi. Essa cita un unico episodio in cui sarebbero stati trasportati allo scalo merci undici stranieri, ma in ordine ad esso la sentenza di primo grado chiarisce che costoro vennero visti giungere in taxi, ma subito sparirono dalla vista degli operanti. In altre due occasioni, poi, alla frontiera austriaca furono fermati in un caso sei e in un altro caso otto stranieri, i quali però non sono stati identificati, rendendo così impossibile accertare se si trattasse realmente di migranti irregolari. La mancata identificazione, inoltre, rende anche insussistente la prova che le persone accompagnate allo scalo merci, talvolta riprese dalle telecamere, fossero le stesse poi salite sul treno merci e giunte in Austria o in Germania, dal momento che spesso non c’è neppure corrispondenza numerica tra tali soggetti. In una
occasione in cui nove migranti furono fermati in Germania e rimpatriati in Italia, è risultato che ben sette di loro avevano pendente una domanda di protezione internazionale, e quindi non potevano essere considerati migranti irregolari. Senza tale accertamento è quindi impossibile ritenere provato il favoreggiamento, in ciascun viaggio, di cinque o più stranieri.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce l’errata qualificazione del reato. I migranti si trovavano già in Italia, e quindi la condotta consistente nel favorire il loro spostamento sul territorio italiano deve essere qualificata come violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, non essendo stato favorito l’ingresso in Italia bensì solo la permanenza nel territorio dello Stato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce l’erroneità e illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha confermato la valutazione di mera equivalenza delle attenuanti, e non ha quindi tenuto conto, in modo adeguato, delle sue ammissioni, ripetute per ben quattro interrogatori, con le quali ha anche fornito indicazioni utili per identificar il gestore delle operazioni illecite.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e aspecificità.
3.1. Il primo motivo di ricorso ripropone la questione della insussistenza dell’aggravante contestata, senza confrontarsi effettivamente con la sentenza impugnata. La Corte di appello ha respinto la questione alle pagine 7 e 8, facendo riferimento alle prove raccolte e menzionando, a conferma della sussistenza dell’aggravante, l’episodio relativo al trasporto presso lo scalo merci di undici persone, «poi fatte salire sul treno». Nel ricorso si richiama una breve parte della motivazione della sentenza di primo grado, all’apparente fine di contestare l’effettiva sussistenza della prova, ma non viene censurato alcun travisamento della stessa, ed anzi si menzionano altri due episodi in cui la polizia austriaca fermò in un caso sei e nell’altro caso otto stranieri clandestini. La prova di un trasporto di persone superiore a cinque in almeno tre occasioni è ampiamente sufficiente per contestare l’aggravante, essendo errata l’affermazione del ricorrente secondo cui essa sussisterebbe solo se tutti i trasporti avessero avuto ad oggetto un numero così elevato di persone. Il motivo è inammissibile anche perché chiede a questa Corte, di fatto, una diversa valutazione degli elementi probatori, che è invece preclusa al giudice di legittimità, chiamato solo a valutare la tenuta logica del provvedimento impugnato, la sua completezza e non contraddittorietà.
L’ulteriore questione posta in questo motivo di ricorso, circa la mancata identificazione degli stranieri e la indispensabilità di questo adempimento per qr)./N
ritenere sussistente il reato, non risulta sia stata avanzata nell’atto di appello. La sentenza impugnata, peraltro, l’ha valutata alla pagina 10, in quanto oggetto dell’appello proposto dal coimputato, e oltre a ribadire la motivazione non illogica del giudice di primo grado, circa la deducibilità della irregolarità dei migranti dalle modalità con cui tentavano di entrare in Austria o in Germania, ha riportato le ammissioni dello stesso COGNOME, circa il fatto che costoro pagavano somme elevate per espatriare, perché erano clandestini. Anche questa parte del motivo di ricorso, quindi, è inammissibile, o per l’omessa deduzione della questione al giudice di appello, o per la sua aspecificità, non confrontandosi con la sentenza impugnata.
3.3. Infine è inammissibile il terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla omessa declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La sentenza impugnata motiva adeguatamente la sua decisione, ritenendo che l’elemento positivo costituito dalle ammissioni rese dall’imputato non possa prevalere sulla gravità dei fatti e sulla loro reiterazione, avendo egli «mirato soprattutto a ridimensionare il suo ruolo e la sua comprensione della rilevanza penale della condotta». La Corte di appello ha quindi tenuto conto dell’elemento favorevole costituito dai quattro interrogatori resi dal ricorrente, ma lo ha ritenuto non prevalente sugli elementi che hanno comportato una valutazione negativa della gravità del fatto,
dell’intensità del dolo e della pericolosità del soggetto. Devono perciò ribadirsi i consolidati principi di questa Corte, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), e «In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativ apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto» (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
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Il Consigliere estensore