Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7863  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in TURCHIA il DATA_NASCITA (CUI: CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, avvocato COGNOME del foro di TRAPANI, in difesa di COGNOME COGNOME ALI’, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche e riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni tre di reclusione ed euro 2.000.000 di multa, la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Locri in data 9 giugno 2022 con la quale il cittadino turco COGNOME NOME veniva dichiarato responsabile del concorso nel delitto di immigrazione clandestina ex artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3 lett. a), b), c), d), ed e), comma 3-bis e 3-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, perché, in concorso con altri soggetti non identificati, conducendo dalle coste turche verso il territorio dello Stato italiano un natante tipo nnotopesca, promuovevano, organizzavano ed effettuavano il trasporto, nonché realizzavano atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di 201 citt non euro-unitari.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell’imputato per il sopra indicato delitto sulla base delle dichiarazioni rese da tre migranti, tratti in salvo dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, che riconoscevano l’imputato come uno dei conducenti dell’imbarcazione, nonché dell’informativa di reato e del video acquisito su richiesta della difesa.
Ricorre COGNOME NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando:
la violazione di legge, con riferimento agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità, anche sotto il profilo del ragionevole dubbio; la difesa denuncia la non attendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai migranti sentiti a sommarie informazioni, nonché l’erronea valutazione della prova a discarico (video riproducente il “vero” conducente del natante), che si porrebbe in contrasto con la prova a carico dell’imputato; la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza sul punto delle dichiarazioni rese dall’imputato (primo e secondo motivo);
la violazione di legge, con riferimento alle circostanze aggravanti degli artt. 12, comma 3 lett. a), b), c), d), ed e), comma 3-bis e 3-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, e il vizio della motivazione anche sotto il profilo della mancanza di risposta alle deduzioni difensive che richiedevano l’esclusione delle aggravanti. In particolare: quanto al fine di profitto, non risulta che l’imputato fosse inserito ne
circuito criminale dell’immigrazione illegale o che abbia incamerato denaro per la conduzione dell’imbarcazione; quanto alla permanenza o ingresso di più di cinque persone, non è stata accertata l’assenza di titolo di ingresso delle persone che si trovavano sull’imbarcazione; quanto all’esposizione a pericolo di vita e a trattamenti inumani, i migranti erano consapevoli dei rischi che stavano correndo e, comunque, manca la prova di un effettivo rischio o di un degradante trattamento; quanto al concorso di tre o più persone, la contestazione riguarda unicamente l’imputato e non anche altri soggetti, fermo restando che l’eventuale altro conducente non è stato mai denunciato o indagato; quanto alla disponibilità di armi, nessun’arma è stata rinvenuta o indicata (terzo e quarto motivo). 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso, nonché in quanto denuncia questioni non consentite.
I primi due motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili perché generici.
2.1. Il ricorso non si confronta con la specifica motivazione dei giudici di merito circa la sovrapponibilità delle dichiarazioni testimoniali, convergenti e ricche di coincidenti dettagli su tutte le fasi del viaggio, anche tenuto conto del fatto che i tre sono stati esaminati separatamente e senza la possibilità di alcun confronto in merito alla versione dei fatti da fornire e hanno riconosciuto senza esitazione COGNOME quale conducente del natante.
La circostanza che, come fin da subito emerso, uno dei migranti abbia anche riconosciuto un secondo conducente, circostanza che trova conferma nel video acquisito, non è stata ritenuta idonea, con giudizio di merito solidamente ancorato alle risultanze probatorie, ad escludere la concorrente responsabilità del ricorrente, da tutti e tre i testimoni indicato quale conducente dell’imbarcazione.
2.2. D’altra parte, è inammissibile la deduzione del ragionevole dubbio, sia a cagione del duplice conforme giudizio di responsabilità, sia in considerazione dell’assenza di un effettivo travisamento della prova.
2.3. Non è, infine, dotata di capacità critica l’argomentazione secondo la quale non sarebbero state considerate le dichiarazioni dell’imputato che, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, ha reso una versione giudicata del tutto contrastante con gli elementi probatori acquisiti, sicché priva di effettivo contenuto critico.
Anche i restanti motivi sono inammissibili perché estranei al devolutum.
3.1. L’atto di appello, esattamente riassunto nella sentenza impugnata, non conteneva alcuna censura in merito alle circostanze aggravanti, sicché ne è inammissibile la proposizione in sede di legittimità.
3.2. I motivi sono comunque generici.
Anzitutto va precisato che la doglianza sulla circostanza aggravante delle armi non è contestata nell’imputazione, né è presa in considerazione dai giudici di merito, sicché è arduo comprendere quale sia il contenuto del motivo di ricorso.
Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, contestate e ritenute, il ricorso è del pari inammissibile in ragione della genericità dello stesso anche con riguardo alla sentenza di primo grado: il numero dei migranti è chiaramente indicato e risulta accertato sulla base degli atti utilizzabili per la decisione; il numero d concorrenti nel reato è stato accertato sulla base delle convergenti dichiarazioni dei migranti che hanno descritto la trafila seguita, con i vari passaggi da un soggetto ad un altro, per finire sull’imbarcazione tratta in salvo dalle forze italiane; è irrilevante la circostanza che, allo stato, l’unico soggetto condannato sia l’imputato, perché la responsabilità concorsuale di altri soggetti viene incidentalmente affermata (non ultimo con riguardo alla disposta trasmissione degli atti per procedere a carico dell’altro conducente dell’imbarcazione che è stato identificato); la messa in pericolo della vita dei migranti risulta dal necessario intervento delle forze italiane e dalla descrizione del viaggio effettuata dai migranti (il viaggio è durato cinque giorni ed è stato assai periglioso).
Quanto alla sottoposizione a trattamenti inumani, è sufficiente rimarcare che, alla luce delle indicazioni offerte dai migranti circa le condizioni di soggezione e di trasporto cui sono stati sottoposti, il motivo è privo di capacità critica.
Quanto al motivo di lucro, i giudici di merito hanno chiarito, senza ricevere una critica specifica, che il trasporto dei migranti è avvenuto per motivi di lucro e che, ancorché il pagamento del prezzo sia stato effettuato prima dell’imbarco, il
conducente dell’imbarcazione partecipava a pieno titolo al motivo a delinquere, avendo assunto l’incarico fin dalla partenza e, dunque, in perfetta continuità con le precedenti operazioni preparatorie.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024.