Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41553 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41553 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di TREVISO in difesa di COGNOME NOME e NOME che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di NOME e NOME è ascritto il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver procurato l’ingresso in Italia, in violazione della normativa in materia, a n. 77 soggetti extra comunitari, stipati all’interno di rimorchio di auto articolato condotto dagli imputati; fa commesso in Trieste il 12 giugno 2021.
Con sentenza in data 8 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato ascritto, condannandoli, ciascuno, alla pena di anni sei di reclusione ed € 1.400.000 di multa.
Con sentenza in data 6 ottobre 2022 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado.
In data 12 giugno 2021 una pattuglia della compagnia carabinieri di Latisana accertava il transito sull’autostrada A4 di un autoarticolato con targa rumena, che, al casello di Latisana, abbandonava l’autostrada per poi imboccare la rampa di accesso per rientrarvi; al controllo, veniva identificato l’autista in Mari NOME e il passeggero in NOME NOME; all’apertura del carico veniva accertata la presenza di 77 persone stipate in dieci casse di legno, bisognose di aria, acqua e cibo.
All’udienza di convalida dell’arresto NOME COGNOME aveva dichiarato di essere partito dalla città di Arad in Romania per trasportare in Italia un quantitativo di merce che era stato caricato sul suo mezzo in casse, il cui reale contenuto era rimasto a lui non conosciuto; NOME COGNOME aveva riferito di essere dipendente dell’NOME, e di non aver mai saputo quale fosse il materiale trasportato.
Nel corso del giudizio di primo grado NOME COGNOME aveva ammesso di essere stato consapevole della presenza dei migranti nel rimorchio, precisando che il dipendente COGNOME ne era stato all’oscuro.
Le sentenze di merito, preso atto delle dichiarazioni confessorie di NOME, hanno ritenuto il concorso nel reato di NOME sulla base di una serie elementi, significativi della piena consapevolezza in capo all’NOME della presenza dei migranti nel rimorchio.
In tal senso si è valorizzato: la lunghezza del viaggio, dalla Romania a Padova, – che rendeva verosimile sia che NOME avesse chiesto a NOME di conoscere la tipologia del materiale trasportato sia che NOME ne fosse stato messo al corrente per assicurarsene una adeguata collaborazione -; la condotta tenuta da NOME al momento della scoperta della presenza dei migranti nel rimorchio – senza alcuna presa di distanza rispetto a NOME e senza collaborare con
gli inquirenti cui non rivelava il codice di sblocco del suo telefono cellulare -; non attendibilità del racconto fatto da COGNOME circa le modalità di carico delle casse già chiuse, siccome smentito dal teste COGNOME che aveva riferito che i migranti erano stati fatti salire nelle casse già posizionate sul rimorchio; l manovra compiuta alla guida dell’autoarticolato, che, alla vista della pattuglia dei carabinieri, era uscito al casello di Latisana per poi imboccare la corsia di accesso al casello di entrata.
Veniva ritenuta la sussistenza delle circostanze aggravanti del numero, di almeno tre, dei concorrenti nel reato – desumibile dall’elevato numero dei migranti e dai messaggi riscontrati sull’utenza cellulare in uso a NOME -; de numero dei migranti superiore a cinque; dell’esposizione dei migranti a pericolo per l’incolumità nel corso del viaggio dalla Romania – desumibile dalla necessità dell’intervento di personale medico al momento dell’apertura del rimorchio -; della sottoposizione dei migranti a trattamento inumano o degradante desumibile dal fatto che i migranti erano stati costretti all’interno di casse d legno chiuse -; del fine di trarne profitto.
Le sentenze hanno ritenuto non concedibili le attenuanti generiche per la gravità del fatto e per l’assenza, da parte degli imputati, di segni di effettiv resi piscenza.
Il difensore di NOME e NOME ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 34 cod. proc. pen. per essersi il collegio della Corte territoriale pronunciato con sentenza dopo aver respinto due richieste formulate dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello aveva respinto le richieste per la ritenuta non concedibilità delle attenuanti generiche e per la incongruità della pena finale richiesta, punti della decisione sui quali il collegio aveva così anticipato giudizio.
La difesa sollecita la Corte al promovimento di questione di costituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen. per violazione degli art. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità al giudizio del collegio della Corte di appello che abbia rigettato una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione delle ordinanze, pronunciate in data 27 settembre 2022 e 6 ottobre 2022, con cui la Cort
territoriale aveva respinto le richieste proposte ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza relativo all’imputato COGNOME, per aver il secondo giudice proceduto ad una valutazione unitaria e complessiva degli elementi indiziari, a scapito di una considerazione specifica di ciascun dato, giungendo ad una affermazione di penale responsabilità solo probabile e non certa.
Tale valutazione, che prescinde dalla considerazione di ciascun elemento probatorio sotto il profilo della loro certezza, precisione e gravità, aveva riguardato, con riferimento alla posizione dell’imputato COGNOME, il ritenuto interesse per l’accertamento della natura del carico trasportato – affermato in termini solo apodittici nei confronti di COGNOME solo soggetto dipendente rispetto al coimputato NOME e senza confrontarsi con la ragionevole ipotesi secondo la quale solo una volta entrati nel territorio nazionale NOME avesse informato NOME dei migranti stipati nel veicolo -, l’atteggiamento reticente assunto nell’immediatezza dell’intervento delle forze dell’ordine – compatibile con la non conoscenza della lingua italiana -, il contrasto con quanto affermato dal teste COGNOME – in realtà non sussistente -, l’uscita dall’autostrada al casello di Latisana – condotta compatibile anche con una consapevolezza, in capo ad NOME, acquisita in quel frangente, dopo l’ingresso nel territorio nazionale -, il rifiu dell’imputato a consentire agli inquirenti l’accesso alla memoria del suo telefono cellulare – compatibile con la non conoscenza della lingua italiana e con lo stato d’animo dell’imputato al momento dell’intervento delle forze dell’ordine -.
Con il quarto motivo viene denunciata l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME in data 14 giugno 2021 ai carabinieri di Latisana come persona informata, e non, come doveva essere, quale soggetto indagato del reato di cui all’art. 10-bis d.lvo n. 286/1998.
Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio in ordine alle circostanze aggravanti speciali.
Alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME consegue la mancanza di prova in ordine al concorso nel reato di una terza persona, risultando a tal fine insufficiente il messaggio ricevuto da NOME relativo ad altro contesto.
La consapevolezza in capo agli imputati del numero dei migranti è stata ritenuta in termini apodittici, senza alcun riferimento a dati fattuali di ess Significativi.
La sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione dei migranti a pericolo di vita o per l’incolumità era stata fondata sui medesimi elementi posti a fondamento della concorrente circostanza aggravante della sottoposizione a trattamento inumano.
Da escludere anche l’aggravante del fine di profitto, rimasta priva di riscontro probatorio diretto in relazione ai due imputati.
Con il sesto motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche nei confronti di entrambi gli imputati.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, complessivamente considerati, vanno respinti.
I primi due motivi di ricorso, comuni alle posizioni di entrambi i ricorrenti, riguardano la statuizione adottata dalla Corte territoriale in relazion alla richiesta formulata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Da una parte, con il motivo secondo, i ricorrenti impugnano dette statuizioni sotto il profilo della carenza motivazionale, dall’altra, con il pri motivo, i ricorrenti assumono che il collegio, respinta la richiesta del così detto concordato sulla pena, si era reso incompatibile alla pronuncia nel merito del giudizio, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 34 cod. proc. pen.
In subordine, la difesa prospetta la incostituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità al giudizio la pronuncia negativa sulla richiesta ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
1.1. Va, innanzitutto, dichiarata la inammissibilità del secondo motivo, relativo alle due ordinanza di rigetto del concordato sulla pena, provvedimento non impugnabile.
Il collegio, presa contezza dei diversi orientamenti presenti sul punto in giurisprudenza NOME (nel NOME senso NOME dell’impugnabilità, NOME vedi Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, EZE, Rv. 283610 e Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, SENTINA, Rv. 284806; in senso contrario: Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464 e Sez. 7, n. 20085 del 0210212021, GLIASCHERA, Rv. 281512), aderisce a quello negativo per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, si deve rilevare che il legislatore del 2017 non ha previsto l’impugnabilità dell’ordinanza negativa pronunciata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 599bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., né può essere ritenuta la impugnabilità con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., risultando l’ordinanza in parola non equiparabile alle sentenze ovvero ai provvedimenti in materia di libertà personale cui si riferisce la disposizione citata.
L’art. 586 cod. proc. pen. prevede l’impugnabilità delle ordinanze pronunciate nel giudizio, diverse da quelle in materia di libertà personale, solo congiuntamente all’impugnazione della sentenza pronunciata all’esito del medesimo giudizio.
Peraltro, NOME anche NOME in NOME relazione COGNOME all’impugnazione COGNOME delle NOME ordinanze dibattimentali è necessario che la parte vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lettera a, cod. proc. pen.
Situazione che non ricorre nello specifico caso dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Infatti, la parte privata impugnante, nello specifico caso, si duole del mancato accoglimento dei motivi sui quali le parti avevano concordato e della mancata rideterminazione della pena nei termini, concordemente, indicati, statuizioni che il giudice di appello ha necessariamente esaminato e deciso in sentenza con statuizione che la parte può impugnare con pieno esercizio del diritto di difesa.
La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., infatti, è una sentenza di merito, pronunciata all’esito di una procedura a carattere deflattivo, sia in relazione al giudizio di appello che in ordine alla impugnabilità che non comporta effetti sostanziali diversi, e più favorevoli per la parte privata, rispetto alla sentenza d’appello pronunciata ai sensi dell’art. 605 cod. proc. pen.
Ne discende che la parte privata non ha interesse all’impugnazione dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen.
1.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per diverse ragioni.
Innanzitutto, la violazione dell’art. 34 cod. proc. pen. non è sanzionata con la nullità della sentenza pronunciata dal giudice, in ipotesi, incompatibile, in assenza di una espressa statuizione normativa, speciale ovvero generale (non risultando integrato un caso di incapacità del giudice di cui all’art. 178, lettera a
cod. proc. pen.), bensì dà luogo ad un caso di ricusazione del giudice, rimessa all’iniziativa delle parti ( Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, NOME, Rv. 273852).
Iniziativa che, nel caso in esame, le parti non hanno assunto.
Con riguardo alla sollecitata questione di costituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen., essa, per le considerazioni appena svolte, risulta non rilevante nel presente giudizio, in quanto l’eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte Costituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa all’incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione.
Si deve, infine, aggiungere che, comunque, nel caso in esame si tratta di pronuncia incidentale adottata nella medesima fase processuale, rispetto alla quale è manifestamente infondata la censura di violazione dell’art. 24 costituzione ( Sez. 6, n. 2180 del 04/11/2022, QOSA, Rv. 284204).
Il terzo motivo di ricorso propone censura motivazionale in relazione al giudizio di colpevolezza relativo a NOME, siccome fondato sulla prova indiziaria.
In particolare, si sostiene, i giudici del merito avrebbero proceduto ad una valutazione solo complessiva dei dati indiziari senza considerare ciascun indizio sotto i profili della precisione e gravità; il motivo, quindi, sottopone a vagl critico ciascun indizio, evidenziandone la equivocità e, dunque, l’assenza dei necessari requisiti qualitativi.
Il motivo ha contenuto di merito.
Si deve premettere, in diritto, che la prova indiziaria di un fatto si fonda sulla lettura complessiva dell’intero compendio probatorio di natura indiretta, e dunque non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi, ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
Peraltro, tale lettura globale deve essere preceduta dalla valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678, COGNOME; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967).
Presupposto fondamentale di tale complessa valutazione probatoria è la certezza storica dell’indizio, che costituisce espressione del requisito normativo
della precisione codificato dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 266882).
Dunque, una volta accertata la realtà storica del dato fattuale in valutazione ai fini della prova indiziaria, ne va apprezzata la sua precisione e gravità – requisito che esprime il livello di necessità logica tra il fatto no (indizio) e il fatto ignoto da provare -, il grado di concordanza dei vari dat indiziari, che, infine, vanno valutati complessivamente onde verificare la valenza probatoria dell’insieme dei dati indiziari disponibil (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, PIRAS, Rv. 280414).
Ora, il motivo di impugnazione in esame, al di là della generica e generale censura formulata alla pagina 13, laddove la sentenza di appello viene criticata per non aver proceduto al vaglio critico di ciascun dato indiziario sotto i profil della precisione e della gravità, e alla pagina 14, dove si sostiene che gli indizi valutati non erano costituiti da “fatti certi”, quando, dalla pagina 16, si confront con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata si risolve in una lettura alternativa di ciascun dato indiziario, volta a marginalizzarne la valenza probatoria rispetto al fatto da provare.
La sentenza di appello, a fronte dell’assunto dell’imputato COGNOME di non aver mai avuto contezza del fatto che il carico trasportato era costituito da migranti, assunto che il reo confesso NOME aveva confermato, ha indicato una serie di circostanze che, valutate complessivamente, provavano che, invece, l’imputato COGNOME fosse consapevole di condurre nel territorio italiano un gruppo di migranti, in violazione delle norme sull’immigrazione.
I dati fattuali presi in considerazione sono:
la lunghezza del viaggio (dalla Romania all’Italia) durante il quale NOME si era alternato ad NOME nella guida dell’auto articolato;
l’atteggiamento tenuto da COGNOME in occasione del momento critico del viaggio: dapprima, pur diretto a Padova, NOME, alla guida del mezzo, usciva dall’autostrada al casello di Latisana per poi, avvistata una pattuglia di carabinieri, dirigersi, di nuovo, verso il casello di entrata; una volta venuto all luce il carico di migranti COGNOME rimaneva in silenzio ed assumeva un atteggiamento di collaborazione con NOME e di non collaborazione con le forze dell’ordine;
la non attendibilità del racconto di COGNOME, che aveva riferito di aver assistito alle operazioni di carico del rimorchio, avvenute collocando le casse già chiuso e quindi senza poterne verificare il contenuto.
La Corte territoriale ha rilevato la inverosimiglianza delle riferite modalità di carico dei migranti a bordo dell’autoarticolato, risultando, invece, logico che le casse fossero state posizionate vuote sul rimorchio e ivi i migranti si fossero accomodati salendovi uno ad uno, evidentemente sotto gli occhi delle persone, fra i quali gli imputati, che si dovevano occupare del viaggio; la maggiore adeguatezza logica dell’ipotesi che NOME, proprietario del mezzo, avesse condiviso con NOME, scelto come compagno di viaggio, la “delicatezza” del carico che imponeva un viaggio con soste ridotte al minimo e particolare attenzione per evitare controlli, rispetto all’ipotesi che COGNOME fosse stato tenuto del tutto all’oscuro dei rischi nei quali veniva coinvolto; la perfetta concordanza di atteggiamenti tenuti dai due imputati in occasione del controllo: la manovra evidentemente finalizzata a sfuggire ai carabinieri, l’assenza di collaborazione con gli inquirenti.
Elementi che sono stati ritenuti convergenti nel dar conto del fatto che NOME fosse stato, sin dall’inizio del viaggio, consapevole che il carico era costituito da 77 migranti.
Il motivo di ricorso rilegge i dati disponibili, evidenziando, nella prospettiva di una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità, come ogni dato indiziario fosse suscettibile di spiegazione alternativa, ritenuta dalla difesa maggiormente fondata rispetto a quella ritenuta dai giudici del merito.
Né dai rilievi della difesa è possibile ricavare una carenza argomentativa della sentenza impugnata, che ha valutato, quanto all’atteggiamento dell’COGNOME, l’ipotesi che lo stesso fosse stato condizionato dalla non conoscenza della lingua italiana, evidenziando, con motivazione esente di vizi logici o giuridici, che COGNOME non aveva manifestato alcun stupore di fronte alla scena che si era verificata all’apertura del rimorchio ed aveva ben compreso che i carabinieri volevano accedere ai dati del telefono cellulare, ed ha pure segnalato, di fronte alla prospettata ipotesi che solo una volta avvistata la pattuglia dei carabinieri NOME avesse informato NOME della reale natura del carico, che la manovra diversiva era stata prontamente realizzata dall’autista NOME. iNf
Il quarto motivo di ricorso denuncia l’inutilizzabilità delle dichiarazion rese da NOME COGNOME, siccome rese come persona informata sui fatti laddove doveva essere sentito come persona indagata del connesso reato di cui all’art. 10-bis d.lvo n. 286/1998.
Il motivo è generico.
La difesa si è limitata ad argomentare sui presupposti giudici della denunciata inutilizzabilità, senza peraltro indicare i temi rispetto ai quali la prova
di cui veniva denunciata l’inutilizzabilità, era stata ritenuta dai giudici del meri come decisiva (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
I motivi quinto e sesto censurano la sentenza impugnata in relazione al giudizio sulle circostanze, e dunque in ordine al riconoscimento delle circostanze aggravanti del numero di almeno tre concorrenti nel reato, del numero di almeno cinque migranti, dell’esposizione dei migranti a pericolo per l’incolumità, dell’aver agito per fine di profitto, e al diniego delle attenuanti generiche.
4.1. Quanto al numero di almeno tre concorrenti nel reato, il quinto motivo rileva che le dichiarazioni rese dal teste COGNOME erano inutilizzabili, con conseguente assenza di prova del fatto integrante la circostanza aggravante.
Il motivo, in parte qua, è generico.
La sentenza impugnata, sul punto, ha fondato il giudizio anche sul dato relativo all’elevato numero di migranti, dato compatibile solo con una articolata, anche in termini numerici, organizzazione, e sul contenuto della messaggistica riscontrata nella memoria del telefono cellulare in uso a NOME.
Il motivo ha preso in considerazione solo il contenuto dei messaggi, valutati, in parte, come ambigui e, in parte, come riferiti ad altre circostanze.
La censura della difesa, dunque, da una parte, non si confronta con l’argomento relativo alle dimensioni del fatto e alla conseguente necessità organizzativa del coinvolgimento di ben più dei due soggetti incaricati del trasporto in Italia, e, dall’altra, sviluppa una valutazione critica con contenuto d merito, comunque generica a fronte della precisa indicazione del messaggio nel quale l’interlocutore di NOME lo sollecita a filmare i migranti.
4.2. In ordine alla circostanza aggravante del numero di almeno cinque migranti, il motivo sostiene che gli imputati non avevano assistito alle operazioni di salita dei migranti sul rimorchio e quindi non erano a conoscenza del numero dei migranti.
Il motivo è generico.
La difesa, infatti, propone un argomento di merito, fondato sulla diretta considerazione del compendio probatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata, che ha evidenziato che l’utilizzo di un auto articolato rendeva comunque evidente agli autisti che il numero dei migranti era elevato, compatibile, appunto, con le dimensioni del mezzo utilizzato.
4.3. Con riguardo alla circostanza aggravante dell’esposizione dei migranti a pericolo per l’incolumità, il motivo rileva che la motivazione – che ha
valorizzato il fatto che i migranti avevano viaggiato all’interno di casse in legno poteva riguardare la concorrente aggravante della sottoposizione a trattamento inumano, ma non quella in parola.
Il motivo è infondato.
Si deve precisare che le due circostanze aggravanti speciali di cui trattasi concorrono, riguardando, l’una, le modalità del viaggio (tali da costituire trattamento inumano e degradante) e, l’altra, le conseguenze del viaggio (tali da aver esposto il migrante a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità).
La sentenza impugnata ha esattamente fondato il giudizio relativo alle due circostanze, evidenziando, da una parte, che le modalità del viaggio (“all’interno di casse sigillate con piccole aperture”) erano state inumane o degradanti risultando i migranti considerati come oggetti di traffico illecito, e dall’altra, che si era realizzata l’esposizione a pericolo per l’incolumità de migranti, come desumibile dalla necessità dell’intervento medico non appena aperto il rimorchio.
4.4. In relazione alla circostanza aggravante dell’aver agito per fine di profitto, il motivo deduce, in fatto, che non è “in alcun modo provato che i due correi abbiano agito per finalità di profitto” e, in diritto, che non è sufficiente, ad integrare l’addebito della circostanza aggravante, la consapevolezza che concorrenti abbiano agito per finalità di profitto.
Il motivo è generico.
La difesa, infatti, non si confronta con l’argomento valorizzato dal secondo giudice, che ha evidenziato che la condotta tenuta dagli imputati li aveva esposti a elevato rischio, poi concretizzatosi, di essere arrestati, circostanza significativa del fatto che gli imputati erano animati della prospettiva di ricavarne un significativo profitto economico.
Il motivo, dunque, si limita a dedurre un argomento di merito, senza alcuna critica alla specifica motivazione resa sul punto dal secondo giudice.
4.5. Il sesto motivo censura il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando il ruolo marginale svolto dagli imputati e l’assenza di precedenti specifici.
Il motivo ha contenuto di merito.
La difesa sollecita il collegio ad una rivalutazione del merito con riguardo a tale punto della decisione, senza nessuna critica alla struttura della motivazione della sentenza impugnata, che ha giustificato il diniego in ragione delle modalità del fatto e del negativo profilo di personalità, desumibile dall’assenza di segni di effettivo pentimento.
I giudici del merito, dunque, hanno congruamente dato contezza delle ragioni della decisione sul punto, evidenziando profili che rientrano nei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., in relazione ai quali va esercitata discrezionalità giudiziale in tema di trattamento sanzionatorio.
Considerate le complessive ragioni della decisione, vanno respinti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 13 giugno 2023.