Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49339 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49339 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME ELSEYED NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME COGNOME ABD EL COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento degli stessi.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 3 ottobre 2018 il Tribunale di Udine, in rito ordinario, ha condannato NOME alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione e 25.000 euro di multa ed NOME alla pena di 8 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, oltre la statuizione accessoria della confisca del denaro ed assegni in sequestro, per il concorso nel
reato dell’articolo 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, perché effettuavano il trasporto nel territorio dello Stato di due cittadini di nazionalità egiziana do averli fatti entrare illegalmente in Italia dal territorio austriaco, portandoli a bo di una autovettura condotta da NOME e di cui NOME era passeggero. Il fatto è commesso il 21 gennaio 2016.
Con sentenza del 18 ottobre 2022 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato la confisca del denaro e degli assegni in sequestro e confermato nel resto la sentenza di primo grado.
In particolare i giudici del merito hanno giudicato gli imputati responsabili del reato loro attribuito, in quanto in data 21 gennaio 2016 alle 15:00 la polizia di frontiera di Tarvisio ha fermato l’autovettura Ford Fiesta guidata da NOME, su cui NOME viaggiava sul sedile anteriore destro, e due cittadini egiziani privi di tito di soggiorno sul sedile posteriore; la polizia di frontiera ha verificato che quest ultimi non avevano documenti d’identità, e che, perquisita l’autovettura, erano stati rinvenuti due telefoni cellulari, nonché denaro contante per importo consistente; nel corso dell’indagine era stato verificato che vi erano stati contatti telefonici alle 9:40, 9:49, 9:55 della stessa giornata del 21 gennaio 2016 tra il telefono di NOME e quello di uno dei due cittadini extracornunitari trasportati, e che risultavano anche contatti tra il telefono di uno dei cittadini extracomunitari e quello di un cittadino bosniaco che aveva contatti telefonici con un soggetto che, a sua volta, aveva avuto contatti telefonici con NOME; inoltre, per stessa ammissione di NOME, uno dei due soggetti extracomunitari era padre di un suo ex dipendente. All’esito dell’esame di questo materiale probatorio i giudici del merito hanno ritenuto non credibile la versione resa degli interessati, secondo cui l’incontro con i due egiziani in territorio austriaco era stato casuale ed era avvenuto nel corso di un viaggio di lavoro destinato all’acquisto di una autovettura, anche attesa la diversità di versioni date dagli imputati in sede di convalida davanti al g.i.p. e in sede di udienza preliminare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limi strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso NOME
Con il primo motivo deduce inosservanza legge penale e vizio di motivazione in punto di responsabilità per il reato attribuito per mancanza dell’elemento oggettivo dello stesso; in esso si sostiene, in particolare, che mancherebbe la prova idonea a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che i due cittadini stranieri trasportati fossero effettivamente irregolari, non sarebbe stata valutata,
infatti, l’irrilevanza come prova a tal fine dei modelli plurilingue compilati nel cor dell’accertamento di polizia, in quanto redatti in assenza di un interprete di lingua araba, non sarebbe stata valutata la evidente difficoltà degli operanti di polizia giudiziaria ad interloquire con i due stranieri in mancanza di tale interprete, non sarebbe stato considerato l’esito della perquisizione dell’autovettura nel corso del quale era stata rinvenuta una copia del passaporto di uno dei due cittadini trasportati.
Con il secondo motivo deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione in punto di responsabilità per il reato attribuito per mancanza dell’elemento soggettivo dello stesso; in esso si deduce, in particolare, che non vi sarebbe la prova che l’imputato fosse consapevole della mancanza di titolo dei due stranieri a fare legittimo ingresso nel territorio dello Stato, si sostiene che non stata valutata adeguatamente la tesi difensiva della casualità dell’incontro tra gli imputati e i due trasportati; non è stato attribuito inoltre rilievo alla sentenza assoluzione passata in giudicato per il reato di falsa testimonianza dei due dipendenti di NOME che in giudizio avevano affermato di aver dovuto contattare con urgenza il proprio datore lavoro in Austria per un accertamento dei vigili urbani imponendone il rientro anticipato in Italia.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione del minimo edittale della pena; in particolare, si ritiene che la sentenza impugnata non abbia spiegato le ragioni per cui non è stato valutato ai fini della concessione del minimo della pena il tenue disvalore giuridico del fatto, l’incensuratezza dell’imputato, la sua positiva condotta processuale.
2.2. Ricorso NOME
Con il primo motivo deduce erronea applicazione- legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta la sussistenza di un concorso morale o materiale dell’imputato con NOME, in quanto mancherebbe qualsiasi condotta rilevante di NOMENOME NOME NOME solo il passeggero dell’autovettura nel reato asseriltamente commesso da NOME, atteso che questi aveva la disponibilità dell’autovettura, aveva la disponibilità di denaro, e non aveva bisogno di interprete, talchè non si comprende quale contributo abbia dato NOME.
Con il secondo motivo deduce violazione norma penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha valutato la compartecipazione di NOME ai sensi dell’art. 114 cod. pen., in quanto la pronuncia di appello non si sarebbe curata di verificare se i singoli comportamenti tenuti dal ricorrente abbiano configurato contributi concreti e essenziali nella economia del reato
ricorrendo ad illogici riferimenti congetturali su ipotetiche complicazioni potevano sorgere in territorio austriaco.
Con il terzo motivo deduce violazione norma penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di applicare la di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. peri, in quanto ha ritenuto che i dei clandestini favoriti integrerebbe il profilo delle condotte plurime ostati concessione del beneficio, ha ritenuto l’esistenza di un grave ed intenso pr della partecipazione soggettiva degli imputati senza effettuare un’inda complessiva sulla personalità di NOME per spiegare in cosa consista quel live dolo così accentuato in relazione alla condotta concretamente tenuta.
3. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Con conclusioni, anticipate per iscritto e ribadite in udienza, il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglim degli stessi.
Considerato in diritto
1. Il ricorso di NOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, che censura il giudizio di responsabilità sul piano sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, è inammissibile, perchè introduce elementi di illogicità della motivazione, ma è meramente rivalutat delle evidenze probatorie su cui è stato fondato il giudizio di merito.
La sentenza d’appello ha ritenuto che sul piano oggettivo gli stran trasportati nell’auto di NOME fossero effettivamente privi di titolo di soggi scrivendo che “è emerso che i cittadini stranieri trasportati dagli imputati privi di documenti e di validi titoli di ingresso in territorio nazionale, cir che risulta dalla deposizione testimoniale dei soggetti che hanno partecipat controllo ma anche dai verbali di sequestro e dalle annotazioni acquisite al fasc del dibattimento. La difesa degli imputati sostiene che tali documenti esisteva che gli stranieri li avevano esibiti ad NOME ed ad NOME, tuttavia non viene alcun riscontro dalle dichiarazioni, nè viene riscontrata l’acquisizione delle e fotografie che gli imputati avrebbero effettuato dei predetti documenti”.
Il ricorso sostiene che la valenza probatoria della deposizione testimonial coloro che hanno partecipato al controllo di polizia è viziata dalla mancanz interprete che impediva agli operanti di comprendere correttamente quant
affermavano i due trasportati e che lo stesso modulo plurilingue compilato dai medesimi presenta lo stesso vizio, ma si tratta a tutta evidenza di una mera valutazione della sufficienza o meno di una prova a fondare il giudizio di responsabilità, valutazione che è preclusa in sede di legittimità.
Peraltro, il motivo di ricorso è fondato sulla tesi della possibile esistenza d documenti legittimanti all’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, ma ta tesi nel processo è rimasta una pura congettura, ed il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
E’ inammissibile anche l’argomento speso dal ricorso, secondo cui non sarebbe stato tenuto conto del rinvenimento nell’autovettura della fotocopia del passaporto di uno degli stranieri, argomento che non è idoneo ad introdurre elementi di illogicità nella motivazione della sentenza di appello, che sul punto ha osservato in modo del tutto logico che ciò “neppure riscontra il fatto che il clandestino fosse anche munito di un valido titolo per , l’ingresso in Italia”, passaggio logico della pronuncia di appello che non è attaccato adeguatamente in ricorso.
1.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo, che censura il giudizio di responsabilità sul piano della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato; esso, infatti, a sua volta, non introduce elementi di illogicità della motivazione, ma è meramente rivalutativo delle evidenze probatorie su cui è stato fondato il giudizio di merito.
L’argomento della casualità dell’incontro è stato, infatti, valutato dai giudic del merito che lo hanno ritenuto non sostenibile alla luce dei plurimi elementi di prova da cui si desumeva che l’incontro era stato preceduto da contatti tra ricorrente e trasportati, nonché tra essi ed ulteriori soggetti che avevano intermediato nel trasporto.
Il ricorso non riesce ad introdurre elementi di illogicità in questo giudizio. Non lo è, in particolare, la circostanza, su cui molto ha insistito la difesa del ricorre anche nella discussione orale, che i due dipendenti di NOME, che nel processo erano stati chiamati ad offrirgli la prova d’alibi, siano stati assolti dal reato di f testimonianza che era stato loro contestato.
La testimonianza dei due dipendenti, infatti, non forniva, in realtà alcun alibi al ricorrente, riguardando un elemento accessorio della vicenda (ovvero, che il viaggio di ritorno dall’Austria abbia seguito il ‘programma originario o sia stato accelerato dal controllo dei vigili urbani all’autolavaggio), che non incide sugl
elementi da cui era stato ricavato il giudizio di responsabilità sul piano soggettivo, ovvero l’esistenza di previ contatti tra ricorrente, trasportati ed intermediari.
L’esigenza di rientro accelerato in Italia a seguito di un controllo imprevisto dei vigili urbani nell’attività commerciale del ricorrente non è, infatti, sul pi logico incompatibile con la finalità illecita, o anche parzialmente illecita (perché l salita in Austria potrebbe anche essere stata determinata sia dalla necessità di raccogliere gli stranieri sia dalla opportunità di acquistare una autovettura), del viaggio.
Come, d’altronde, ha rilevato in modo del tutto logico la pronuncia di appello, la tesi della ipotetica buona fede del ricorrente nell’aver consentito a due immigrati, incontrati asseritamente per caso, di superare la frontiera Austria/Italia a bordo della propria autovettura ha basi molto deboli “per la provenienza degli stessi e per la notoria pericolosità delle attività poste in essere”.
1.3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.
Il giudice di primo grado ha calcolato la pena nel seguente modo: pena base, 1 anno ed 8 mesi di reclusione e 30.000 euro di multa; riduzione per attenuanti generiche: 1 anno e 3 mesi di reclusione e 25.000 euro di multa; il giudice ha spiegato in motivazione le ragioni per cui non ha applicato la riduzione massima per le attenuanti.
La sentenza d’appello ha ritenuto congrua tale pena, perché il favoreggiamento era avvenuto non in via occasionale ma con precisa programmazione delle attività illecite, nonchè per il numero dei soggetti trasportati e per l’assoluta assenza di ogni forma di resipiscenza.
Il ricorso attacca la motivazione sul trattamento sanzionatorio evidenziando il tenue disvalore giuridico del fatto, l’incensuratezza dell’imputato, la sua positiva condotta processuale, ma all’epoca di commissione del reato la pena edittale dello stesso era la reclusione da uno a cinque anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona. Ne consegue che i giudici del merito si sono già attestati sulla parte più bassa della forcella edittale, e quindi hanno già valutato nel calcolo le circostanze di fatto favorevoli al ricorrente.
In ogni caso, in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio il collegio ribadisce che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione della valutazione di tutti i criteri adottati p
addivenirvi in concreto (cfr. per tutte, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME e altri, Rv. 239754).
2. Il ricorso di NOME è infondato.
2.1. Il primo motivo di ricorso contesta il giudizio di responsabilità sul piano della esistenza o meno di un apporto causale di NOME al comportamento tenuto da NOME.
La sentenza di primo grado sostiene che NOME NOME svolto una mera funzione di supporto che non lo esime da responsabilità, atteso che risponde di concorso anche chi si limita a rafforzare l’altrui proposito criminoso; il suo ruolo sarebb stato quello di prestarsi “per dare manforte all’amico che evidentemente non se la sentiva di affrontare il viaggio da solo”.
La sentenza d’appello aggiunge che “NOME ha concorso non solo moralmente, ma anche materialmente con NOME, accompagnando il coimputato in modo tale da poterlo aiutare nel caso in cui fossero insorte delle complicazioni; la sua presenza inoltre giustificava anche il viaggio in territorio austriaco fondato sulla presunt necessità di acquistare un’autovettura usata; la presenza di NOME non era pertanto eventuale né suscettibile di essere eliminata senza una sostanziale modifica della fattispecie criminosa, proprio perché il programma delittuoso prevedeva una collaborazione nella gestione dell’illecito favoreggiamento fondato sul contributo di entrambi gli imputati”.
Il ricorso attacca la motivazione dei giudici del merito sostenendo che mancherebbe un comportamento attivo tenuto da NOME nella vicenda, che non guidava l’auto, non ha fornito il denaro necessario al viaggio, non ha tenuto i contatti, non era necessario come interprete.
In realtà, però, le decisioni dei giudici del merito sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto dell sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione’ abbia aumentato la possibilità della produzione del reato” (Sez. 5, Sentenza n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990).
I giudici del merito hanno applicato tali principi al caso in esame, valutando il complesso degli elementi di prova a loro disposizione, ivi comprese le dichiarazioni dello stesso NOME, da cui si desumeva che lo stesso non era capitato per caso sull’autovettura di NOME ed era coinvolto nell’organizzazione del viaggio, e ne
hanno desunto, con valutazione esente da vizi logici, che la sua presenza sull’autovettura non si giustificasse in altro modo, se non con quella della esigenza di fornire un contributo agevolatore al programma criminoso di NOME.
2.2. E’ infondato anche il secondo motivo, che censura la sentenza di appello per il mancato riconoscimento della attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen.
Il ricorso sostiene che la sentenza di appello non avrebbe evidenziato contributi concreti ed essenziali di NOME alla economia del reato ricorrendo ad illogici riferimenti congetturali su ipotetiche complicazioni che potevano sorgere in territorio austriaco. Ma, in realtà, la giurisprudenza di legittimità permette riconoscere l’attenuante soltanto se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO dell’iter criminoso (Sez. 3, Sentenza n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv.. 266461: ai fini del riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzilone di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare 1:rascurabile nell’economia AVV_NOTAIO dell’iter criminoso), ed il rafforzamento del proposito criminoso è incompatibile con il contributo di minima rilevanza richiesto per il riconoscimento dell’attenuante (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 26031 del 09/05/2013, PG in proc. Di Domenico, Rv. 256035). 2.3. E’ infondato anche il terzo motivo, dedicato al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La pronuncia impugnata ha ritenuto che il numero dei clandestini favoriti integrerebbe il profilo delle condotte plurime ostative alla concessione del beneficio, ed ha ritenuto ostativa anche l’esistenza di un grave ed intenso profilo della partecipazione soggettiva degli imputati.
Il ricorso sostiene che non si sarebbe in presenza di condotte plurime, che il fatto non sarebbe grave e mancherebbe una indagine complessiva sulla personalità di NOME per spiegare in cosa consista quel livello di dolo così accentuato in relazione alla condotta concretamente tenuta, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che “ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto
dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto evidentemente, decisivo” (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), e l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere effettuata dal giudice anche con motivazione implicita (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499 – 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266589 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione “magari in guisa implicita”).
Nel caso in esame, il riferimento contenuto nei passaggi logici della motivazione della sentenza all’attività organizzata sottostante l’incontro con i due trasportati, nonché lo stesso numero degli stessi, è motivazione non illogica di non riconoscimento della causa di non punibilità invocata.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna di NOME al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna di NOME al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 settembre 2023
Il consigliere estensore
GLYPH Il presidente