Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27740 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, co del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato previsto dall’art. 639, comma 2, cod. pen.. Si contestava all’imputato imbrattato il cancello ed il muro di cinta dell’abitazione della persona offesa con nera.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 639, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione: si contestava integralmente la capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della condanna rilevando le discrasie tra le prove dichiarative e le emergenze tratte dalle riprese delle videocamere di sorveglianza;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
2.3. si deduceva, infine, che non sarebbe costituzionalmente legittimo ritenere penalmente rilevante l’imbrattamento, tenuto conto che le “omogenee” condotte di danneggiamento sono state oggetto di depenalizzazione. Si allegava che sia il cancello, che il muro oggetto della condotta di imbrattamento non sarebbe esposti alla pubblica fede e, poiché non era neanche rinvenibile alcuna forma di violenza o minaccia, se la condotta contestata fosse stata inquadrata come danneggiamento non sarebbe perseguibile, il che creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra le fattispecie previste dagli artt 635 cod. pen. e 639 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal competenza del giudice di legittimità.
In materia il collegio ribadisce che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato a valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv 262965).
Nel caso in esame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto aderente alle emergenze processuali e priva di vizi logici, la Corte di appello riteneva che non vi fosse alcun dubbio circa l’attribuzione al ricorrente della condotta di imbrattamento. Veniva, infatti, rilevato che dalle prove raccolte emergeva che, benché la condotta imbrattamento del varco di ingresso pedonale della proprietà dell’offeso non fosse stata esulando dal raggio di copertura delle telecamere di sorveglianza, la stesso, risultava “coeva” al passaggio dell’imputato. Nella mattina del 16 maggio 2021 le
telecamere di videosorveglianza avevano infatti filmato COGNOME mentre transitava dinanzi all’abitazione dell’offeso – alle 11:50 – e, appena tre secondi dopo, immortalavano l’offeso uscire di corsa dal proprio giardino avvedutosi della vernice che colava dal cancello; si intravedeva, quindi, l’inseguimento nei confronti dell’imputato, unica persona in transito lungo la via (pag. 5 della sentenza impugnata). 1/4325-4»5
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la concessione circostanze attenuanti generiche non supera la soglia di ammissibilità.
Il collegio ribadisce che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986)
Nel caso in esame la Corte appello, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che di COGNOME aveva fruito di un trattamento sanzionatorio del tutto congruo e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche poteva essere legittimamente giustificato dall’assenza di circostanze di segno positivo e dalla rilevanza del precedente penale vantato.
Si tratta di una motivazione che non si presta ( alcuna censura in questa sede.
1.3. quanto alla questione di costituzionalità correlata alla irragionevolezza della punibilità delle condotte di imbrattamento alla luce della depenalizzazione di molte condotte di danneggiamento, il collegio riafferma in via preliminare che il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res aliena, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 262220 – 01; Sez. 2, n. 22370 del 10/05/2002, COGNOME, Rv. 221713).
Tanto premesso, si ritiene che la questione di costituzionalità proposta non risulti “rilevante” nel caso di specie, tenuto conto che la condotta di danneggiamento non penalmente perseguibile – ovvero quella “non” consumata su cose esposte alla pubblica fede e senza il ricorso alla violenza o alla minaccia – non è comparabile con la condotta contestata, che concerne l’imbrattamento di beni sicuramente “esposti alla pubblica fede”. Infatti sia il cancello, che il muro di cinta, per la loro collocazione e per il difetto di vi costante da parte del proprietario, devono identificarsi come “esposti alla pubblica fede”, nulla rilevando che all’interno fosse presente il proprietario, giacché questi non può
esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all’altrui rispetto (con riguardo al danneggiamento di una porta di ingresso: Sez. 1, n. 82 14/12/2018, dep. 2019, Pataffio, Rv. 274916 – 01).
Esclusa la “omogeneità” tra le condotte depenalizzate di danneggiamento e quel contestate di imbrattamento, penalmente rilevanti, ma punite con una pena infer rispetto a quella prevista dall’art. 635 cod. pen. per il danneggiamento di cose esp pubblica fede, deve ritenersi che la questione proposta non rileva nel caso di specie
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio 2024
L’estensore
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