Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a LUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
11 AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO della Repubblica di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Ravenna che in data 29/9/2023 ha assolto ai sen dell’art. 129 cod. proc. pen. COGNOME NOME dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 639 co cod. pen. come contestato nella richiesta di decreto penale di condanna formulata dal pubbli ministero, “perché il fatto non sussiste”, ritenendo l’inidoneità di ripetuti sputi sulla c dell’autovettura della parte lesa a ledere il bene protetto, ex art. 49 comma 2 cod. pen.
A sostegno del ricorso l’ufficio ricorrente deduce la violazione di legge in relazion artt. 639 comma 2 cod. pen., 49 comma 2 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. ed il vizio motivazione per aver operato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna valutazione di inoffensività in concreto, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., che gli era preclus strumento della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per applicando non correttamente la norma incriminatrice dell’art. 639 cod. pen., che presuppon un’offesa di carattere transitorio all’estetica del bene danneggiato ed all’uso libero ed imme dello stesso.
Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
L’assunto della sentenza impugnata secondo cui la pluralità di sputi sull’autovettura d persona offesa, all’altezza della maniglia, al fine di arrecare disturbo e disgusto alla propr erroneamente è stato ritenuto non poter configurare alcun pregiudizio al diritto di proprietà vettura, “posto che con una semplice e subitanea azione di pulitura (un semplice schizzo d’acqua l’offesa viene ad essere immediatamente e definitivamente cancellata”, senza che sia richiest “un’azione di ripristino di particolare dispendiosità”, elemento erroneamente rite caratterizzante sia il diverso reato di danneggiamento che, “seppur con minore intensità”, que di deturpamento o imbrattamento.
La descrizione del fatto operata dal giudice di merito, invece, appare conforme al dett dell’art. 639 cod. pen., che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, pres dai costi di ripristino del bene deturpato o imbrattato. Il reato di deturpamento o innbratta di cosa altrui, previsto dall’art. 639 cod. pen., infatti, si distingue da quello di danneg di cui all’art. 635 cod. pen. sotto il profilo del deterioramento, perchè produce solo un’alte temporanea e superficiale della “res”, il cui aspetto originario, quale che sia la spe affrontare, è comunque facilmente reintegrabile, mentre il reato di danneggiamento produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedis anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinat dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Rv. 2320 così anche Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Rv. 262220).
Nemmeno può ritenersi che l’agevole e poco dispendioso ripristino delle condizioni normal del bene imbrattato possa giustificare l’assoluzione del COGNOME per l’inoffensività del fat un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché, come dinanzi anticipato, l’agevole ripr del bene è connotazione tipica del reato di cui si tratta, che lo distingue dal d danneggiamento, ed in secondo luogo perché, anche in astratto, la valutazione dell’inoffensivi della condotta non compete al giudice investito di richiesta di emissione di decreto penal condanna.
Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell’emissione di un decreto penale di con può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo quando risul evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato o l’impossibilità di acquisire prov sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione d opportunità sul proficuo esercizio dell’azione penale o sulla inoffensività della condotta (Sez 3914 del 05/12/2013, Rv. 258298).
6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli a al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per quanto di competenza.
P.Q.M.
AnnullaFrtento senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Ravenna per quanto di competenza.
Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
La Presidente
Luci GLYPH Ipnperiali
NOME COGNOME