Illegalità della Pena: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
L’illegalità della pena è un concetto cruciale nel diritto penale, ma i suoi confini non sempre sono netti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul tema, chiarendo la differenza fondamentale tra una pena effettivamente illegale e una critica alla discrezionalità del giudice nella sua commisurazione. La decisione offre spunti importanti sia sul piano sostanziale che su quello procedurale, ribadendo i paletti per un ricorso ammissibile.
Il Contesto del Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta illegalità della pena dovuta a una ‘erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis del codice penale’. In sostanza, la difesa non contestava la colpevolezza, ma il modo in cui i giudici avevano quantificato la sanzione, ritenendolo ingiusto.
La Distinzione Chiave sull’Illegalità della Pena
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella precisa definizione di illegalità della pena. Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 47182/2022, Savin), i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: si ha pena illegale solo quando quella inflitta eccede i valori stabiliti dal legislatore. Questo può avvenire sia qualitativamente (quando si applica un genere di pena diverso da quello previsto, come l’arresto al posto della reclusione) sia quantitativamente (quando la pena supera il massimo o è inferiore al minimo edittale previsto per quel reato).
Una semplice critica al modo in cui il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale nell’applicare i criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.) non configura, di per sé, una pena illegale, ma attiene al merito della decisione.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni distinte ma concorrenti, una di natura procedurale e una di natura sostanziale.
La Novità del Motivo di Appello
Il primo ostacolo è stato di carattere procedurale. La Corte ha rilevato che la questione relativa alla quantificazione della pena non era mai stata sollevata nel precedente atto di appello. Si trattava, quindi, di una ‘censura inedita’, ovvero un argomento presentato per la prima volta in sede di legittimità. La procedura penale prevede che i motivi di ricorso siano specificati e sviluppati nei gradi di merito, e non è consentito introdurre nuove doglianze direttamente davanti alla Cassazione.
L’Erronea Prospettazione Difensiva
Il secondo, e più sostanziale, motivo di inammissibilità riguarda la stessa natura della doglianza. Come anticipato, la difesa ha impropriamente qualificato la sua critica come un caso di illegalità della pena. La Cassazione ha smontato questa tesi, spiegando che le argomentazioni difensive si limitavano a contestare l’uso del potere discrezionale del giudice di merito, senza dimostrare che la pena inflitta fosse uscita dalla ‘cornice edittale’ fissata dalla legge per il reato di furto in abitazione.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando due profili critici del ricorso. In primo luogo, il motivo sollevato era ‘inedito’, poiché la questione della quantificazione della pena non era stata oggetto dei motivi di appello, impedendo così una sua valutazione in sede di legittimità. In secondo luogo, e in modo dirimente, la Corte ha chiarito che la nozione di ‘pena illegale’ ha una portata specifica e non può essere confusa con una critica alla valutazione discrezionale del giudice. Citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha ribadito che l’illegalità si configura solo quando la sanzione inflitta è al di fuori dei limiti qualitativi e quantitativi fissati dal legislatore per la fattispecie di reato. Contestare l’applicazione dei criteri dell’art. 133 c.p. rientra nel merito della decisione e non in un vizio di legalità della pena.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: per denunciare con successo l’illegalità della pena, non è sufficiente lamentare un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, ma è necessario dimostrare che il giudice ha violato i confini edittali imposti dalla norma incriminatrice. Inoltre, viene ribadita l’importanza del principio di devoluzione, secondo cui non si possono introdurre motivi di doglianza nuovi nel giudizio di Cassazione.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la quantificazione della pena?
No, secondo l’ordinanza, un motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena è inammissibile se non è stato sollevato nei precedenti gradi di giudizio, configurandosi come una ‘censura inedita’.
Quando una pena è considerata ‘illegale’?
Una pena è considerata illegale solo quando eccede i limiti stabiliti dalla legge per quel reato, sia per genere e specie (es. ergastolo invece di reclusione) sia per quantità (superiore al massimo o inferiore al minimo edittale).
Un’errata applicazione dei criteri di commisurazione della pena (art. 133 c.p.) costituisce un’ipotesi di illegalità della pena?
No, l’ordinanza chiarisce che una critica al modo in cui il giudice ha esercitato la sua discrezionalità nel quantificare la pena all’interno della cornice legale non integra un’ipotesi di ‘illegalità della pena’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CORREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che eccepisce formalmente l’illegalità della pena “per erronea applicazione de/criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.”, è inammissibile in quanto:
la censura è inedita: il punto della pena non aveva formato motivo di appello;
in base alla stessa prospettazione difensiva non si vede in un’ipotesi di illegalità della pena che ricorre solo quando la pena inflitta eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024