Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32139 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste
avverso la sentenza emessa in data 30/01/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine nei confronti di COGNOME NOME COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611., commi 1 -bis e 1ter , cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte depositate in data 14/07/2025 dal Sostituto Procuratore l’annullamento senza rinvio della sentenza
generale, NOME COGNOME che ha chiesto impugnata;
lette le conclusioni scritte da ll’avv. NOME COGNOME difensore di Nardini NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME COGNOME la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati di rapina aggravata e di porto ingiustificato di coltello commessi in data 10/02/2024, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. prevalenti sulla recidiva reiterata e specifica, sanzione sostituita con il lavoro di pubblico utilità per la durata di giorni 1081 (e, quindi, per 2.160 ore) da s volgersi presso l’ente Croce Rossa Italiana , sezione di Udine.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per avere il giudice per le indagini preliminari, in conformità all’accordo intervenuto tra le parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., riconosciuto le concesse attenuanti generiche e la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza, sulla ritenuta recidiva reiterata e specifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448 , comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, è proponibile ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge.
Nel caso di specie, il Procuratore generale ha denunciato l’ inosservanza del disposto di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen. che effettivamente si configura, nella specie, avendo il Giudice per le indagini preliminari recepito l’accordo proposto dalle parti che prevedeva il riconoscimento di attenuanti generiche, unitamente alla concessa diminuente del risarcimento del danno, in termini di
prevalenza sulla (non esclusa) recidiva reiterata e specifica e ha conseguentemente operato una riduzione di un terzo della pena base, ancorchè la norma che si assume violata preveda espressamente il divieto di tale forma di bilanciamento nei casi previsti dall’art. 99, comma quarto, cod. pen.
Il ricorrente, pur correttamente prospettando una violazione di legge, nulla ha dedotto in ordine al la ‘illegalità della pena ‘ , così come determinata all’esito dell’erroneo giudizio di comparazione.
Va ricordato il principio dettato da Sez. U., n. 877 del 14/07/2022- dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 -01), proprio in tema di procedimento di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. , secondo cui la sanzione è illegale soltanto nel caso in cui essa eccede i limiti edittali generali previsti per ciascun genere o specie di pena dagli artt. 23 e seguenti, nonché dagli artt. 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti dalle singole norme incriminatrici per ciascuna fattispecie di reato, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che hanno portato alla determinazione della pena concordata siano stati computati in violazione di legge e, in particolare, vi siano stati errori nell’ iter di determinazione della sanzione base.
In particolare, per quanto qui rileva, il collegio di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha affermato: <>.
Nel caso di specie, si verte in un’ipotesi di pena ‘illegittima’.
La sanzione base per il più grave delitto di rapina è stata determinata nella misura di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, sulla quale è stata poi operata un’unica riduzione, ad anni quattro mesi quattro di reclusione ed
euro 1.600,00 di multa, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., erroneamente stimate prevalenti (anziché solo equivalenti), sulla recidiva reiterata e specifica.
Seppure determinata all’esito di un erroneo passaggio intermedio operato in violazione dell’art. 69 cod. pen., tale pena è, per un verso, rispettosa dei limiti edittali previsti dagli artt. 23 e 24 cod. pen. e, per altro verso, non inferiore al minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata, da individuarsi in quella di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 618,00, risultante dalla riduzione di un terzo del minimo edittale applicabile ratione temporis, cioè pari ad anni cinque di reclusione ed euro 927,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il giorno 10/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME