Illegalità della Pena nel Patteggiamento: Quando è Possibile Impugnare la Sentenza?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sul concetto di illegalità della pena, chiarendo quando e come è possibile presentare un ricorso. Nell’era della giustizia negoziata, capire questi limiti è fondamentale per gli operatori del diritto e per i cittadini.
Il caso in esame riguarda tre imputati che, dopo aver raggiunto un accordo con la pubblica accusa, hanno visto applicarsi una pena di due anni e otto mesi di reclusione. Insoddisfatti, hanno presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la pena fosse illegale a causa di una motivazione generica e stereotipata da parte del giudice.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Pena
Tre individui, dopo la riqualificazione di alcuni reati loro ascritti, avevano concordato una pena tramite patteggiamento con il Pubblico Ministero. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torino, recependo l’accordo, aveva emesso la sentenza di condanna.
Successivamente, gli imputati, tramite il loro difensore, hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La doglianza principale riguardava la presunta illegalità della pena. Secondo la difesa, il GIP si era limitato a una formula di stile nel motivare la determinazione della pena base e gli aumenti per la continuazione tra i reati, senza specificare a quali singoli fatti si riferissero i calcoli. In sostanza, si contestava al giudice di aver accettato acriticamente l’accordo senza un’effettiva verifica della sua legalità e congruità.
La Decisione della Cassazione e l’Illegalità della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, fornendo chiarimenti cruciali sui motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: i limiti imposti dalla legge al ricorso e la corretta interpretazione del concetto di pena illegale.
I Limiti del Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
La Corte ha innanzitutto richiamato l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per un numero ristretto di motivi, tra cui:
* Difetti nel consenso prestato dall’imputato.
* Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Errata qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I ricorrenti avevano invocato proprio quest’ultimo motivo.
La Definizione di Pena Illegale secondo le Sezioni Unite
Il punto centrale della decisione è la definizione di illegalità della pena. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale, già sancito dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza “Sacchettino”. Secondo questo orientamento, una pena derivante da patteggiamento è da considerarsi illegale solo quando eccede i limiti edittali, ovvero il minimo e il massimo stabiliti dalla legge per quel reato, o i limiti generali previsti dal codice penale.
Non rileva, invece, che i passaggi intermedi del calcolo (come la determinazione della pena base o gli aumenti per la continuazione) siano stati computati in violazione di legge, purché il risultato finale resti all’interno della cornice edittale. Un errore di calcolo intermedio non si traduce automaticamente in una pena illegale.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto la censura dei ricorrenti manifestamente infondata per due ragioni principali. In primo luogo, la loro contestazione non rientrava nella nozione di illegalità della pena come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Lamentare una motivazione generica sul calcolo non equivale a sostenere che la pena finale di 2 anni e 8 mesi fosse superiore a quanto consentito dalla legge per i reati contestati.
In secondo luogo, la Corte, esaminando gli atti, ha rilevato un aspetto decisivo: le istanze di patteggiamento formulate per iscritto dalla stessa difesa dei ricorrenti specificavano nel dettaglio sia la pena base sia gli aumenti per la continuazione. Il giudice, pertanto, non aveva fatto altro che recepire una prospettazione difensiva, giudicandola congrua. Di conseguenza, la doglianza si è rivelata infondata anche nel merito, poiché i dettagli del calcolo, la cui assenza era stata lamentata, erano in realtà presenti nell’accordo proposto dagli stessi imputati.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine in materia di patteggiamento: l’impugnazione della sentenza è un’eccezione, non la regola, e i motivi di ricorso sono tassativi e di stretta interpretazione. La nozione di illegalità della pena è circoscritta ai soli casi in cui la sanzione finale viola i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge. Le critiche relative alle modalità di calcolo o alla sufficienza della motivazione non possono, di per sé, giustificare un ricorso in Cassazione, specialmente quando il calcolo è stato proposto dalla stessa parte che poi lo contesta. Per la difesa, ciò implica la necessità di una ponderazione ancora più attenta in fase di accordo, poiché gli spazi per un ripensamento successivo sono estremamente ridotti.
Quando una pena concordata con il patteggiamento può essere considerata illegale?
Una pena patteggiata è considerata illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dalla legge (minimi e massimi di pena) o quelli specifici previsti per le singole fattispecie di reato. Non rilevano eventuali errori nei passaggi di calcolo intermedi se il risultato finale rientra in tali limiti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per una motivazione insufficiente o stereotipata sul calcolo della pena?
No, l’ordinanza chiarisce che una motivazione generica sulla determinazione della pena non costituisce un valido motivo di ricorso per illegalità della pena, soprattutto se gli elementi del calcolo (pena base e aumenti) erano stati specificati nell’istanza di patteggiamento presentata dalla stessa difesa.
Quali sono i motivi tassativi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43080 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43080 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: NOME NOME, nato in Macedonia il DATA_NASCITA, NOME, nato in Macedonia il DATA_NASCITA, NOME, nato in Macedonia il DATA_NASCITA, contro la sentenza del GIP del Tribunale di Torino dell’8.3.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8.3.2023 il GIP di Torino, su richiesta degli imputati ed acquisito il consenso del PM, ha applicato a NOME, NOME COGNOME, NOME (oltre che a NOME, non ricorrente), in relazione ai reati loro ascritti, riqualificati quelli di cui ai capi A e B ai sensi degli artt. 474 e 474-ter cod. pen., riqualificata, altresì, la recidiva contestata ad NOME in recidiva semplice, ritenuta a continuazione e le circostanze attenuanti generiche stimate
equivalenti all’aggravante ed alla recidiva, con la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa; il GIP ha disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ed analiticamente descritto e condannato gli imputati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali oltre che di quelle sostenute dalle costituite parti civili;
2. ricorrono per cassazione NOME, COGNOME e NOME con distinti ricorsi tutti, però, dall’identico contenuto ed a firma del medesimo difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale con conseguente illegalità della pena: rilevano, infatti, che la motivazione si risolverebbe in una formula stereotipata quanto alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione; sottolineano che, una volta venuta meno la ipotesi associativa, sarebbe stato necessario indicare a quali singoli fatti era riferita la quantificazione della pena per ciascuno degli imputati, a quali episodi si dovesse fare riferimento e quali erano gli aumenti stabiliti per la continuazione interna, tenuto conto della diversità dei fatti riferibili a ciascuno dei ricorren osserva che il giudice si è limitato a recepire acriticamente l’accordo processuale senza verificarne la legalità.
3. I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; il PM e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame i ricorrenti lamentano, per l’appunto, l’illegalità della pena per non essere stata questa determinata con riferimento alle singole ipotesi di reato ascrivibili a ciascuno di essi e, per altro verso, per non essere stati indicati i singoli aumenti per la continuazione.
La censura è manifestamente infondata sotto due profili: in diritto, e sufficiente richiamare l’arresto RAGIONE_SOCIALE SS.UU. “COGNOME” secondo cui la pena determinata all’esito del “patteggiamento” è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 – 01); sotto altro profilo, va poi rilevato che l’esame degli atti e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE istanze di patteggiamento formulate per iscritto dalle difese dei ricorrenti, consente di concludere nel senso
della infondatezza “nel merito” del rilievo difensivo, dal momento che, proprio in quella sede, erano stati specificati sia la pena base che gli aumenti per la continuazione cui la sentenza si è adeguata giudicando congrua la prospettazione difensiva e recependoli con la indicazione della pena finale.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 19.9.2023