Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 del G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinan
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno defi l’incidente di esecuzione, ad oggetto plurimo, promosso da NOME COGNOME i relazione a svariate condanne da lui riportate.
Per quanto di ulteriore rilievo in questa sede, il giudice dell’esecuzione:
A) rigettava l’istanza di rideterminazione in melius della pena già quantificata, ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., con ordinanza 11 luglio 2023 della Cor appello di Ancona, dopo l’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra le due sentenze della Corte di appello dell’Aquila dat rispettivamente, 12 marzo 2015 (irrevocabile il 16 dicembre 2016) e 28 febbrai 2018 (irrevocabile il 16 aprile 2018);
rigettava l’istanza di ripristino del beneficio dell’indulto, applic pregressi titoli con ordinanza 16 luglio 2016 del Tribunale di Teramo, e revoca ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, con ordinanz luglio 2017 della Corte di appello dell’Aquila.
Quanto alla questione sub A), il giudice dell’esecuzione osservava ch l’ordinanza 11 luglio 2023 della Corte di appello di Ancona era passata in c giudicata e, in assenza di circostanze nuove, il decisum non poteva essere in alcun modo, e quindi neppure a fronte della dedotta illegalità originaria della p rivisitato.
Quanto alla questione sub B), il giudice dell’esecuzione osservava che fronte di revoca di indulto decretata a seguito di avvenuta commissione, n quinquennio, di delitto non colposo sanzionato con pena detentiva non inferiore due anni (il reato ex art. 476 cod. pen., accertato con sentenza 12 marzo 2 della Corte di appello dell’Aquila) – la circostanza nuova rappresentata, o l’avvenuta degradazione del delitto in questione a reato satellite (per e dell’ordinanza di riconoscimento della continuazione di cui al punto A, c rideterminazione della pena ad esso riferita in misura inferiore ai due anni), ininfluente. La revoca del beneficio si era ormai cristallizzata e l’indulto ca non poteva essere nuovamente applicato.
Ricorre il condannato per cassazione, mediante atti distinti, sottosc entrambi dal suo difensore di fiducia.
Con un primo atto il ricorrente deduce la violazione dell’art. 672 cod. p pen., in relazione al mancato ripristino del beneficio dell’indulto (questione su
A suo dire, l’avvenuto riconoscimento della continuazione avrebbe retroattivamente inciso sull’entità della pena, inflitta per il reato ch
determinato la revoca dell’indulto, ridimensionandola ad una misura che quell revoca più non consentirebbe.
Con il secondo atto il ricorrente deduce la violazione degli artt. 81 cod. e 666, comma 2, e 671 cod. proc. pen., in relazione alla mancata rideterminazio in melius della pena oggetto dell’ordinanza di continuazione 1.1 luglio 2023 dell Corte di appello di Ancona (questione sub A). A suo dire, la pena in disco sarebbe strutturalmente illegale, per superamento del limite del triplo sa dall’art. 81, cit., e il rilievo dell’illegalità non incontrerebbe l’ostacolo de
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, in entrambi gli atti in cui si articola,
Quanto al primo di essi, le Sezioni Unite di questa Corte insegnano (n 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380-01) che – in tema di indulto e di caus che ne importano la revoca, e in caso di reati sopravvenuti in tal senso rile uniti ad altri in continuazione – la pena da considerare ai fini della rev individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto i a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione originariam irrogata, e neppure nella sanzione edittale minima prevista per la sing fattispecie astratta.
Nel caso di specie è accaduto che l’indulto, già concesso, è stato revocat seguito della commissione, nel quinquennio successivo all’entrata in vigore de legge n. 241 del 2006, del reato di falso in atto pubblico, per cui era inizialmente inflitta la pena di tre anni di reclusione. Successivamente decretata revoca, in separata sede esecutiva (esattamente, nel procedimen sfociato nell’ordinanza 11 luglio 2023 della Corte di appello dell’Aquila) il re falso è stato unito in continuazione ad altri reati. A base della continuazione posto il delitto di bancarotta di cui al capo a) della sentenza 28 febbraio 2018 Corte di appello dell’Aquila, commesso oltre il quinquennio per la revoca rilevan Il falso (infraquinquennale) è divenuto reato satellite e la relativa pena rideterminata in quella di due mesi e venti giorni di reclusione.
E’ questo certamente un fatto nuovo, importante il venir meno ex tunc d lla causa di revoca dell’indulto, che il giudice dell’esecuzione era tenuto a consid ai fini del ripristino (e non già della rinnovata applicazione) del benefic preclusione del giudicato esecutivo è infatti inoperante, quando sono dedo elementi, di fatto e/o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisi influenti sul suo tenore (tra le molte, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti 262596-01).
Quanto al secondo atto di ricorso, occorre osservare che – a fronte de precedente ordinanza della Corte di appello di Ancona, datata 11 luglio 2023, c rideterminava la pena unica in continuazione, ordinanza non impugnata – l’istan di ricalcolo della pena stessa non è basata su fatti nuovi e non sarebbe ido sotto questo profilo, alla rivisitazione del giudicato.
E’ anche vero, però, che nella specie è stato -a ragione- denunciat superamento del limite del triplo, che costituisce il tetto edittale de continuato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., applicabile anche in executivis (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073-01). Il delitto più grave, quello bancarotta di cui al capo a) della sentenza 28 febbraio 2018 della Corte di app dell’Aquila, è stato sanzionato in concreto con la pena di due anni di reclusio triplo di tale pena ammonta a sei anni, misura inferiore a quella (sei anni mesi) stabilita dall’ordinanza di continuazione.
Il superamento del limite del triplo sfocia nella illegalità della pena a contrario, Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943-01).
E l’illegalità della pena, anche originaria, è sempre rilevabile in sede esecu anche oltre il giudicato, sia quest’ultimo giudicato di cognizione (Sez. U, n. del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01) o giudicato esecutivo.
L’ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi suindicati.
Essa deve essere dunque annullata, evidentemente nella sola parte corrispondente alle censure proposte ed accolte, con rinvio per nuovo giudizio G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiziio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso il 07/05/2024