Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16058 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a CASTELFRANCO IN MISCANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Verona con la sentenza impugnata in questa sede ha applicato a NOME NOME, su concorde richiesta formulata dalle parti, la pena di anni 2 di reclusione ed C 900 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, compresa quella pecuniaria, per il reato di truffa commesso in danno della stessa persona offesa, dal 2013 al
2021, simulando investimenti mai eseguiti con le somme affidate dalla persona offesa al COGNOME, confidando nella sua qualità di promotore finanziario.
Ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Venezia, deducendo il profilo dell’illegalità della pena applicata in conseguenza di espressa violazione di legge, atteso che in contrasto con il disposto dell’art. 163, comma 1, cod. pen. il beneficio è stato riconosciuto anche in relazione alla pena pecuniaria, pur in presenza della pena detentiva determinata nella misura di due anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Va preliminarmente osservato che l’errata applicazione della norma prevista dall’art. 163, comma 1, cod. pen. non è esclusa dalla condizione soggettiva dell’imputato, così come rappresentato dalla difesa del COGNOME con la memoria depositata. Se è documentato che l’imputato, al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata, aveva superato il limite di età previsto dall’art. 163, comma 3, cod. pen. (ciò che avrebbe consentito la sospensione dell’esecuzione anche della pena pecuniaria), rispetto all’epoca di commissione del reato, che ha coperto un arco temporale considerevole (oltre otto anni), la medesima condizione soggettiva è intervenuta medio tempore; il che esclude l’applicabilità della più favorevole disciplina invocata (Sez. 3, n. 28374 del 12/04/2019, B., Rv. 276243 – 01; Sez. 1, n. 746 del 19/10/2017, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274761 – 01; Sez. 6, n. 14755 del 13/02/2013, COGNOME, Rv. 256143 01), non potendosi peraltro procedere in questa sede ad accertamenti in fatto, volti a stabilire se nella specie si sia realizzata un’ipotesi di truffa a consumazione prolungata.
1.2. Il ricorso del P.G., al fine di legittimare l’impugnazione proposta, lamenta il carattere illegale della pena applicata con la sentenza impugnata, quale conseguenza dell’errata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen.
Secondo il dettato dell’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., infatti, avverso la sentenza che abbia applicato la pena su concorde richiesta delle parti, il ricorso in sede di legittimità può essere proposto solo per i casi ivi descritti, tra cui compresa l’ipotesi dell’illegalità della pena applicata.
Nella nozione di illegalità della pena non può essere compreso il profilo della concessione di benefici che riguardano la successiva fase dell’esecuzione della pena, come di recente statuito dalle Sezioni unite (n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851 – 01); in sostanza, la pena applicata dalla sentenza
impugnata non presenta alcun carattere di illegalità (intesa come carattere della pena “che si colloca la di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, specie o quantità da quella positivamente prevista”: Sez. Unite, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 28388601), essendo stata determinata dalle parti nell’ambito della cornice edittale prevista per il reato oggetto di addebito; il profilo dell’errata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur costituendo frutto di un’illegittima applicazione della legge penale, non può equipararsi ad alcun aspetto sanzionatorio, trattandosi di una “astensione a tempo” dall’esecuzione della pena (Corte cost., n. 296 del 19/7/2005, cui si sono richiamate Sez. unite n. 5352/2024, cit.), che non induce alcuna conseguenza tale da rendere illegale la pena concordata dalle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 15/3/2024